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Legge 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

Capo I

Norme in materia di semplificazione

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. La presente legge dispone, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell’allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell’allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all’allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princěpi, criteri e procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all’allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20, il comma 2 č sostituito dal seguente:

"2. Nelle materie di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della presente legge e dall’articolo 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) all’articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";

c) all’articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";

d) all’articolo 21, comma 13, il secondo periodo č soppresso;

e) nell’allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;

f) al numero 18 dell’allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilitŕ" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";

g) il numero 94 dell’allegato 1 č sostituito dal seguente:
© Dossier 2000-2001

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