SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Legge antiusura):
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi
ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta
a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o
decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima
legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione
anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria
con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se
la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta
di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato
il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale.
Art. 5
Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere
concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi
nei sei mesi precedenti la denuncia.
Art. 6
Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è concessa
anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare
assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza
di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione
o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione
a tale attività;
b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma
di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti
di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale
determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.
Art. 7
Elargizione ad altri soggetti
1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli
articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli,
subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà,
o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente
l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno
emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
Art. 8
Elargizione ai superstiti
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti
ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti
di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero
in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere
a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste
dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più
soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice
civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona
deceduta.
Art. 9
Ammontare dell'elargizione
1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto
dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore
a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno
stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo
dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre,
per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
Art. 10
Criteri di liquidazione
1. L'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita
e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione
anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata
dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione
del valore dell'avviamento commerciale.
Art. 11
Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione
è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti
dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20
ottobre 1990, n. 302.
Art. 12
Copertura assicurativa
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione,
l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che
può essere liquidata dall'assicuratore.
Art. 13
Modalità e termini per la domanda
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di
questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante
e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte
in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello
di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.
Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia
ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari
sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto
commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui
hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato
per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo
un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia
disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza
dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o
delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data
in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque
efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità
suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione
da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416,
comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il
giudizio o che definisce il procedimento.
Art. 14
Concessione dell'elargizione
1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del
Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura
del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei
singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare
del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo
10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno
può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa
da parte del Comitato.
Art. 15
Corresponsione e destinazione dell'elargizione
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta
in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione,
da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già
corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi
successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo
rateo.
Art. 16
Revoca dell'elargizione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
la concessione dell'elargizione è revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme
già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane
anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non
si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente
articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
Art. 17
Provvisionale
1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione
può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di
una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione,
con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo
19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del
prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato,
un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione.
L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione
all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni
dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere
dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul
loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autoritàgiudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie
e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto
d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima
riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari,
la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime
il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo
alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico
ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il
pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo
alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.
Art. 18
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti
nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o
gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge,
nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata,
unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per
il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno,
delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n.
575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione
di quanto disposto dal comma 1, lettera a).
Art. 19
Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per
le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività
di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti
delle vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra
le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria
in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994,
n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando
la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle
medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro
anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato
istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo
21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive,
istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per
le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero
dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi
uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione.
Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare,
mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza
dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo
1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma
1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo
14 della suddetta legge n. 108 del 1996.
Art. 20
Sospensione di termini
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta
l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti
entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi
e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro
atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per
la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta
l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti
entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati
dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di
prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti
o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed
immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con
sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici
previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni
di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati
dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro
i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo
14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto
l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito
del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente
del tribunale.
Art. 21
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione
a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse
di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare
i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge;
b) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero
dell'interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare
riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per
territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza,
secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati,
in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo
ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla
gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti
di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime
dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni
personali, le relative modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del
Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici
da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo
giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla
data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 22
Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte,
in fine, le parole: "La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma
2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente
legge.
Art. 23
Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito
dal seguente:
"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare
domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente
legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente
alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini
stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena
di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa
non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19
invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda
stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1.
Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo
21, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste
dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima
legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni.
Art. 25
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
21 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.
2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
"l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di
richieste estorsive," sono soppresse.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21
continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni
in materia di usura.
Art. 1.
1. L'articolo 644 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"art. 644. - (usura).- chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643,
si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo
di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
Vantaggi usurari, é punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo
dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al
tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo
comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria
o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie
o aziendali o proprietà immobiliari:
3) se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato é commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale
o artigianale;
5) se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto
di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui é cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, é
sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato
ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche
per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale é abrogato.
Art. 2.
1. Il ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte
e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla
banca d'italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento,
sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della
natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie
é effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca
d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta
ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente
autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva
sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente
visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la
rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono sempre usurari, é stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma
1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito é compreso, aumentato
della metà.
Art. 3.
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata
entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione
trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo
2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 é punito a norma
dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto
e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario,
risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova
in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto
all'opera di mediazione.
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile é sostituito dal seguente:
"se sono convenuti interessi usurari, la clausola é nulla e non sono dovuti
interessi".
Art. 5.
1. Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni".
Art. 6.
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.
Art. 7.
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis,"
é inserita la seguente: "644,".
Art. 8.
1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale,
dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti:
"usura, abusiva attività finanziaria.".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei
delitti di cui agli articoli 629, 648-bis 648-ter del codice penale," sono
sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis
e 648-ter del codice penale,".
Art 9.
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del
primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli
articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando."
Sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1)
e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando
l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle
previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero
quella di contrabbando.".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo
24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter
del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter
del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte
a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis,
629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
Art. 10.
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi
parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.
Art. 11.
1. Prima dell'articolo 645 del codice penale é inserito il seguente: "art.
644-ter. - (prescrizione del reato di usura). - la prescrizione del reato di usura
decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".
Art. 12.
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1 gennaio
1990":
b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza
che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento
lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate
nell'articolo 1;
c) nell'articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno
patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ",
salvo quanto previsto dal comma 2-bis";
2) dopo il comma 2, é inserito il seguente:
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale é determinato comprendendo la
perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel
suo preciso ammontare, é valutato con equo apprezzamento delle circostanze del
caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme
già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono
sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte non
sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione
alla quale si é verificato l'evento lesivo ".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione
di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.
Art. 13.
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata
in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1 gennaio 1990 e il 2 novembre
1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419
del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato
decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali
é stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati
a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha già
formulato proposta al presidente del consiglio dei ministri senza tener conto
del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
Art. 14.
1. E istituito presso l'ufficio del commissario straordinario del governo per
il coordinamento delle iniziative anti-racket il "fondo di solidarietà per
le vittime dell'usura".
2. Il fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore
al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali
dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il fondo é surrogato, quanto all'importo dell'interesse
e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del
reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio
nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere
concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non
superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono
situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata
trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione
dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se
il procedimento penale di cui al comma 2 é ancora in corso.
4. L'importo del mutuo é commisurato al danno subito dalla vittima del delitto
di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il fondo può erogare un importo maggiore quando, per le
caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua
riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto
di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al fondo entro il
termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio
delle indagini per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme
richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto
di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo
o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi
o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del
reato.
6. La concessione del mutuo é deliberata dal commissario straordinario del governo
per il coordinamento delle iniziative antiracket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172.
Il commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale
anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di
soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione
personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero
proposti per dette misure, la concessione del mutuo é sospesa fino all'esito dei
relativi procedimenti. La concessione dei mutui é subordinata altresì al verificarsi
delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge
n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se
nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in
relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni
false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso
procedimento penale, la concessione del mutuo é sospesa fino all'esito di tale
procedimento.
9. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della
provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il
mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento
o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate
in conformità al piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste
nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi
a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti delle disponibilità del fondo.
11. Il fondo é alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello stato pari a lire 10 miliardi
per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al ministero di grazia e giustizia.
Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto
comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo
5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400,
apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 15.
1. É istituito presso il ministero del tesoro il "fondo per la prevenzione
del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire
con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997
e 1998. Il fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative
di garanzia collettiva fidi denominati "confidi", istituiti dalle associazioni
di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai confidi alle seguenti
condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi
ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti
di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee
di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda
di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo
del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio
della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi
concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il ministro del tesoro, sentito il ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità
degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno
dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal ministro del tesoro. Lo
scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela,
assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il ministro del tesoro, sentiti il ministro dell'interno ed il ministro per
gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni
e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti
di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai
criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le
associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi,
il governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei ministeri
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del dipartimento
per gli affari sociali presso la presidenza del consiglio dei ministri nonché
all'adozione del relativo regolamento di gestione.
La partecipazione alla commissione é a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento
previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
Art. 16.
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti
da parte di banche o di intermediari finanziari é riservata ai soggetti iscritti
in apposito albo istituito presso il ministero del tesoro, che si avvale dell'ufficio
italiano dei cambi.
2. Con regolamento del governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi,
é specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate
le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di
pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire
meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati
al comma 4.
3. L requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma
1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo vi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia é compatibile con lo svolgimento
di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 é subordinata
all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo
di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo
indicato al comma 1 é punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari
finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5,
comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività
bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza
una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato
all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, é punito con l'arresto fino
a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Art. 17.
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il
protesto é stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione é accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza
dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo, entro
dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di
consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione é pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari
ed é reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci
giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 é pubblicato il provvedimento della corte
di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti,
come mai avvenuto.
Art. 18.
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente
del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della
pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione
per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto,
direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a
giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di
assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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