| Privacy: Tutela dei Dati Personali Legge 31 dicembre 1996 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali
 
 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
 
 hanno approvato;
 
 Il Presidente della Repubblica promulga
 
 la seguente legge:
 
 Capo I - Principi Generali
 
 Art. 1 - Finalità e definizioni
 
 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità 
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro 
ente o associazione.
 
 2. Ai fini della presente legge si intende:
 
 a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito 
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità 
di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
 
 b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, 
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, 
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
di dati;
 
 c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale;
 
 d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono 
le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali, 
ivi compreso il profilo della sicurezza;
 
 e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali;
 
 f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente 
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 
 g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno 
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 
 h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione 
o consultazione;
 
 i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, 
non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
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