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IMPRENDITORIA GIOVANILE

1- Legge 15 dicembre 1998, n. 441

2- Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181

3- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 337



Legge 15 dicembre 1998, n. 441 - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura
Art. 1.

(Princģpi ed obiettivi)

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

Art. 2.

(Primo insediamento dei giovani agricoltori)

1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purchč si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di etą:

 a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprietą, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, semprechč l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unitą lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera č prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volontą del soggetto e debitamente certificate;

b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

c) le societą semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui etą non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attivitą agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le societą in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o pił soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
© Dossier 2000-2001

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