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| Testo Unico sull'IVA Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e 
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
 
 Titolo I
 
 Disposizioni generali
 
 Art. 1
 Operazioni imponibili
 
 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio 
di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
 
 Art. 2
 Cessioni di beni
 
 1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento 
della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento 
su beni di ogni genere.
 2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
 1) le vendite con riserva di proprietà;
 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue 
le parti;
 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente 
di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il 
cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario 
non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, 
all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma 
dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore 
o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee 
alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata 
da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata 
operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 
19;
 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e 
oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati 
o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza 
personalità giuridica.
 3.Non sono considerate cessioni di beni:
 a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
 b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e 
le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di 
azienda;
 c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione 
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione 
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
 d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
 e) abrogata
 f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di 
società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
 g) abrogata
 h) abrogata
 i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
 l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto 
di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, 
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte 
fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare,
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