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| SEGUE DALLA 
PAGINA PRECEDENTE (Agenzia delle entrate): 
 4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti 
dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari 
per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali 
assunti dallo Stato.
 
 Art. 3.
 
 Federalismo fiscale
 
 1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione 
con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti 
spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo 
fiscale.
 
 2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per 
la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, 
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria 
organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di 
collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.
 
 3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione 
con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei 
contenuti della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo e del perseguimento 
dei risultati previsti dalla convenzione stessa.
 
 Art. 4.
 
 Attribuzioni
 
 1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, 
esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:
 
 a) assistenza ai contribuenti, assicurando l'informazione, semplificando gli adempimenti, 
riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri 
enti interessati dal sistema della fiscalità;
 
 b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell'archivio delle dichiarazioni, 
le operazioni di riscossione, il controllo sull'operato dei concessionari e degli 
intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività 
della messa a disposizione delle risorse finanziarie acquisite per l'erario e 
gli altri enti impositori;
 
 c) contrasto dell'evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di 
verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari;
 
 d) gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici 
e le scommesse, già attribuiti al Dipartimento delle entrate del Ministero delle 
finanze;
 
 e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle 
diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione;
 
 f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base 
di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;
 
 g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'art. 59, 
comma 5, del decreto istitutivo.
 
 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'agenzia determina 
regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima 
efficienza dell'attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, 
la qualità del servizio di assistenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni 
mirate a contrastare l'evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti 
valutativi e conoscitivi.
 
 Art. 5.
 
 Organi
 
 1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:
 
 a) il direttore dell'agenzia;
 
 b) il comitato direttivo;
 
 c) il collegio dei revisori dei conti.
 
 2. Il direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'art. 67, comma 
2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L'incarico, che comporta 
un rapporto di lavoro subordinato con l'agenzia, è incompatibile con altri rapporti 
di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi 
altra attività professionale pubblica o privata, anche occasionale, che possa 
entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'agenzia.
 
 3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità 
stabilite dall'art. 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da sei membri, 
oltre al direttore dell'agenzia che lo presiede. Tre dei componenti sono nominati 
in quanto dirigenti preposti ad una delle direzioni centrali e delle direzioni 
regionali. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli 
componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione 
dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono 
stati scelti.
 
 4. Le incompatibilità sancite dall'art. 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo 
operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'art. 
73, comma 4, del decreto istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di 
lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.
 
 5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, 
ai sensi dell'art. 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, 
da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. 
I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta.
 
 Ai membri del collegio si applica l'art. 2399 del codice civile.
 
 6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto 
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
 
 Art. 6.
 
 Attribuzioni del direttore
 
 1. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. 
Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni 
di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:
 
 a) presiede il comitato direttivo e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, 
gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, 
il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di cinque 
miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società 
di cui all'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo;
 
 b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'art. 59 del decreto 
istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del comitato direttivo;
 
 c) stipula la convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, sentito il 
comitato direttivo e consultate, a termini dell'art. 16, comma 2, del presente 
statuto, le organizzazioni sindacali;
 
 d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti 
collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture 
di vertice alla valutazione preventiva del comitato direttivo;
 
 e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i 
risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione 
dei programmi e dei progetti;
 
 f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa 
e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;
 
 g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie 
fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori 
della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie 
locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di 
cui all'art. 56, comma 1, lettera d) del decreto istitutivo;
 
 h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle 
finanze;
 
 i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione 
del comparto delle agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli 
accordi collettivi dell'Agenzia.
 
 2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni 
del direttore sono esercitate da un componente del comitato direttivo, nominato 
dallo stesso comitato direttivo tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del 
direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto. 
La delibera è trasmessa al Ministro.
 
 Art. 7.
 
 Attribuzioni del comitato direttivo
 
 1. Il comitato direttivo:
 
 a) delibera, su proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti 
generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget 
aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di 
lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'art. 
59, comma 5, del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti 
di contabilità e di amministrazione;
 
 b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti 
dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri 
casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
 
 c) valuta ogni questione che il direttore ponga all'ordine del giorno.
 
 Art. 8.
 
 Funzionamento del comitato direttivo
 
 1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta 
egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno; si riunisce 
comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una 
nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni 
di legittimità o di merito ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto istitutivo.
 
 2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla 
seduta del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, 
nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.
 
 3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora 
della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o 
a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata 
per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.
 
 4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore 
deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. 
In mancanza, il comitato è convocato dal presidente del collegio dei revisori 
dei conti.
 
 5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti 
la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, 
il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta 
tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione 
di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
 
 6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da 
chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.
 
 7. Le deliberazioni di competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.
 
 8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni 
sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
 
 9. Delle sedute del comitato è redatto apposito verbale.
 
 Art. 9.
 
 Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
 
 1. Il collegio dei revisori dei conti:
 
 a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 
 b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti 
dell'Agenzia;
 
 c) esamina il budget e controlla il bilancio;
 
 d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
 
 e) redige le relazioni di propria competenza;
 
 f) può chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, 
ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle finanze le eventuali 
irregolarità riscontrate;
 
 g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 286;
 
 h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.
 
 2. I membri del collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del comitato 
direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a 
più di due sedute del comitato direttivo, decadono dall'ufficio.
 
 Art. 10.
 
 Funzionamento del collegio dei revisori dei conti
 
 1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta 
dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
 
 2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il 
proprio dissenso.
 
 3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto 
sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.
 
 Art. 11.
 
 Dirigenza
 
 1. I dirigenti dell'Agenzia:
 
 a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal 
direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti 
amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate;
 
 b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
 
 c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono 
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi 
in caso di inerzia;
 
 d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai propri uffici.
 
 Art. 12.
 
 Strutture di controllo interno
 
 1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni 
generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche 
modalità previste dal regolamento di amministrazione.
 
 Art. 13.
 
 Principi generali di organizzazione e di funzionamento
 
 1. L'Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, 
sino all'approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella 
attualmente in essere per le strutture del dipartimento delle entrate, le cui 
funzioni, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto istitutivo, sono trasferite 
all'Agenzia.
 
 2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia 
organizzativa, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto istitutivo, 
disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione 
dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, 
l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, 
stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme 
per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e 
le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della 
normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.
 
 Art. 14.
 
 Attività dell'Agenzia
 
 1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati 
ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite 
dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle 
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legislazione nazionale 
e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
 
 Art. 15.
 
 Bilancio dell'Agenzia
 
 1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'art. 70, comma 1, del 
decreto istitutivo.
 
 2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio 
le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto 
secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
 
 Art. 16.
 
 Personale e relazioni sindacali
 
 1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole 
definiti con il regolamento di cui all'art. 71, comma 2, del decreto istitutivo.
 
 2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze 
di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. 
Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'art. 59 del decreto 
istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione 
delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione 
a ciò, l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su 
tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste 
dagli accordi collettivi in vigore.
 
 3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità 
stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel comitato 
di settore, per il comparto delle agenzie fiscali e alla stipula dei contratti 
collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti 
e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.
 
 Art. 17.
 
 Norma transitoria
 
 1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'art. 73, comma 4, 
del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti 
giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.
 
 2. Il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale 
comparto Ministeri e dal contratto integrativo del Ministero delle finanze è applicato 
fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del comparto 
agenzie fiscali.
 
 3. Entro il termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, il direttore e il comitato direttivo presentano al Ministro una relazione 
sui risultati raggiunti nell'attività per la strutturazione e il primo funzionamento 
dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 58, 
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre 
sessanta giorni dal termine di cui all'art. 26 suddetto, nel caso di mancata adozione 
degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di 
cui all'art. 69 del citato decreto legislativo n. 300.1 1 Comma aggiunto con delibera 
del comitato direttivo n. 11 del 23 gennaio 2001.
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