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Giudice di Pace

Legge 21 novembre 1991 n. 374 - Istituzione del giudice di pace

Capo I

Del Giudice di Pace

Art. 1

Istituzione e funzioni del Giudice di Pace

1. É istituito il Giudice di Pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del Giudice di Pace é ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Art. 2

Sede degli uffici del Giudice di Pace

1. Gli uffici del Giudice di Pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1o febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del Giudice di Pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del Giudice di Pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto é designato il comune in cui ha sede l'ufficio del Giudice di Pace.

Art. 3

Ruolo organico e pianta organica degli uffici del Giudice di Pace

1.Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del Giudice di Pace é fissato in 4.700 posti; entro tale limite, é determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del Giudice di Pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del Giudice di Pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al Giudice di Pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4

Ammissione al tirocinio
© Dossier 2000-2001

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