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| Reati Fiscali Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 - Nuova disciplina 
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 
9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
 
 Il Presidente della Repubblica
 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 
 Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad 
emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto 
legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi 
e sul valore aggiunto in conformitą dei principi e dei criteri direttivi stabiliti 
dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, 
n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina;
 
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 5 gennaio 2000;
 
 Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge 
n. 205 del 1999;
 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
3 marzo 2000;
 
 Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Titolo I
 
 Definizioni
 
 Art. 1
 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto legislativo:
 
 a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono 
le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle 
norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto 
o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura 
superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi 
da quelli effettivi;
 
 b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse 
in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del 
reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto;
 
 c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate 
in qualitą di amministratore, liquidatore o rappresentante di societą, enti o 
persone fisiche;
 
 d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi 
l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di 
conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito 
d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
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