home | scrivici   
   

Codice
Tributario


Finanziamenti
Agevolati


Codice
Società


Codice
Lavoro


Diritti
dell'Azienda


Codice
Civile


Codice
Penale


Procedura
Civile


Procedura
Penale
FINANZIARIA
2001


NUOVI SOSTEGNI
AI CONSORZI PMI


IMPRENDITORIA
FEMMINILE


IMPRENDITORIA
GIOVANILE
LEGGE 488: AIUTI
AL COMMERCIO


ENTI
NON PROFIT


SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE


AGENZIA DELLE
ENTRATE

Le leggi
più consultate


Testo Unico
sui Redditi


Testo Unico
sull'IVA


Accertamento
sui Redditi


Privacy: Tutela
Dati Personali


Sicurezza del
Lavoro


Giudici
di Pace


Auto-
certificazione


Semplificazione
Tributaria


Reati
Fiscali


Legge
Antiusura
IMPRENDITORIA FEMMINILE


Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile


Art. 1

Principi generali

1. La presente legge é diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Art. 3

Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo é stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Art. 4

Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali
© Dossier 2000-2001

home | scrivici   
dossierazienda