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| SEGUE DALLA 
PAGINA PRECEDENTE (Accertamento sui redditi): 
 e bis) abrogata
 
 [Abrogato]
 
 Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, 
facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
 
 Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta 
da uno di essi esonera gli altri.
 
 Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta 
al rappresentante legale.
 
 (1)
 
 Comma così modificato dalla Legge n. 488 del 1999.
 
 Art. 2
 
 Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche
 
 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo 
comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione 
del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché 
per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione 
finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione 
di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.
 
 Art. 3
 
 Certificazione e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche
 
 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 
51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme 
devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, 
composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo 
al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, 
secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato Testo unico, per la 
determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, 
qualora non risultanti dal bilancio.
 
 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi 
contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.
 
 3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, 
le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti 
di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi 
e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento previsto dal decreto 
di cui all'articolo 8. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o 
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente
 
 Art. 4
 
 Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche
 
 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, 
oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati 
e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un 
rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché 
per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione 
finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione 
di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.
 
 2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio 
dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel 
territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo 
in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
 
 Art. 5
 
 Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche
 
 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, 
per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché 
i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi 
speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi 
necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del Testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati 
in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
 
 2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del Testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività 
commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti 
che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
 
 3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo 
alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società 
o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel 
territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili 
semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
 
 4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti 
eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli 
articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni 
altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati 
per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono 
essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente
 
 Art. 6
 
 Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo in accomandita semplice 
ed equiparate
 
 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate 
nell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni 
a esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione 
agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche 
dovute dai soci o dagli associati.
 
 2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma 
dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.
 
 3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono 
redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, 
composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo 
al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, 
secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in 
apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
 
 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi 
contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, 
nonché alle società semplici e alle società ed associazioni a esse equiparate. 
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 
43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti 
di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi 
e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal 
decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti 
o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente
 
 Art. 7
 
 Dichiarazione dei sostituti d'imposta
 
 [Articolo abrogato]
 
 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi 
forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, 
devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei 
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei 
premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione 
dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
 
 2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione 
del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto 
qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché 
per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di 
dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL 
sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste 
ai fini contributivi e assicurativi.
 
 3. La dichiarazione é unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti 
e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri 
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative 
modalità di attuazione.
 
 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento 
previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo 
previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio 
competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi 
e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
 
 5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme 
soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29
 
 Art. 7 bis
 
 Certificazioni dei sostituti di imposta
 
 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme 
e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo 
devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi 
dovuti all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) attestante l'ammontare 
complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle 
detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, 
nonchè gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, 
secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti 
agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del ministro delle finanze, 
emanato di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza 
sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione 
unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
 
 2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, 
sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo 
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici 
giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. 
Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla 
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 
dicembre 1962, n. 1745.
 
 Art. 8
 
 Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
 
 [Articolo abrogato]
 
 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi 
ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. 
Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta 
di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione 
di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, é pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in 
cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
 
 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali 
ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati 
il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente 
dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. 
Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita 
e l'aggio spettante ai rivenditori.
 
 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente 
o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità é sanata se il 
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento 
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
 
 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, 
a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione 
anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità é sanata se il soggetto 
tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento 
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
 
 5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere 
sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente 
se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione 
é valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 53.
 
 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle 
società menzionate nel comma 1 dell'articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti 
incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 
3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione 
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare
 
 Art. 9
 
 Termini per la presentazione delle dichiarazione
 
 [Articolo abrogato]
 
 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 devono 
presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio 
e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica 
deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini 
e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.
 
 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione 
del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto 
costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, 
entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non 
é stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata 
entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione 
in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del 
bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, 
rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 
8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione 
in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.
 
 3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono 
presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi 
dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via 
telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, 
rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 
8.
 
 4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione 
unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile 
di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli 
utili di cui all'articolo 27, dei quali é stata deliberata la distribuzione nell'anno 
solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve 
essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti 
con il decreto di cui all'articolo 8.
 
 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui 
ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a 
titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, 
n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, la dichiarazione 
deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
 
 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, 
salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate 
con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono 
titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse 
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
 
 7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, 
salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni 
mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità 
stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione 
per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, 
ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero 
non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32
 
 Art. 10
 
 Dichiarazione nei casi di liquidazione
 
 [Articolo abrogato]
 
 In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 
settembre 1973 n.597, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità 
giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro 
mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la 
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta 
e la data stessa.
 
 La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione 
deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa 
o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
 
 Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata 
nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, 
la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative 
ad ogni successivo periodo d'imposta.
 
 Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni 
di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di 
imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente 
entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento 
e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate 
soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
 
 Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni 
prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati.
 
 Art. 11
 
 Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione
 
 1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata 
nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla 
data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione 
di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
 
 2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante 
dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto 
la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società 
fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
 
 3. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto 
dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto 
dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.
 
 3 bis. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'articolo 
123 bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione 
relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla 
data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 
del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione 
deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai 
soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'articolo 
8.
 
 4. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche 
nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.
 
 Art. 12
 
 Presentazione delle dichiarazioni
 
 [Articolo abrogato]
 
 1. La dichiarazione é presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite 
di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti 
con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato 
ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare 
la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all'articolo 87, comma 1, 
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore 
a 5 miliardi di lire devono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente 
all'Amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano 
la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione 
finanziaria é gratuito.
 
 2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti 
incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli iscritti negli albi 
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti 
del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di 
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza 
o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; c) le associazioni 
sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere 
a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi 
anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze; 
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori 
dipendenti e pensionati.
 
 3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria 
alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla 
stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione 
é revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni 
vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti 
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso 
di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri 
autorizzati di assistenza fiscale.
 
 4. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche 
mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata 
o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
 
 5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta 
di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 
2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio 
postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica 
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni 
successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto 
ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.
 
 6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni 
all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine 
di presentazione delle dichiarazioni stesse.
 
 7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui é consegnata dal 
contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione 
finanziaria mediante procedure telematiche.
 
 8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione 
finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione 
conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, la dichiarazione della quale 
l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente 
sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di 
cui all'articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre 
la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta 
per il periodo previsto dall'articolo 43.
 
 9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera 
professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione 
o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia 
rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 
2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente 
irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto 
di assicurazione.
 
 10. La prova della presentazione della dichiarazione é data dalla ricevuta della 
banca o dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui 
al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante 
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna 
altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.
 
 11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite 
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte 
delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante 
e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, 
sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro 
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso 
é determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle 
dichiarazioni ricevute.
 
 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione 
delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 
 Titolo II
 
 Scritture Contabili
 
 Art. 13
 
 Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
 
 Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo 
le disposizioni di questo titolo:
 
 a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 
 b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti imposta sul reddito 
delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio 
di attività commerciali;
 
 c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società 
ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597;
 
 d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 
del decreto indicato alla lettera precedente.
 
 Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 
19 e 20:
 
 e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, 
commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
 
 f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera 
c), del decreto indicato alla precedente lettera;
 
 g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti imposta sul reddito 
delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio 
di attività commerciali.
 
 I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi 
corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate 
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
 
 I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono 
tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis.
 
 Art. 14
 
 Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati
 
 Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 
13 devono in ogni caso tenere:
 
 a) il libro giornale e il libro degli inventari;
 
 b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 
 c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali 
e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in moda da consentire di desumerne 
chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla 
determinazione del reddito.
 
 d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme 
di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze 
negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità 
entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente 
classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti 
finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi 
fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei 
singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva 
dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante 
la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati 
per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa 
con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre 
essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni 
di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle 
desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 
1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate 
solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che 
forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli 
indicati al punto 4 dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 
ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la 
cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 
le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono 
risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di 
lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni 
specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie 
di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni 
o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente 
non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. 
I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti 
tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
 
 I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, 
il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di 
cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 
1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.
 
 [...] (Abrogato)
 
 Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per 
statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle 
scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino 
al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
 
 Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività 
commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti 
che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, 
devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano 
le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio 
relativi a ciascuna di esse.
 
 [...] (Abrogato)
 
 Art. 15
 
 Inventario e bilancio
 
 Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 
13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti 
e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal 
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte 
dirette.
 
 L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, 
deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura 
e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino 
gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere 
tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite 
per la compilazione dell'inventario.
 
 Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate 
e valutate le attività e le passività relative all'impresa.
 
 Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del 
codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo 
e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, 
salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.
 
 Art. 16
 
 Registro dei beni ammortizzabili
 
 Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 
13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito 
per la presentazione della dichiarazione.
 
 Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni 
iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le 
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta 
al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente 
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni 
dal processo produttivo.
 
 Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi 
richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee 
per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente 
devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al 
fondo di ammortamento finanziario.
 
 Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti 
dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 
68 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor 
ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
 
 I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo 
comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano 
al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro 
dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.
 
 Art. 17
 
 Registro riepilogativo di magazzino
 
 Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 
13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito 
per la presentazione della dichiarazione.
 
 Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie 
e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597, le quantità esistenti all'inizio del periodo d'imposta, 
le quantità complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantità esistenti 
al termine del periodo stesso. Le quantità in entrata e in uscita devono essere 
distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese 
a fornitori.
 
 I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni 
devono tenere distinte, nel registro, anche le quantità prodotte o passate in 
lavorazione.
 
 Art. 18
 
 Contabilità semplificata per le imprese minori
 
 Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a 
norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili 
di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del 
primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero 
non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per 
oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi 
per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta 
delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi 
di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. 
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed 
altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività 
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti 
le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle 
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per 
la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.
 
 I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione 
della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto 
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
 
 Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore 
aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale 
imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. 
Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono 
annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite 
relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di 
ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.
 
 I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto 
ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
 
 Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende 
di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
 
 Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto 
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando 
non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi
 
 I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano 
di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai 
limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità 
semplificata di cui al presente articolo.
 
 Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, 
anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai 
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, 
i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti 
beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche 
assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
 
 Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di 
imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione 
nel periodo stesso agli effetti dell'IVA e di quelle annotate o soggette ad annotazioni 
a norma del terzo comma.
 
 Art. 18 bis
 
 Scritture contabili delle imprese di allevamento
 
 I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lett. b), del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono 
tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente 
per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi 
verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.
 
 Art. 19
 
 Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
 
 Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni 
fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f),dell'art. 13, devono 
annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi 
forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo 
di partecipazione agli utili ,indicando per ciascuna riscossione:
 
 a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso 
di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente 
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare 
della ritenuta d'acconto subita;
 
 b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto 
che ha effettuato il pagamento;
 
 c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
 
 Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni 
di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione 
delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre 
annotato, entro il termine stabilito perla presentazione della dichiarazione, 
il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento 
ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per 
anno di acquisizione.
 
 [...] (Abrogato)
 
 [...] (Abrogato)
 
 Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente 
con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti 
ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle 
risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte 
particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro.
 
 Art. 20
 
 Scritture contabili degli enti non commerciali
 
 Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle 
attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'IRPEG 
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
 
 Art. 21
 
 Scritture contabili dei sostituti d'imposta
 
 1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun 
dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della 
vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente 
effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun 
dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti 
ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.
 
 [...] Abrogato
 
 [...] Abrogato
 
 Art. 22
 
 Tenuta e conservazione delle scritture contabili
 
 Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per 
il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse 
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione 
delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 
14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere 
tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del 
codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. 
La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli Uffici del Registro. 
Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di 
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
 
 Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi 
tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino 
a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo 
d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile 
o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. 
Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati 
fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui 
libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita 
in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti 
per la risoluzione della controversia in corso.
 
 Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, 
per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture 
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
 
 Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative 
per la tenuta del registro dei beni ammortizzabile del registro riepilogativo 
di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.
 
 Titolo III
 
 Ritenute Alla Fonte
 
 Art. 23
 
 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
 
 1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del 
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, 
ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone 
fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto 
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso 
testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo 
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi 
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito 
è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
 
 1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro 
dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione 
del reddito di lavoro dipendente, comma 8bis, del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.(5)
 
 2. La ritenuta da operare è determinata:
 
 a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere 
b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti 
scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 
12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di 
cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente 
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare 
tempestivamente le eventuali variazioni. la dichiarazione ha effetto anche per 
i periodi di imposta successivi;
 
 b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti 
scaglioni annui di reddito;
 
 c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 
18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare 
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito 
nel biennio precedente;
 
 d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti 
e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del 
citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, 
e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;(4)
 
 d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 
1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, 
comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;(3)
 
 e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del 
citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello 
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota 
stabilita per il primo scaglione di reddito.
 
 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno 
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, 
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere 
a) e b) del comma 2, nonchè sui compensi e le indennità di cui all'articolo 47, 
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al 
sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare 
complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli 
articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti 
a norma dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali 
il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri 
di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità 
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza 
delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio 
di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare 
per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute 
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni 
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli 
importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 
0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità 
previste per le somme cui si riferisce (1). L'importo che al termine del periodo 
d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza 
delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere 
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. (2) Se alla formazione 
del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero 
le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza 
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione 
del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori 
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente 
in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più stati esteri 
la detrazione si applica separatamente per ciascuno stato.
 
 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito 
può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, 
o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti 
rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, 
entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui 
sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro 
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, 
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla 
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare 
al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare 
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La 
presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti 
pensionistici.
 
 5. Abrogato
 
 (1)
 
 Periodo così modificato dall'articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505.
 
 (2)
 
 Periodo eliminato dall'articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; validità 
dal 13/01/2000. Il periodo eliminato diceva: "Qualora le comunicazioni delle 
indennità e dei compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato 
testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo 
d'imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di 
conguaglio del periodo d'imposta successivo".
 
 (3)
 
 Lettera inserita dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47.
 
 (4)
 
 Lettera modificata dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n.47.
 
 (5)
 
 Comma inserito dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
 
 Art. 24
 
 Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
 
 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi 
di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare 
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo 
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile 
di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo 
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, 
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto 
a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, 
in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 
16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo 
di acconto nella misura del 20 per cento.(1)
 
 1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48- bis, comma 
1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta 
a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, 
maggiorata delle addizionali vigenti (1).
 
 1ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera 
cbis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere 
operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.(4)
 
 2. Abrogato (2).
 
 (1)
 
 Comma inserito dall'articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; validità dal 
13/01/2000.
 
 (2)
 
 Comma abrogato dall'articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; validità dal 
13/01/2000. Il comma eliminato riportava: "Ai fini del conguaglio di cui 
al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi 
di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, 
al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle 
ritenute effettuate e dei relativi contributi".
 
 (3)
 
 Comma modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
 
 (4)
 
 Comma aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
 
 Art. 25
 
 Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
 
 I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto 
forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè 
non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, 
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di 
acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta 
ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui 
compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve 
essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero 
ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per 
le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso 
testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata 
per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese. Salvo quanto disposto 
nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui 
al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata 
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni 
effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni 
di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni 
in Italia di soggetti non residenti. Le disposizioni dei precedenti commi non 
si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti 
indicati nella lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.598, per 
prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano 
acconto di maggiori compensi. I compensi e le somme di cui al n.9) dell'art. 19 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597, corrisposti a non residenti sono soggetti 
ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte imponibile del 
loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni 
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.(1)
 
 (1)
 
 Articolo modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
 
 Art. 25 bis
 
 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di 
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
 
 I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, 
i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche 
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto 
del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai 
percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica 
nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.  (Importante sottolineare 
che per l'anno 1998 la ritenuta è del 19 per cento. n.d.r.)
 
 La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni indicate nel 
primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti 
che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera 
di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle 
stesse provvigioni.
 
 La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo 
d'imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della 
dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa 
è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata.
 
 Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente 
trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere 
ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. 
Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, 
preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a 
quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, 
preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione 
dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre 
il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute 
dai percipienti.
 
 Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite 
dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di 
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività 
di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione 
per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori 
di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli 
agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che 
rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca 
esclusiva, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e 
di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività 
di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di 
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli 
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese 
direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici 
e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati 
ortofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese 
agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.
 
 Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 
36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta 
ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite. Per le prestazioni 
derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi 
che precedono.
 
 Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e 
le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. 
In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a 
tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.
 
 Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte 
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
 
 Art. 26
 
 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
 
 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni 
e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, 
sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della 
ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con 
scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie.
 
 Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od 
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate 
in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento 
si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo 
non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni 
ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'unione 
europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente 
al momento di emissione,ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, 
per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti (1). Qualora il rimborso 
delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto 
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati 
fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari 
al 20 per cento.
 
 2. L'ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con 
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari 
di conti correnti e dai depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta 
ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non 
sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti 
da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero 
o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi 
e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'ente poste 
italiane; c) gli interessi a favore del tesoro sui depositi e conti correnti intestati 
al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè 
gli interessi sul "fondo di ammortamento dei titoli di stato" di cui 
al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e gli altri fondi 
finalizzati alla gestione del debito pubblico.
 
 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti 
non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 
23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni 
e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti 
non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una 
somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino 
al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui 
all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi 
ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti (2).
 
 3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono 
i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del 
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del presidente 
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione 
operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento 
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed 
altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili 
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati 
nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta 
di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, 
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
 
 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto 
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti 
correnti, nonchè i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono 
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di 
cui all'articolo 5 del testo unico dell'imposte sui redditi; c) società ed enti 
di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili 
organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti di cui alla 
lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata 
a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero 
assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti a cui 
siano imputabili proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute 
sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti 
tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società 
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 
5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente 
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle 
società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.
 
 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 
12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale 
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli 
per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte 
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel 
territorio dello stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta 
ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti 
nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 
27 per cento se i percipienti sono residenti negli stati o territori a regime 
fiscale privilegiato individuati con il decreto del ministro delle finanze emanato 
ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti 
di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non 
appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi 
che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, 
in ogni altro caso.
 
 (1)
 
 Periodo così modificato dall'articolo 2 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; decorrenza 
01/07/2000.
 
 (2)
 
 Comma così modificato dall'articolo 2 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; decorrenza 
01/07/2000.
 
 Art. 26-bis
 
 Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
 
 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti 
indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, 
con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, 
c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti in stati con i 
quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito 
che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie 
per accertare la sussistenza dei requisiti, semprechè tali soggetti non risiedano 
negli stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto 
del ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del 
citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della 
residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni; b) enti od 
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi 
in italia.
 
 2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni 
o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del 
provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo 
di durata del contratto.
 
 Art. 26-ter.
 
 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva 
delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 
21 novembre 1997, n. 461.
 
 2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato 
testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 
23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista 
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 
 3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si 
applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi.
 
 (1)
 
 Articolo inserito dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47.
 
 Art. 27
 
 Ritenuta sui dividendi
 
 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 
87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente 
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una 
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma 
corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate 
ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico 
n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo 
testo unico, nonchè sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento 
immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86.(2)
 
 2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione 
della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono 
tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 
1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente 
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore 
normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla 
società emittente.
 
 3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento 
sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello stato in 
relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio 
dello stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili 
pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti diversi, dagli azionisti 
di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della 
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva 
sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello 
stato estero.
 
 4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del 
comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone 
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi 
dell'articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonchè ai fondi indicati 
nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento 
dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro 
riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone 
fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi.
 
 5. La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche 
residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da 
quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino 
di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora 
i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione 
degli utili (1). Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota 
del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche.
 
 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta 
a titolo d'imposta, o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione 
non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, 
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
 
 (1)
 
 Periodo così modificato dall'articolo 2 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; decorrenza 
01/07/2000.
 
 (2)
 
 Comma modificato dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47.
 
 Art. 27 bis
 
 Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti
 
 1. Le società indicate al comma 2 dell'art. 96 bis del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per 
cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a 
richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione 
che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno (1).
 
 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, 
rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che 
la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96 
bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché 
la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 
1 (1).
 
 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria 
dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta 
di cui al terzo comma dell'art. 27.In questo caso, la documentazione di cui al 
comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando 
non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta 
in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano 
stati definiti gli accertamenti stessi (1). Con decreto del Ministro delle finanze 
possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione 
di appositi modelli.
 
 4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni 
convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
 
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui 
al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più 
soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino 
di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare 
del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure 
di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
 
 (1)
 
 Periodo così modificato dall'articolo 15 della Legge n. 28 del 1999.
 
 Art. 27-ter
 
 Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.
 
 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema 
di deposito accentrato gestito dalla monte titoli s.p.a.
 
 Ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta 
di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto 
articolo.
 
 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali 
i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla 
monte titoli s.p.a. ai sensi del regolamento consob emanato in base all'articolo 
10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchè dai soggetti non residenti che aderiscono 
a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema monte titoli.
 
 3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare 
dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico 
istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 
1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. 
I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto 
del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili 
stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1° 
aprile 1996, n. 239.
 
 4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in stati con 
i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, 
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla 
convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: a) una dichiarazione del 
soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino 
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni 
alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali 
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi 
della convenzione; b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello stato 
ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti 
la residenza nello stato medesimo ai sensi della convenzione.
 
 L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello 
di presentazione.
 
 5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 
3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi 
internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in italia per effetto di 
leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in italia, i soggetti di cui 
al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
 
 6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis, l'imposta 
sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione 
che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano: a) la documentazione attestante 
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis; b) una 
certificazione delle competenti autorità fiscali dello stato estero, che attesti 
la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi.
 
 7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti 
commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi 
al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino 
a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
 
 8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema monte titoli e gli intermediari 
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti 
al sistema monte titoli  nominano quale loro rappresentante fiscale in italia 
una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio 
dello stato, ovvero una stabile organizzazione in italia di banche o di imprese 
di investimento non residenti. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento 
dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste 
per i soggetti di cui al comma 2, residenti in italia e provvede a: a) versare 
l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo; b) effettuare le comunicazioni 
di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; c) conservare la 
documentazione prevista nei commi 4 e 6; d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta 
dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare 
il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui 
al comma 1.
 
 9. Con uno o più decreti del ministro delle finanze, da pubblicare nella gazzetta 
ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai 
soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta 
attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata 
fra l'italia e il paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della 
documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate 
presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema monte titoli. 
Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione 
dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), anche attraverso l'utilizzo di 
supporti informatici, e può essere previsto che la medesima attestazione produca 
effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 
6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purchè da essa risulti la 
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
 
 Art. 28
 
 Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
 
 I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi 
per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, 
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento con 
obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
 
 Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare 
una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate 
nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti 
ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
 
 Art. 29
 
 Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo stato
 
 1. Le amministrazioni dello stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che 
corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto 
del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche dovuta dai percipienti. la ritenuta è operata con le seguenti modalità:
 
 a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere 
b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di 
cui al comma 2 dell'articolo 23;
 
 b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni 
altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile 
delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, 
con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria 
o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con 
l'aliquota del primo scaglione di reddito;
 
 c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 
18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare 
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito 
nel biennio precedente;
 
 d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti 
e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del 
citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;
 
 e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato 
testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso 
testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione 
di reddito.
 
 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso 
e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data 
di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui 
al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio 
del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 
2 dell'articolo 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a 
subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti 
e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere 
fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno 
e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme 
corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, 
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le 
somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata 
su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto 
del ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze. Qualora, alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti 
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza 
è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate 
anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano 
anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.
 
 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, 
nonchè della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni 
a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, 
all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, 
all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 
47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano 
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote 
determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. si applicano le disposizioni 
di cui al comma 2.
 
 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti 
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, 
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare 
della ritenuta.
 
 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono 
i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano 
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse (1).
 
 (1)
 
 Comma così modificato dall'articolo 3 del D.lgs n. 490 del 1999.
 
 Art. 30
 
 Ritenuta sui premi e sulle vincite
 
 I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli 
stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli 
e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da 
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo stato, da persone 
giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 
23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di 
rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione 
di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo 
dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal 
sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; 
se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente 
a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento 
ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
 
 L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, 
tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati 
di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione 
di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi 
altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità 
o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
 
 Se premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori 
hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere 
un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, 
rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. 
Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
 
 La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei 
giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa 
nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla 
legge per ognuna di tali attività di giuoco.
 
 La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati 
dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze 
equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
 
 L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa 
nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
 
 La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate é compresa 
nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
 
 Titolo IV
 
 Accertamento e Controlli
 
 Art. 31
 
 Attribuzioni degli uffici delle imposte
 
 Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti 
e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla 
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;vigilano sull'osservanza 
degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi 
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte 
sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo 
V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni 
sanzionate penalmente.
 
 La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio 
fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata 
o avrebbe dovuto essere presentata.
 
 L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti 
degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie 
per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari 
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. L'Amministrazione finanziaria 
provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con 
le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito
 
 Art. 32
 
 Poteri degli uffici
 
 Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
 
 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo 
art. 33;
 
 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per 
mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento 
nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la 
cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 
33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono 
posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 
40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione 
del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle 
stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche 
ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i 
prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. 
Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto 
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato 
il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia 
del verbale;
 
 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti 
e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i 
documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture 
contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione 
dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. 
L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un 
periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute 
le scritture cronologiche in uso;
 
 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere 
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a 
restituirli compilati e firmati;
 
 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici 
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che 
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero 
attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, 
la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie 
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente 
o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i 
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie 
attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare 
del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni 
sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente 
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si 
applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto 
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 
7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto 
riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta 
del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della L. 7 marzo 
1938, n. 141;
 
 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i 
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli 
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità 
all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
 
 6 bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate 
ovvero, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti 
ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente 
l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti 
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, 
con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, 
in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. 
Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere 
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
 
 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte 
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende 
e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione 
postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, 
ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti 
con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi 
a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie 
e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti 
con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di 
questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro 
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere 
indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia 
immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al 
titolare dell'ufficio procedente;
 
 8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti 
relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti 
di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati.
 
 8 bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, 
atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti 
con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.
 
 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie 
e documenti relativi alla gestione condominiale.
 
 Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati 
ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio 
per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il 
caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un 
periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati 
motivi, dal competente ispettore compartimentale.
 
 Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri 
non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere 
presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in 
sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente 
contestualmente alla richiesta.
 
 Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti 
del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di 
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, 
dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste 
degli uffici per causa a lui non imputabile (1).
 
 (1)
 
 Commi inseriti dall'articolo 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
 
 Art. 33
 
 Accessi, ispezioni e verifiche
 
 Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni 
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
 Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati 
muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti 
indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente dati e le notizie 
ivi previste e, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale 
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui 
copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa 
entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare 
direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti 
che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, 
rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto 
di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli 
uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili 
ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle 
leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli 
uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. 
Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle 
norme che disciplinano il segreto utilizza e trasmette agli uffici delle imposte 
documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle 
altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
 
 Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con 
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi 
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale 
delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito 
delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i 
comandi territoriali.
 
 Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione 
di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni 
e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può 
richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione 
di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere 
i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente 
già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle 
verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi 
acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso le aziende e istituti di 
credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione 
dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di 
finanza, del Comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria 
con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali 
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le 
rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede 
o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata 
notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono 
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere 
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto 
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate 
le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero 
massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio 
e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle 
condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto 
al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei 
processi verbali.
 
 Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
sono aggiunti i seguenti commi:
 
 "In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono 
all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, 
elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione 
dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione 
dei propri impianti e del proprio personale.
 
 Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano 
presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante 
la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita 
e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto 
o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma"
 
 Art. 34
 
 Certificazione delle passività bancarie
 
 Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 30.12.91, N.413.
 
 Art. 35
 
 Deroghe al segreto bancario
 
 Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 30.12.91, N.413
 
 Art. 36
 
 Trasmissioni di atti e notizie
 
 Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, egli 
enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche 
devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro 
tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. 
La presentazione, nei casi in cui è richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata 
a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad 
iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.
 
 Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione 
all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale 
o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.
 
 Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono entro trenta 
giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione 
o del provvedimento con il quale la società o l'ente è posto in liquidazione.
 
 I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive 
o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, 
a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che 
possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente 
ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari 
per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente 
in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione 
atta a comprovarli.
 
 Art. 36 bis
 
 Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in 
base alle dichiarazioni
 
 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, 
entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 
successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, 
nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti 
e dai sostituti d'imposta.
 
 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni 
presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione 
finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi 
dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi 
e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel 
riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle 
precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura 
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati 
risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in 
misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta 
esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti 
sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; f) controllare la rispondenza 
con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi 
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte 
operate in qualità di sostituto d'imposta.
 
 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto 
a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione é comunicato 
al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori 
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione 
all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati 
nella liquidazione.
 
 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo 
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto 
d'imposta.
 
 Art. 36-ter
 
 Controllo formale delle dichiarazioni
 
 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo 
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, 
sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche 
conto delle capacità operative dei medesimi uffici.
 
 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, 
gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute 
d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni 
di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605 o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero, 
delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni 
dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta 
non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di 
cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. c) escludere 
in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti 
richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare 
i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e 
ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito 
delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo 
dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 
1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; 
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei 
sostituti d'imposta.
 
 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta é invitato, 
anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in 
ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute 
di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai 
dati forniti da terzi.
 
 4. L'esito del controllo formale é comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta 
con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, 
delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, 
per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati 
o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
 
 Art. 37
 
 Controllo delle dichiarazioni
 
 Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente 
dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, 
al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno 
omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi 
dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 
7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni 
di cui siano comunque in possesso.
 
 In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle 
imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti 
in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei 
confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
 
 In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente 
i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche 
sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo 
possessore per interposta persona.
 
 Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi 
successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono 
chiederne il rimborso.
 
 L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del 
soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta 
effettivamente percepita a seguito di tale accertamento
 
 Art. 37-bis
 
 Disposizioni antielusive
 
 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, 
anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare 
obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni 
d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
 
 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante 
gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate 
in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del 
comportamento inopponibile all'amministrazione.
 
 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito 
del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti 
operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni 
ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate 
con utili; b) conferimenti in società, nonchè negozi aventi ad oggetto il trasferimento 
o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d'imposta; 
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante 
disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale 
di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni; f) operazioni, 
da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti 
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917.
 
 4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al 
contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto 
entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere 
indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
 
 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve 
essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni 
fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate 
tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
 
 6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni 
di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento 
dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai 
relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
 
 7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti 
possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti 
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono 
proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo 
o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso 
all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente 
riscossi a seguito di tali procedure.
 
 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano 
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti 
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente 
dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. 
A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle 
entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando 
le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro 
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.
 
 Art. 38
 
 Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
 
 L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate 
dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore 
a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni 
dal reddito o le detrazioni imposta indicate nella dichiarazione.
 
 La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico 
ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
 
 L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, 
salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione 
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati 
e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni 
semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
 
 L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e 
dell'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare 
sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto 
induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile 
si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto 
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite 
le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito 
o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva 
individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo 
rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
 
 Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione 
alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo 
prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è 
stata effettuata e nei cinque precedenti.
 
 Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, 
che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito 
in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte 
a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono 
risultare da idonea documentazione.
 
 Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri 
di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta 
locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito 
di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre 
categorie di redditi.
 
 Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente 
non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, 
primo comma, numeri 2), 3) e 4) (1)
 
 (1)
 
 Comma aggiunto dall'articolo 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
 
 Art. 39
 
 Redditi determinati in base alle scritture contabili
 
 Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
 
 a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del 
bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e eventuale prospetto di cui 
al secondo comma dell'art. 3;
 
 b) [abrogato]
 
 c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali 
e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti 
e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle 
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi 
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti 
in possesso dell'ufficio;
 
 d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili 
e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, 
esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture 
e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie 
raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività 
non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla 
base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
 
 In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina 
il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti 
a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze 
del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche 
di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
 
 a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
 
 b) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei 
profitti e delle perdite;
 
 c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il 
contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle 
scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime 
non sono disponibili per causa di forza maggiore;
 
 d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del 
precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti 
dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili 
nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di 
una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano 
irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti 
di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici 
imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma 
dell'art. 14 del presente decreto.
 
 d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici 
ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o 
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (1).
 
 Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per 
i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e 
professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate 
negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto 
comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui 
ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi 
del secondo comma del presente articolo.
 
 (1)
 
 Lettera aggiunta dall'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.
 
 Art. 40
 
 Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche
 
 Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti ditale imposta 
e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo 
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito 
complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative 
al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai 
prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo 
comma dell'art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo 
imponibile.
 
 Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate 
nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta 
dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche 
o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le 
disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo 
che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate 
ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.
 
 Art. 41
 
 Accertamento d'ufficio
 
 Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa 
presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai 
sensi delle disposizioni del Titolo I.
 
 Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo 
del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche 
soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque 
raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni 
prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto 
o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali 
scritture contabili del contribuente ancorchè regolarmente tenute.
 
 I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.
 
 Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli 
oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'articolo 38.
 
 Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone 
fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie 
di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato 
reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.
 
 Art. 41 bis
 
 Accertamento parziale
 
 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti 
dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate 
al Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche 
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, 
risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato 
o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto 
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni 
in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in 
tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi 
predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione 
dell'articolo 44.
 
 2. Abrogato
 
 Art. 42
 
 Avviso di accertamento
 
 Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza 
dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio 
o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
 
 L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili 
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto 
delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere 
motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti 
articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi 
delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze 
che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del 
mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
 
 L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni 
e la motivazione di cui al presente articolo.
 
 Art. 43
 
 Termine per l'accertamento
 
 Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione.
 
 Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione 
nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere 
notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 
avrebbe dovuto essere presentata.
 
 Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti accertamento può 
essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, 
in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere 
specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti 
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.
 
 Art. 44
 
 Partecipazione dei comuni all'accertamento
 
 I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo 
le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. I centri di servizio 
devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro 
il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate 
dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere 
ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti, passivi, entro il 1 luglio dell'anno 
in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento 
in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti 
integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43. Il comune di domicilio 
fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario 
se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione 
degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche 
ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni 
idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione 
presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli 
in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea 
documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione 
della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale 
l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo 
comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna 
categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione 
del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. 
La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito 
il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, 
a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione 
di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente 
esecutiva.
 
 Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento 
del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle 
copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio 
mittente.
 
 Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte 
provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute 
proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte 
dall'ufficio stesso.
 
 Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere 
trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione 
operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. 
Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione 
della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile 
già determinato.
 
 Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere 
dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere 
gratuitamente.
 
 Art. 45
 
 Commissione per l'esame delle proposte del comune
 
 La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 è unica per ogni ufficio delle 
imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera 
direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e per 
metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi 
nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente 
funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.
 
 Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al 
presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda 
e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono 
far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono 
cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. 
Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte 
i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si 
intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco 
non abbia comunicato variazioni.
 
 La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni 
prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto 
al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere 
l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte 
medesime.
 
 La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli 
atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno 
la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. 
Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il 
contribuente.
 
 Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono 
essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate le decisioni 
adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.
 
 Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le 
spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico 
dei comuni stessi.
 
 Titolo V
 
 Sanzioni
 
 Art. 46
 
 Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione
 
 Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 
a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare 
delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono 
dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, 
elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta 
di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessantamila 
nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma 
dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.
 
 Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, 
si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte ammontare delle imposte e 
delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.
 
 Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti 
all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.
 
 Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato 
ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si 
applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta 
o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità 
di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna 
imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello 
dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se 
la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica 
quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila. Per maggiore 
imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento 
e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero 
ai sensi dell'art. 36-ter.
 
 Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si 
applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.
 
 Art. 47
 
 Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
 
 Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si 
applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle 
ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.
 
 Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è 
inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da 
due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, 
si applica inoltre per ogni nominativo omessola pena pecuniaria da lire trecentomila 
a lire tre milioni.
 
 Si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 46.
 
 Art. 48
 
 Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
 
 Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro 
per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 
2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie 
di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila 
a lire tre milioni.
 
 Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma 
dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila 
a lire sei milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza 
degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.
 
 In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune 
di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena 
pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non 
è conforme all'originale.
 
 Art. 49
 
 Deduzioni e detrazioni indebite
 
 Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta 
ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.599, si applica la pena pecuniaria 
da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se 
le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile 
al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 
55.
 
 Art. 50
 
 Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari
 
 In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno 
luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito 
agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque 
milioni.
 
 Art. 51
 
 Violazione degli obblighi relativi alla contabilità
 
 Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque 
impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e 
conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica 
la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a lire dodici milioni.
 
 La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture 
contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e21.
 
 Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano 
tenuti in conformità alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria 
da lire seicentomila a lire sei milioni.
 
 Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato 
ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di 
imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni.
 
 Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le 
irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
 
 Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli 
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono 
la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte 
dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due 
milioni. Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si 
applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed 
oneri ammessi in deduzione.
 
 Art. 52
 
 Violazioni degli obblighi delle aziende di credito
 
 Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non 
rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 
a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria 
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto 
le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche 
nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto 
oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia 
superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni 
si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione 
e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti 
per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, 
anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, 
primo comma, numero 5).
 
 In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto 
lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di 
eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito 
ai sensi delle leggi in vigore.
 
 Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste 
rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la 
pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone 
responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.
 
 Art. 53
 
 Altre violazioni
 
 Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni:
 
 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi 
del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non 
veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 
7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 
3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed 
a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei 
poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti 
dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.
 
 La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste 
nel quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto 
comma, lettera d), dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attestino 
fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente 
applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni.
 
 L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 
36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare 
con decreto del Ministro delle finanze.
 
 Art. 54
 
 Determinazione delle pene pecuniarie
 
 Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della 
gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore 
della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, 
familiare e sociale.
 
 La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni 
precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, perla quale 
sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa 
indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto 
ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in 
concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, 
carattere fondamentale comune.
 
 Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella 
inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla 
scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.
 
 [Abrogato]
 
 In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per 
la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in 
luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa 
del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della 
maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene 
effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti 
di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata 
al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine 
relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo.
 
 In vigore dal 01.01.1991
 
 Art. 55
 
 Applicazione delle pene pecuniarie
 
 Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente 
decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate 
dall'ufficio delle imposte.
 
 Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione 
delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento.
 
 Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte 
può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 
Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche 
eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, 
nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito 
versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della 
pena.
 
 Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente 
indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste 
dall'articolo 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione 
delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della 
dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del 
servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei 
compensi non annotati Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette 
il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio 
decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, 
il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti 
previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro 
per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
 
 Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie 
quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla 
portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
 
 Art. 56
 
 Sanzioni penali
 
 Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.
 
 Art. 57
 
 Sanzioni accessorie
 
 L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'art. 50 importa la decadenza 
dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri 
enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere 
che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.
 
 Titolo VI
 
 Disposizioni Varie
 
 Art. 58
 
 Domicilio fiscale
 
 Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende 
domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
 
 Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale 
nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio 
fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto 
in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini 
italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la 
pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 
2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale 
nel comune di ultima residenza nello Stato (1).
 
 I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune 
in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se 
anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita 
una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui 
esercitano prevalentemente la loro attività.
 
 In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati 
agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle 
parti, con la precisazione dell'indirizzo.
 
 Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno 
successivo a quello in cui si sono verificate.
 
 (1)
 
 Comma modificato dall'articolo 10 della Legge n. 448 del 1998.
 
 Art. 59
 
 Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
 
 L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, 
in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto 
stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
 
 Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire 
al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale 
sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
 
 Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente 
di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi 
lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra 
provincia.
 
 Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato 
all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui 
è stato notificato.
 
 Art. 60 -Notificazioni
 
 La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati 
al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti 
del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
 
 a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati 
dall'ufficio delle imposte;
 
 b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero 
indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
 
 c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione 
deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
 
 d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un 
ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti 
o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare 
espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente 
al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 
 e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, 
ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 
140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, 
ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo 
giorno successivo a quello di affissione;
 
 f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice 
di procedura civile non si applicano.
 
 L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto 
dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazione 
prevista alla lettera d) del comma precedente.
 
 Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione 
annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo 
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le 
società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo 
a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta 
nel secondo comma dall'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione 
è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima 
dichiarazione annuale.
 
 Art. 61
 
 Ricorsi
 
 Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione 
delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.636.
 
 La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo 
comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita 
a pena di decadenza in primo grado.
 
 I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare 
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. 
Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese 
e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso 
articolo.
 
 Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
 
 "La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni 
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione 
deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
 
 I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare 
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze".
 
 Art. 62
 
 Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche
 
 La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile 
secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno 
l'amministrazione anche di fatto.
 
 Art. 63
 
 Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
 
 Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore 
generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
 
 La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. 
L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a 
parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. 
Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco 
previsto dal terzo comma è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare 
la sottoscrizione.
 
 Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della 
rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere 
dirigenziali, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonché 
gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo 
almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata 
in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone 
autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative 
variazioni.(1)
 
 A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia 
di finanza, ancorchè iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto 
nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto 
d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli 
uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.
 
 Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in 
violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a 
lire cinquecentomila.
 
 (1)
 
 Periodo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
 Art. 64
 
 Sostituto e responsabile d'imposta
 
 Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo 
di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, 
deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.
 
 Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.
 
 Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme 
con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto 
di rivalsa.
 
 Art. 65
 
 Eredi del contribuente
 
 Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto 
si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
 
 Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio 
fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. 
La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta 
nel giorno di spedizione.
 
 Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 
quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione 
e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in 
favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 
12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio 
dell'anno successivo a quello in cui é scaduto il termine prorogato.
 
 La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi 
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace 
nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato 
la comunicazione di cui al secondo comma.
 
 Art. 66
 
 Computo dei termini
 
 Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice 
civile.
 
 Art. 67
 
 Divieto della doppia imposizione
 
 La stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso 
presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
 
 L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito 
di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito
 
 Art. 68
 
 Segreto d'ufficio
 
 E' considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione 
riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti 
dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente 
o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla 
guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, 
dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati 
che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale 
dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del 
segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei 
redditi.
 
 Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo 
art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della L. 13 giugno 1952, n. 693, e nell'art. 
12, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni 
del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori 
delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti 
e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati 
al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali 
compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio.
 
 Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione 
finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica 
europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte 
sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle 
Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 
79/1070 del 6 dicembre 1979.
 
 Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni 
tra Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, i comuni 
e loro consorzi e le comunità montane, lo SCAU, l'INAIL e gli enti pubblici gestori 
di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 
marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti 
dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.
 
 Art. 69
 
 Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
 
 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi 
dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle 
imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma 
delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta 
dagli uffici nell'anno precedente.
 
 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o 
in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili 
dichiarati dai contribuenti.
 
 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la 
dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato 
un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento 
del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore 
a 50 milioni di lire.
 
 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per 
ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle 
imposte territorialmente competenti:
 
 a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei 
redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, 
arti e professioni.
 
 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti 
i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
 
 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione 
da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i 
comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
 
 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere 
trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
 
 Art. 70
 
 Norme applicabili
 
 Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia 
di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del 
codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n.4. e del regio Decreto 
Legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni.
 
 Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi 
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, 
con le modalità previste con decreto del Ministero per le finanze. Si applica 
il quarto comma dell'art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734.
 
 Titolo VII
 
 Disposizioni Finali Transitorie
 
 Art. 71
 
 Dichiarazioni e scritture contabili
 
 Le disposizione del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi 
articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi 
o periodi di gestione di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 598.
 
 Le scritture contabili relative ai periodi d'imposta nei quali ai fini delle imposte 
sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai 
fini dell'accertamento.
 
 Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni 
prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma.
 
 Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare 
la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 
30 aprile 1975. Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione 
della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975. I sostituti d'imposta devono 
presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente 
ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 
1975.
 
 Art. 72
 
 Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni
 
 Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 
26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del 
detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta 
sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere 
applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa 
sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per 
le suddette imposte.
 
 La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e 
titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste 
dall'art. 37 e dal terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601.
 
 Art. 73
 
 Ritenuta sui dividendi
 
 Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti 
dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia 
deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto.
 
 In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate 
nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, 
e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 
29 dicembre 1962. n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 
10-bis e 10-ter.
 
 In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della 
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente 
decreto.
 
 Art. 74
 
 Nominatività obbligatoria dei titoli azionari
 
 Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere 
nominative.
 
 Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente 
decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 
1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto 
non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino 
presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla 
fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi 
prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta.
 
 Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le 
disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio Decreto Legge 25 
ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle 
del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo 
sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tale disposizioni, 
con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.
 
 Art. 75
 
 Accordi internazionali
 
 Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti 
salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 
 Art. 76
 
 Abrogazione
 
 Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, 
in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del 
testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni 
di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.
 
 Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi 
a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni 
in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.
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