home | scrivici   
   

Codice
Tributario


Finanziamenti
Agevolati


Codice
Società


Codice
Lavoro


Diritti
dell'Azienda


Codice
Civile


Codice
Penale


Procedura
Civile


Procedura
Penale
FINANZIARIA
2001


NUOVI SOSTEGNI
AI CONSORZI PMI


IMPRENDITORIA
FEMMINILE


IMPRENDITORIA
GIOVANILE
LEGGE 488: AIUTI
AL COMMERCIO


ENTI
NON PROFIT


SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE


AGENZIA DELLE
ENTRATE

Le leggi
più consultate

Testo Unico
sui Redditi


Testo Unico
sull'IVA


Accertamento
sui Redditi


Privacy: Tutela
Dati Personali


Sicurezza del
Lavoro


Giudici
di Pace


Auto-
certificazione


Semplificazione
Tributaria


Reati
Fiscali


Legge
Antiusura
Legge Antiusura

1- Legge 23 febbraio 1999 n. 44 - Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

2- Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura




La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

Limitazione temporale e territoriale

1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi danno si verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990.

Art. 3

Elargizione alle vittime di richieste estorsive

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art. 4

Condizioni dell'elargizione

1. L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
© Dossier 2000-2001

home | scrivici   
dossierazienda