home | scrivici   
   

Codice
Tributario


Finanziamenti
Agevolati


Codice
Società


Codice
Lavoro


Diritti
dell'Azienda


Codice
Civile


Codice
Penale


Procedura
Civile


Procedura
Penale
FINANZIARIA
2001


NUOVI SOSTEGNI
AI CONSORZI PMI


IMPRENDITORIA
FEMMINILE


IMPRENDITORIA
GIOVANILE
LEGGE 488: AIUTI
AL COMMERCIO


ENTI
NON PROFIT


SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE


AGENZIA DELLE
ENTRATE

Le leggi
più consultate


Testo Unico
sui Redditi


Testo Unico
sull'IVA


Accertamento
sui Redditi


Privacy: Tutela
Dati Personali


Sicurezza del
Lavoro


Giudici
di Pace


Auto-
certificazione


Semplificazione
Tributaria


Reati
Fiscali


Legge
Antiusura
Autocertificazione

Legge 8 marzo 1999, n. 50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princėpi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Art. 2.

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 č sostituito dal seguente:

"2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalitā di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";

b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" č sostituita dalla seguente: "quindicesimo";

c) al comma 5, dopo la lettera gquinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

"g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";

d) dopo il comma 5 č inserito il seguente:

"5bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, č inserito il seguente:

"Art. 20bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
© Dossier 2000-2001

home | scrivici   
dossierazienda