SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Finanziaria 2001):
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione
principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle
seguenti: "fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo
è soppresso;
b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente:
"Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente
da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità
immobiliare non risulti locata";
c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla
seguente:
"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 24 per cento, per
l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno
2003;";
3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere
dall'anno 2001";
4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno
2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003";
5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno
2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003";
d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi
di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo di lire
516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato,
rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal
1o gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.
I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000
a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi
al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";
e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo
di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione
del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 100.000.000";
2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: "redditi di pensione" sono
inserite le seguenti: "redditi di terreni per un importo non superiore a
lire 360.000";
3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni periodici
percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili" sono
soppresse e le parole: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
di durata inferiore all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "il reddito
derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato
di durata inferiore all'anno";
4) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis,
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,
il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato
di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione
secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000
ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000
ma non lire 12.000.000";
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo
79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista
dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:
1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"un anno";
2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi"
sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o successivo";
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In caso di acquisto di
unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza
o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare
sia adibita ad abitazione principale";
4) al quarto periodo, le parole: "il contribuente dimora abitualmente"
sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente";
5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene conto,
altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero
o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata
dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a
decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e
comunque entro due anni dall'acquisto";
6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo è intestato ad
entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per
la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro
la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote";
g) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese
sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione
della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento
alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue";
h) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "lire 640.000" sono sostituite
dalle seguenti: "lire 960.000";
2) al comma 1, lettera b), le parole: "lire 320.000" sono sostituite
dalle seguenti: "lire 480.000";
3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono
la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque
tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri
di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire
60 milioni;
i) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione
del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività
libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati,
le parole: "nella misura del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 75 per cento".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni
per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere
architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti
strutturali" sono aggiunte le seguenti: ",e all'esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici";
b) al comma 6, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 1°
gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1o gennaio degli anni 2000 e 2001".
3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per
la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,
le parole: "nel periodo d'imposta, 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ".
4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente
presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio
1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.
5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, il comma 3 è abrogato.
7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono
abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2),
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo
comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3),
e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei
commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia
di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione
del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
10. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti
di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere
l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il
relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre
2000.
Art. 3.
Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di
redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i
redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di
fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono
essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi
si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento
in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono
i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed
interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte
così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate
in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre
2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione
di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie
pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente
comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
2. Per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera
ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono
esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in
alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni
sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli
all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria
situazione economica.
Capo III
Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato
Art. 4.
Riduzione della aliquota IRPEG
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti
da società ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001,
e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,";
b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003",
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i
proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001,
e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 1° gennaio 2003,";
d) all'articolo 105, comma 5, le parole: di un importo pari al 58,73 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per
le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,".
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467,
in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito
di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la
quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento
delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari rispettivamente,
all'80,56 e all'80 per cento".
3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001,
la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge
13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, è ridotta al 47,22 per
cento.
4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento
al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata
dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
Art. 5.
Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa
1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei
tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle
disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente
legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato,
con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito
d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori
di cui al comma 10 dell'articolo 7.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002,
sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti
di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione
all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla
progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti
di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma
2, è disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma
1.
Art. 6
Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa
1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine,
le parole: "e delle società di persone".
2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo
il primo periodo, è inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo
e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi".
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
dopo le parole: "sono applicabili" sono inserite le seguenti: "per
i periodi di imposta 1999 e 2000".
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle
imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta,
è sostituito dal seguente:
"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il
reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile
all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto";
b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle
società quotate, le parole da: "le aliquote di cui ai commi" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma
1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento".
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo
periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il
diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati
a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione
alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi
imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte
differite.
8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "a
fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "ai beni costituenti
l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e
quant'altro strumentale all'attività aziendale".
9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della
contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società
di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per
fornire assistenza, formazione e informatizzazione".
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi
residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo,
partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che
le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa
cooperativa agricola.
12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole:
"e al 1º gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1°
gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: "per
i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente,
nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per
i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella
misura del 2,5".
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti
ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile
ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti
ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo
l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra
i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso
periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni
materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice
civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente.
Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi
di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare
nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno
2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.
18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si
provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle
finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il
2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al
comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali
realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
20. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies)
è aggiunta la seguente:
"c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di
ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla
vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate
per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo
dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso
che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto
somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina
l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore
a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
23. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le società
cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite
tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi
acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme
possono essere imputate ad incremento delle quote sociali".
24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole:
"il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi".
Art. 7.
Incentivi per l'incremento dell'occupazione
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31
dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i
soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun
lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto
al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il
credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori
con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso
tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti
con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il
credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo
che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno
230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere
dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento
della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore
della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato
da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti
che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996,
n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente
al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le
quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla
normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive
comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo
in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le
agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni,
decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del
maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici
eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed
il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età
e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di
lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003
effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo
4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio,
del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un
ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire
400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al
presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si
applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente
concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite
massimo di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori
di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 8.
Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali,
che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla
chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano
nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle
Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam
di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro
la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità
di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione
del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito
d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con
altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi
di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi
i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio"
di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati
a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali
di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni
e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,
relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi
gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati
nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni
Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del
90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti
acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della
Commissione delle Comunità europee.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione
del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione".
5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti
in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti
o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa
la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto
delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro
alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta,
nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il
credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo
dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il
credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni
acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione
del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione
delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti
disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione
del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità
degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare
un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Art. 9.
Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale
1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo
52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione
del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato
separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni
dei commi successivi.
2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista
dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e
dell'articolo 91-bis del citato testo unico.
3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini
previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti
di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono
a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli
articoli 92, 93 e 94 del citato testo,unico delle imposte sui redditi. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del
reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con
le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e
la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma
1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore
redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico
delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri
dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si
applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale
fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio
netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore,
al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi
degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili
dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine
dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano
al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione
agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del
citato testo unico delle imposte sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società
in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono
considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad
esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 1° gennaio 2001.
Art. 10.
Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole:
", la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi" sono soppresse,
e le parole: "sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "é
soggetta".
2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: "Gli autoveicoli, i rimorchi
e gli autoscafi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autoveicoli e
i rimorchi" e le parole: "su strade, aree od acque pubbliche" sono
sostituite dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche".
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.
Art. 11
Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque
interne e lagunari
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni
2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la
pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne
e lagunari
Art. 12.
Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell'articolo
41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati
dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT),
nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi
vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale
ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività
è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede
il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato
rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo
unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo
unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica
o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione
di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a
lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per
le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro
soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente
quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni
per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni
per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato
a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi
o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi
superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale
caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa
o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono
farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura
informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con
il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è
attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del
prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori
di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore
a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo
di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun
periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione
e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato
previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP
e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento
delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione
dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo
conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei
confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo
e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 14.
Regime fiscale delle attività marginali
1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli
studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo
a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino
di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali,
tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite,
differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque,
essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento
determinati in base all'applicazione, degli studi di settore dopo aver normalizzato
la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni
di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano
il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione
al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno
a decorrere dal quale si intende fruire del Predetto regime. Nell'anno 2001 la
domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono
tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro
autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o
dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta
sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente
è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o
i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento,
prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio,
superano il limite individuato dai decreti di cui al comma, 1, in relazione allo
specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti
ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento,
prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio,
superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo
specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal
caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa
o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;
c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro
il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto
regime.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione
e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato
previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP
e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai
fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura
informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con
il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito
un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo
unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui
al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a
lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo
di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun
periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento
delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono
del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai
sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva.
10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei
confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo
e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 15.
Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei
comuni montani
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito
dal seguente:
"1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende
agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge
possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente
il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà,
lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali
lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione
idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi nonché
lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la
falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di
prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta
milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto
del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi
ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa
associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione
economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla
propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando
mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione
agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione
di servizio e non è soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS,
gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i
soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti
pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente
automezzi di proprietà".
Art. 16.
Disposizioni in materia di base imponibile IRAP
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale
sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli
altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e
dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché
dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative agli apprendisti,"
sono inserite le seguenti: "ai disabili";
c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui
al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello
stesso su base regionale.";
d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999", ovunque
ricorrano, sono soppresse;
e) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni 1998
e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002"
e al medesimo comma, la parola: "2000" è sostituita dalla seguente:
"2003".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da
parte delle società cooperative e loro consorzi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge
2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società
cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta
comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere
alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma
5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro
consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa
vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di
cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Capo IV
Disposizioni in materia di fiscalità sugli immobili
Art. 18.
Modifica alla disciplina dei versamenti ICI
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali
la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il
versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto
corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del
Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere
al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,
da corrispondere entro il 30 giugno".
2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:
"Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino
all'anno di imposta 2000".
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree
demaniali soggetto passivo è il concessionario".
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini
per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti
al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità
d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito
di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di
cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994
e successive.
Art. 19.
Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo
parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore
del condominio o della comunione.
2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento
dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al
singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.
Art. 20.
Semplificazione per l'INVIM decennale
1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo
2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo
0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione
alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva
di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente
accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1991, n. 363, imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale
dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria.
In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione
dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria
all'attuazione del presente articolo.
Capo V
Disposizioni in materia di tassazione dell'energia
Art. 21.
Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato
"biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati
usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere
il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione
con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime
di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o
con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti
di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale,
tendente a favorire lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli
impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto
con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "Biodiesel"
destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo
61".
2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato "biodiesel",
di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto
pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto
del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo
del "biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane
a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate
di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale
di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata
in vigore della presente legge, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001
sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi
in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di "biodiesel" esente
complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30
giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale,
delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario,
le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra
gli altri beneficiari.
Art. 22.
Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti
i seguenti:
"6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino
un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale,
una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti
prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000
litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire
560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle
politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa
di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri
di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori,
le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità
ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. sono sostituiti dai seguenti:
"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi
che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti
al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina
senza piombo;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale, gas metano...
40 per cento aliquota normale.
L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo,
in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di
GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei
feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare
con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità
stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota normale;
benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;
gas - metano... 40 per cento aliquota normale.
Le agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e per le autoambulanze,
di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti
ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non
vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
Art. 24.
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento, dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio
2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi
sono stabilite nella sottoindicata nusura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con
acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego
nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693
per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per -mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui:
lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3. 1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito
per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia
di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di
cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e consumi, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 ivi compreso il riscaldamento delle serre, e quella prevista
per il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas
metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento
per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori
a 1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 25.
Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista
nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille
litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico
per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno
2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo
di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento
del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato
nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più
o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì
stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro
il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. E' consentito ai medesimi destinatari
di presentare dichiarazione relativa ai commi effettuati nel primo trimestre dell'anno
2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti,
sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle
disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Art. 26.
Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti
che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori
che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio.
Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas
metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti
di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti
petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di
calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o
di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito
da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative
ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare
possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico doposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le
reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:
"8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano
sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di
imposta".
Art. 27.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali
1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima
di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di
gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come
combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera
c) del comma 10
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo
12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data
di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
8, comma 13, della citata legge n. 448 del 998, secondo le procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili,
e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.
3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000,
n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo
le parole: "n. 412," sono inserite le seguenti: "ubicate, a qualsiasi
quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale".
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi
civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella
zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata
legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui:
lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata
di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo
pari a lire 8 miliardi.
Art. 28.
Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica
1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.
384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio
1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il giorno 16";
b) all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore
a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della
fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio
tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati
relativi al consumo del mese precedente";
c) all'articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici,
elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
d) all'articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori";
e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20"
è sostituito dal numero "16";
f) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 è sostituita dalla seguente:
"b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale:
lire 150.000";
g) all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1° al 15" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1° al 16";
h) all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al
mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti:
"lire 6 al kWh".
3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.
4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo" 16 marzo 1999, n. 79,
non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni
di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke
di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno
essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a),
e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente
a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità
speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre
imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30
aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata
in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote
massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione
di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati
nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra
i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del
Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati
in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 1990, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente
interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e
per il restante 20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi
diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.
11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ",
nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione
che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì
esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448".
Art. 29.
Norme in materia di energia geotermica
1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di
energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente,
dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento
alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni
kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma
di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo
di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa
devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione
di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Capo VI
Disposizioni di adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 30.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma,
il numero 6) è sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali,
dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge
22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n.
315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta
delle giocate";
b) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies),
è aggiunto il seguente:
"27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima,
dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione
ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna";
c) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale
IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal
seguente:
"Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) - 1. L'imposta unica
è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo
erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione
dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al
pubblico".
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole:
"fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"fino alla data del 31 dicembre 2001 ".
4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi
per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo
7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al
31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli
la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per
cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata
detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta
per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relative ammontare nel caso
di veicoli con propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli
36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per
l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5
del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni,
a prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni
del comma 2.
Capo VII
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette
Art. 31.
Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni
beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte le
seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia
fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci
da parte delle imprese di autotrasporto";
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne quelle sostenute
per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila";
b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari
settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
"e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d.
7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella)
(v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.21)";
c) all'articolo 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi
previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore a lire cinquecento milioni";
d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del
4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: "dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici," sono inserite le seguenti: "anche in scrittura braille e
su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,";
2) al numero 35), dopo le parole: "prestazioni relative alla composizione,"
sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,"; e dopo le parole:
"legatori e stampa" sono inserite le seguenti: ", anche in scrittura
braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole:
"negli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 1998, 1999, 2000 e 2001";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2002".
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella
misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale
per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 32.
Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate
di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche".
Art. 33.
Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni
agevolative
1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria
soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi
esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese
processuali: 3 per cento";
b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 1-bis".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria
dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti
e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, primo comma, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi
a conti correnti postali" sono sostituite dalle seguenti: "ricevute,
quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi
ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane
SPA";
b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici
richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni
e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza";
c) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno
invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione
del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti".
5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo
37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni
proloco".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento
del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali,
di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono
altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000,
che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti
ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte,
in fine, le parole: "nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile,
di cui all'articolo 454 del codice civile".
8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici".
10. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative
disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti
agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica,
nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque
luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.
11. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente,
le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico
relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità
ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione".
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1 della tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto".
13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento
a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali
di cui al presente articolo".
Capo VIII
Disposizioni in materia di riscossione e di giochi e altre disposizioni fiscali
Art. 34.
Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale,
è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi
diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti
d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti,
si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle
predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione
non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche
o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario
hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale
al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo
2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "di quarantotto mesi".
Art. 35.
Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali
1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli percepiti, anche
in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche
centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione
dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni".
2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non
si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo
6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali
estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato".
Art. 36.
Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali
1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme
di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità
che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la
più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente
creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37.
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
le parole: "escluse le attività previste all'articolo 126," sono soppresse.
2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni dopo il secondo
comma, è aggiunto il seguente:
"La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo
110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.
La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi
o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente
comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione,
anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli
privati".
3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi
i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi
da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono
indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga
di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che
ritenga di disporre nel pubblico interesse";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di
valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato";
c) al quinto comma:
1) dopo le parole: "all'elemento aleatorio", sono inserite le seguenti:
"ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica
corrente di valore non superiore ad un euro";
2) le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro"
sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi
che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione,
nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo
di dieci volte. La durata di ciascuna partita noti può essere inferiore a dodici
secondi"
d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
"Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in
cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone
per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della
moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti
in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili
con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte
il costo della partita";
e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate
violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo,
può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente
al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione
disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede
a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria".
4. L'articolo 98 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: "Art.
88. 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente
a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai
quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse,
nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione
in forza della stessa concessione o autorizzazione".
5. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni,
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque,
privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione
o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse
di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo
11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma
228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo
si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del
lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica,
ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta
raccolta o prenotazione".
Art. 38.
Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento
e intrattenimento
1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge,
previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la
conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa
l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede
a deconto o strumenti similari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca
la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e
la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato
con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell'interno
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le
modalità di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione
e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico
degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso
di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.
2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della
presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto
o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al comma
1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001,
un imponibile forfetario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura
di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attività
finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione
e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle
leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri
giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, devono essere
muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonché del dispositivo indicato
al comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 è riconosciuto,
in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione
degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di
cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dall'articolo 37 della presente legge, purché installati entro la data di entrata
in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede
a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente
articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre
alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta
successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non
è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio
rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in
compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per
l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle
disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui
al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di riconoscimento
del credito d'imposta di cui al comma 5.
Art. 39.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti
di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo
38, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente,
attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento,
un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 38 e comunque
non prima della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma
1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego
del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per
i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dall'articolo 37 della presente legge, è acquisita entro la data
del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo
7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'espletamento, secondo la normativa
comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo, nonché per
gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi
controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilità
del bilancio dell'incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga
ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
5, e successive modificazioni, ove applicabile.
Art. 40.
Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco
di Campione d'Italia
1. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: "Al capitale della società partecipano
esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo,
i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la
provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco.
I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il
31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società,
sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine,
il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario".
Art. 41.
Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire
787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un Euro per giocata minima
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato
dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:
"5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del
lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma del Monopoli
di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila
lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun
terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.
All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare
ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento
del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei
termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute
per il ritiro".
Art. 42.
Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza
e assistenza dei contribuenti
1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico
dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi
di lire. Tali controlli saranno esercititi almeno una volta ogni due anni per
i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi
di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale
fine è autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite
delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: "ufficiali" sono inserite
le seguenti: "e i sottufficiali".
Capo IX
Disposizioni in materia di vendite di immobili e di alloggi
Art. 43.
Dismissione di beni e diritti immobiliari
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:
"Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica",
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
2. Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo,
le parole: suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle
seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", e sono soppresse le
parole: "che ne cura l'attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati
alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la
coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili
destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità
di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali".
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce
e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti
al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente
o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo
3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo
4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla
proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità
del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie
con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale,
sulla proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte dell'acquirente,
la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata
difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie
e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente,
l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta".
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le
regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di
trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti
reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare
la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza
l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio
di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia
con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione
urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione
deve essere resa nell'atto, di alienazione, conferimento o costituzione del diritto
reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili del
Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell'articolo, 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito
il seguente:
"1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili
valutati non più utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal
decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero
della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti
delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere
tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo
dei beni stessi".
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni
valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei
programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla
base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore
a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa
secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle
norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le
modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
la somma di lire 50 miliardi è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione
degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni" sono
inserite le seguenti: "da alienare nonché da ricevere in permuta".
12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni
immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso
in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento
che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico
in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo
di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani
di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria
dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre
2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa,
versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti
a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone
ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi
precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale
partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito
dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo,
dopo le parole: "che ne cura l'attuazione" sono aggiunte le seguenti:
"fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente
ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e
dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano
comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente
alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno
la vendita frazionata".
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo
scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa
è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel
quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore
degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione
degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle
alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione
e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della
difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle
infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della
Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse
complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo
14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli
alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo
43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto
il seguente:
"10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati
gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi
individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti
le strutture di servizio".
18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "le società a prevalente partecipazione pubblica"
sono sostituite dalle seguenti: "le società derivanti da processi di privatizzazione
nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale
o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie";
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio
di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di
proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.
20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dimissione,
non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo
3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
già individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro
dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 1986.
22. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera
c) è aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni
di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti
finalità culturali o umanitarie".
Art. 44.
Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o
di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti
dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria
di cui al sesto periodo del medesimo comma".
Art. 45.
Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
statale nella regione Friuli-Venezia Giulia
1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento
in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale,
gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della
regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo
che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza
in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa
per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia
residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli
1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché
di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato
sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649. si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla
predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti
immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale,
o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre
Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 46.
Trasferimento in proprietà di alloggi
1. I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento
in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto
e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è
esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge
n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1 comuni hanno 120 giorni di tempo dalla
data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità
urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano
esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari
comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei
mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste
dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui
all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito,
con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti
al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47.
Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni
immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività
dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici,
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L'osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto
tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti
sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Capo X
Altre disposizioni in materia di entrata
Art. 48.
Rimborso della tassa sulle concessioni governative
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il
prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con
le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
Art. 49.
Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono inserite le
seguenti: ", ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista
dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione
di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di
ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i
mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la cessione a titolo
gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati
all'impiego, allo scopo di consentire l'esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle
imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di
programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della
relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
Capo XI
Oneri di personale
Art. 50.
Rinnovi contrattuali
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare
alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo
19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola,
anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza,
è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi
di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali
allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il
perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione
professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito
fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo
viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione
integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla
carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo
del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo
del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la
somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni
dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento
all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi
definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi
delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire
il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto
dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire
83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica,
lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi
ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi,
a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati
e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del
Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti
e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali
conseguenti all'applicazione delle nonne soppresse dal decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di
consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento
economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione
di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo
4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni
di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione
dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti
pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei
compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2
è stanziata, per ciascuno degli ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi
da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni
per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa
di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni
per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari
della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione
del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo
quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3,
4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo,
e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia
relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici
di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti
variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.
Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la
previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma
9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi
della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura
obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri
della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole
e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno
2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per
cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate
con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può
provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine
di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto
per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi
i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo
da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica è ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo
determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni
organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla
tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in
2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.
Art. 51.
Programmazione delle assunzioni e norme interpretative.
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno degli
anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non
inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997";
b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate
anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri
unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale".
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che
disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da
quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle norme di cui
al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio
di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in
sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo
43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con moffificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso
che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi
di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio
1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita
per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni
della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta
nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo
rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente
al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di
lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di
bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni
pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio
in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono
detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione
stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità
delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché
i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998. Per le Forze
armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
le parole: "organica dell'ente" sono inserite le seguenti: "arrotondando
il prodotto all'unità superiore".
10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito
il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione
deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento,
al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il
territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente
in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento
si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla
data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante
prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli
atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per
cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura,
al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre
1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
13. All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n.
342, la parola: "fondamentale" è sostituita dalla seguente: "complessivo".
Capo XII
Spese delle amministrazioni pubbliche
Art. 52.
Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali
e relativi costi
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di
mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta
procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi,
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni
o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento
e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di
aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo
3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni
e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente
alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria
alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre
un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative
necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed
agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa
regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare
il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie
occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico
sono introitati dalla regione";
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata
la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno
2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità
previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di
interesse regionale, a valere sulle risme destinate per il completamento del trasferimento
di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248
miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere
dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate
con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi
per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro
all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per
il predetto trasferimento di, funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi
per l'anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio, 1975, n.
166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato
la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati
e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali
delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi,
da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto
ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro,
non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato
dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a
carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni
annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.
10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo
3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento,
è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli
oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in
corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni
finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire
80 miliardi è destinata al finanziamento, dei contratti di servizio per il trasporto
pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario
con la società Ferrovie dello Stato Spa, a. decorrere dal 1° gennaio 2001, in
sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai
maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza
dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni
raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità. La ripartizione di tale
importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti
e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "La quota del fondo di pertinenza delle province
autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono
all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo
i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale".
Art. 53.
Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi
comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo
28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà
essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi
e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di
formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno
approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione,
i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali
prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I
dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale;
i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti
consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni
di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate
e delle spese relative all'assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese
ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento
o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti
dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente
ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese,
entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori
programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle
misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi
in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese,
entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma
2-bis la parola: "2001" è sostituita dalla seguente: "2002".
All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero
4) è sostituito dai seguenti:
"4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999. n. 488, sono soppresse
le parole: "; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi".
8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente
conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione"
sono sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui
al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso
delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire
dall'anno 2001 una riduzione".
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse,
derivante daTapplicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001
alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.
10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui
al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni
destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle
unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni
e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti
alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare
dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario,
fondo consolidato e fondo perequantivo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti
sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute
nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano,
in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano
della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane
sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante
a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002
ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003.
A decorrere dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione
dei trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il
contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati
nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000
milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza
attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è
riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro
il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione,
da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base
annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far
data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento
presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica
ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque
non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri
già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995,
n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514,
31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto
1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri
sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione
la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto
del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa
di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo
è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo
Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000
minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria
catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito,
derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno
1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo
è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo
36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per
il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000. E' inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo
31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che
ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni.
In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura
direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per
l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio
del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di
invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni,
ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti
esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati,
per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da
ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto
1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi
locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione
del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente,
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di
previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio
della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono,
con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento
dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantagiose
per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai
sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione,
rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso
un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun
ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è sostituito dal seguente:
"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati
nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica
stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e
alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in
misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani,
disabili pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera
della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni
sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione
è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti".
21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni
per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle
province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo
risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi
di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non
incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene
ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo
61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi
risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al
fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono,
entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata
dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni
1999 e 2000.
22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione
obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono
mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi
di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee
nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa,
possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche
in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti
dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere
di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa
deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione
del bilancio.
Art. 54.
Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe,
prezzi pubblici e tributi locali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati;
in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel
corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";
b) all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento
tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua
decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità
in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della
notifica stessa".
Art. 55.
Norme particolari per gli enti locali
1. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "Per il solo anno 2001 la percentuale
destinata al Ministero dell'interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per
cento è destinato alla provincia di Varese".
Art. 56.
Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali ai policlinici universitari a gestione diretta,
ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,
da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento
per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto
nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che
il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non
sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti
derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun
ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto
conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati
dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio
decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario,
sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede
di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinano aggiuntivo
di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003,
da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle
di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'ambito
degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università
in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8
miliardi per l'anno 2003.
6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo
11 della legge 19 novembre 1993, n. 341, sono assimilati ai cosorzi universitari
a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento
a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57.
Finanza di progetto
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con
gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali,
in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione
di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto,
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri
definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione
del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate
ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza
di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni
dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente
articolo.
Art. 58.
Consumi intermedi
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato
articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)
Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare,
anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura
dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità.
Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole:
"amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "anche
con il ricorso alla locazione finanziaria".
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso
strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa
e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento
dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi
sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente
e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che
le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione
di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli,
gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati
in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo.
Art. 59
Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa
1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con
il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione
degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire
tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno,
il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni
diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle
attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università
possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire
fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni
pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con
individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti
alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni
istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce
periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono
pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali
e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti
devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi
a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni
suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di
economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo
26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni
interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione
1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione
da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 59, la CONSIP
Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica
e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata
classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica
amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni
da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti,
beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati
locali;
b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in
mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali,
concorrenza;
c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie
industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice
ricorso al mercato.
Art. 61.
Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove
la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo
25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso
dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999. n. 79, per la partecipazione
a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica
alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio
e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico
del bilancio dello stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di
serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,
n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare
impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli
immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti
di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli
dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante
e a basso costo promuovendone l'utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi accessori
per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque
denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente
dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di
cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del
debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 62.
Affitti passivi
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole
da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita
struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati
scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge"; e le
parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali," sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole:
"anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo
comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione
e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia
del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1".
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione
e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del
demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge
n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione
dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia
di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani
di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere
di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza
di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del
regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza
dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare
entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla
osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di
risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63.
Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato,
del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le
quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali
condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo
gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari
e del personale, anche ad ordinamento civile delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto
ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di
cui all'articolo 59 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente
per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre
di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono
determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto,
nonché la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative,
logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate,
della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata,
in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di
buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta
e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato,
del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto
di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, stabilisce
il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con
effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
496, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma
3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno
logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal
territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede
alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale,
previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni,
di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente
o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a
supporto anche di altre attività del Ministero.
Art. 64
Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni
1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai
comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se
di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente
prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti
erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita
catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori,
almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti
erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari
a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere
dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita
catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali
ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità
per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati
già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato
al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.
Art. 65.
Semplificazione di procedure
1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione
degli enti disciolti di cui alla, legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare
entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione
tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare,
in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolare di interventi comunitari,
la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo
comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie
da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme
accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.
3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal
seguente:
"3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono
al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro
trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza,
unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di
erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze
di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo
di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni
di cui al comma 1".
4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, le parole: "edifici destinati a scopi amministrativi.
ed edifici industriali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici destinati
a funzioni pubbliche amministrative". La disposizione di cui alla citata
lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti
nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, le parole: "; per le classifiche inferiori è ammesso
anche il possesso del diploma di geometra" sono sostituite dalle seguenti:
", di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche
inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale
edile".
6. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presene legge, l'articolo
8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore
agricolo-forestale.
Art. 66.
Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano
la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47 comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province
e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo
8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per
cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"intervento di banche" sono inserite le seguenti: "o della società
Poste Italiane Spa".
4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo
di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non
risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati
del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo
previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione
programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle
istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni
di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore
delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che
devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni
di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti
comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a
ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo
7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale
regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato
sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP
e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell'accisa, sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri
delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa,
di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione
adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai
fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre
autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici,
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: ", anche
per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento.
Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale
sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre
istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante
dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli
stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede
alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 67.
Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002
1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento
di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "conseguentemente determinata"
sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti,";
b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonché eventualmente
la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente
al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote".
3. Per l'anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario,
una compartecipazione. al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente
al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti
dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun
comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla
base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito
territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe
tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito
spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare
al Ministero dell'interno, i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito
della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base
ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell'interno
comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione
spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal
Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2002, in quattro rate di uguale importo.
Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la
terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi
all'esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il
30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni e su tali rate
sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si
provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche
al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Capo XIII
Interventi in materia previdenziale e sociale
Art. 68.
Gestioni previdenziali
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è stabilito per l'anno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi per
le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni
di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire 2.255
miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzioni a carico dello Stato dell'onere relativo
a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; nonché
al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 è soppresso il contributo di cui all'articolo
37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto
postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente
stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per cento.
5. L'articolo 3, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano
le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.
6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel
senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta
nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita
tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del
pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano
già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale
al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive
medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali l'eventuale
differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società
Poste italiane spa maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare
dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP
e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST,
dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato.
Art. 69.
Disposizioni relative al sistema pensionistico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni".
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire
80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni
e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore
a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire
20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali
di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle
medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del
1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione
facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 , aprile 1936, n. 1155, nonché quelli
versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualità pensioni"
di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti
la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti
utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo
3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti
dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati
alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualità
pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente
comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualità pensioni"
afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo
della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia
a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico
rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema contributivo. La
predetta opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.
7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli
orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze
di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni,
ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del
1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono
attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite
alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero
le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla
competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso
dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo
II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso
agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria,
è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito
Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo
37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a
lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi
a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184, è inserito il seguente:
"2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa
in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18
febbraio 1983, n. 47".
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri
a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non
coperti da contribuzione, previsti dal citato capo il del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione
delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti
da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
13. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal
seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita
la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva
per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui
all'articolo. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative
alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale
nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente,
dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei
bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate
con regolazioni e non determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature
istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature
interne la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti
presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano
i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico
ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato
dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire
3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società
per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato
versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati
predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati
come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione
delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i
dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere
dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
all'IPOST.
Art. 70.
Maggiorazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione
di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque
anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque
anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo
complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore
a quello di cui alla lettera a), né redditi cumulati con quelli del coniuge, per
un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo
dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente
ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere
a) o b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare
il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1,
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della
misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque
anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefici di cui ai commi
1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri
economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000
mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità
a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque
anni, a condizione che la persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo
complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore
a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge,
per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente
ed effettivamente separato.
7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno
o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui complessivo annuo,
al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari
a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede
di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta
nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:
a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a
una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile
all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento
minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore
a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e
per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti
superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito
dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo
aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni
presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituto con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,
provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo
di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità
indicati nello stesso comma.
10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini
fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle
forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme
pensionistiche né gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli
per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia
e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti
posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati,
non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo
sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza
del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico,
in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione
medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.
Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo,
il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo
teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente
pari il rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa
e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso
delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono
altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene
integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della
gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto
al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà
di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla
conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi.
In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede
alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati
degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite
le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 72.
Cumulo tra pensione e reddito da lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate
con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità,
di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del
70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore
pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data
precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se
più favorevole.
Art. 73.
Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento
di reversibilità INPS
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1,
comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della
medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo
85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive
alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in
data anteriore.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
le parole da: "In caso di danno biologico" a "denunciati"
sono sostituite dalle seguenti: "In caso di danno biologico, i danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate".
Art. 74.
Previdenza complementare dei dipendenti pubblici
1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare
dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate
dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo
26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione
delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo
26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni
1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento
ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i
dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo
dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare
ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la
predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive
con apposito accordo.
4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Per il personale degli enti, il cui ordinamento
del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto
Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle
d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli
enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale
in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti
enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni,
è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate
ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal
terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica".
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando
il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i
fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima
prevista dal fondo stesso";
b) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I
componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo.
Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto
il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive";
c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: "i competenti
organismi di amministrazione dei fondi" sono inserite le seguenti: "individuati
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo".
Art. 76.
Previdenza giornalisti
1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre
1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in
regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei
giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione
anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo
e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro
subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare
per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo
35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico
dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme
che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza
sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".
2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77.
Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità
del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale
realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse
professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con
decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente
definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e
per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l'altro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie
di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione
di strumenti già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente
normativa;
d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare,
entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro
ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di
cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture
funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali
regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati
dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio
è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.
Art. 78.
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori
socialmente utili
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31
dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo
8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli
derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione,
convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono,
entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a
tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo
di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una
durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81
del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare
alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30
per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni
possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche
in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti
di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati
entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali
interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo
anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della
quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente
utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni
si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili
a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non
inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti
interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno
utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999,
che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del
31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso
di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per
prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella
misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre
2001;
d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato
Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate
per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica
attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite
alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse
finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste
dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini
del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste,
a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito
delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale,
inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31
dicembre 2001.
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola
"assicurativi".
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in
tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a
quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso,
dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera
a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere
il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti e condizioni ivi
previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini
di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri
enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie
possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente
utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia
finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione
della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante
benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto,
entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione
dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni,
e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati
che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto
legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente
usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano,
individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione
dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente
dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto
tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva
previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, e successive modificazioni;
3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la
riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è
soppressa la parola: "pubblico".
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo
69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1°
gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'età prevista,
qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori,
delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di
cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al
comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere
presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento
delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo
delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica"
sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento";
b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" è inserita la
seguente: "complementare".
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più
di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione
figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo
62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre
2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole:
"per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla
presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre
2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001". All'onere
derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire
40 miliardi;
d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito
dal seguente:
"5. A decorrere dal 10 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni"
sono inserite le seguenti: ""delle lavanderie industriali"";
e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano
del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere
derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono
essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa
dotazione finanziaria per l'anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul
Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi
agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati
sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere
derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525
milioni.
18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire
590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,".
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione
alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali,
di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali
incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari
e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al
30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge
8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita
ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio
sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive
alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata
in data anteriore.
21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire
317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre
2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento
del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico,
compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave
e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura
delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento
delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2
se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si
è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite. 24. Il
comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito
dal seguente:
"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi
e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del
1° gennaio 2001".
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione
della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunità europee dell'11 maggio
1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate
al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia
di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennità
di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e
con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione";
b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea,
che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio
1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del
13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative
al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni,
si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del
citato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio
1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione
e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno
2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di
cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative
di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno
solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo
3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle
pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.
29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "entro il 14 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2000";
b) le parole: "centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi
e 240 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentottantanove unità
e nel limite di lire 14 miliardi".
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22
a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per
l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per
gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti
di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in
base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione,
ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la
trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la
spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002.
Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione
dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività
straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti
negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia
del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni
del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva
stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3,
comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato,
anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650
unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto
denominato "Catasto urbano".
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere
dal 27 gennaio 2001.
Art. 79.
Norme in materia di ENPALS
1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale,
ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso,
anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE
relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente
organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in
coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimerà
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni
dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione,
per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei
rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento
ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui
al periodo precedente, nonché per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione
sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro
a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare
dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di
lavoro.
Art. 80.
Disposizioni in materia di politiche sociali
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per
l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto
decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo
di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato
decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori
per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali
di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito
e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'articolo
4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto
il seguente:
"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi
di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e
3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto
a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto
da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano
fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo
di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno
2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,
compresi quella per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni
di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi
del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non
può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e
6 del medesimo articolo".
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della
legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali
è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,
è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due
mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione
e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo
di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito
dal seguente:
"3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare
di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e
il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno
è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello
del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire".
5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato
ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal
medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. e successive modificazioni,
nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente
nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente,
che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere
per l'anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai
comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero
dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto
medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini
per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande
e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare
e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali
e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS
per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità
civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula
di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione
della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse
proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della
potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti
attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano
nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente
con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti
dalle disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo
49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che
ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici
di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni nonché gli altri trattamenti economici
di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi
di maternità.
11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato
o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili
a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina
della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista
della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene
nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato
di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi
annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane,
attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro
con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano
un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane
per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio.
Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata
alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari
di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose
di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota
del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento
delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre
2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività
e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentati,
con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per
la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma,
nonché per la verifica delle attività svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della
quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi
di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei
reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla
base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato
articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità
per l'erogazione dei finanziamenti, e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto
1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui
fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi
attuati in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinari
dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d),
f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente
normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto
annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi
in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse
alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano
titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione
con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237,
e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono
destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui
all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini
assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni,
o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori
risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie
degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma
20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure
esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni
di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate
dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli,
anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei
familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per piani di recupero.
Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino
al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna
delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni
caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo
di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori
esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257,
e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della
predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività
antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS
al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti
dei titolari di pensione interessati.
Art. 81.
Interventi in materia di solidarietà sociale
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni
di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza
nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di
detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano,
il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo
pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle
modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché
le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina
delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed f)",
sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".
Art. 82.
Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito
nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello
stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990,
l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla
legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo
di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in
favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti
il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il Ministero
dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire,
a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia,
ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi
commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi
di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia,
ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del
naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto
il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge
13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai superstiti di atti di terrorismo,
che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non
inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato
la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo
conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari
delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo
comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni,
competono; nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani,
fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi
e non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre
1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si
applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più
favorevoli.
7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole:
"l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ",
anche di natura colposa,".
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in
presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte
da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi
indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonché ai superstiti delle vittime
di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalità
organizzata";
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonché agli orfani e ai figli
delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalità
organizzata".
Capo XIV
Interventi nel settore sanitario
Art. 83.
Norme attuative dell'accordo Governo-regioni
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso.
Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al finanziamento
della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano
dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del
1999 le parole: "delle attività degli istituti di ricovero e cura,"
sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: "di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno
2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui
al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,"
sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge
11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente
all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro
il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli
eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia
impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono
sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali
disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi
tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote
dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente
il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi
di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure
di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere
agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre
i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa
vigente. 8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
secondo periodo è abrogato.
Art. 84.
Eliminazione progressiva dei ticket sanitari
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni
concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti
al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale,
è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo
e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia alla
situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le modalità di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8,
comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e
dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni
in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n.
537 del 1993.
Art. 85.
Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio
2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede
ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i
medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso
comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle
loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati
nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000;
a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti
al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo
le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione
al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della
fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale
e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale
femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque
e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle
donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore
a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici
e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti
a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di
lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di
lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno
2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i
comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle
prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria
nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa
nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad
almeno il 2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche
della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate,
rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è
verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento
si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e
8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare
lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali,
le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero
le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 83, comma 6. In caso di
inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta,
entro e non oltre i successivi trenta giorni le forme di intervento sostitutivo
previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto
a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante
utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti
alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento". La disposizione si
applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare
le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto
del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale
per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle
terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni.
Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe
di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica
del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta,
la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali
appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è
limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità
sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione
relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali,
rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:
"é ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "é
ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere
dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ". Allo stesso comma 4
è aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione di prezzo decorrente dal
31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000".
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici
e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva,
per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali
prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del
Ministro della unità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo
alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni
dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate
di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza,
i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi
del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di
questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri
archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza
di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario nazionale"
sono inserite le seguenti: "nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data
di emissione della prescrizione".
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni
farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure,
sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento
competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero
della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati
delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative
al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto,
le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in
ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione
di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto
del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto
del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti
da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti
obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1,
comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre
2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo
riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento
ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del
22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad
un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità
a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole
della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni
dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare
l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte
per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro
della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica
pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro.
Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità
di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate,
nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione
della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli
uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali
e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione
nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si
avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati è delle
elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica,
tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali
di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica
del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente
alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale,
può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie
e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino
le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle
farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro
della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente
comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del
decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione
farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad
ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero
della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a
tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista
dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero
della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della
domanda di autorizzazioni con decreto non regolamentare del Ministro della sanità,
su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive
per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali
di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3,
4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio
decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire
le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali
per i prezzi ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali
di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte
a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al
Ministero della sanità, al CEPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi
da indicare nella comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi
uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del
prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo
attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente
comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali.
Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile
dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra
i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare
il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale
prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al
presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare
a decorrere dal 1° settembre 2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale
tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da
parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali
rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità
in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali
si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi,
nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento
entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate
di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno
2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici
prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell'articolo
36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì
abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo
29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
32. 19 termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della
legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre
1999, n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185,
è sostituito dal seguente:
"2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali
omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia
stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo
rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo S. Le
domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità
non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere
accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente,
attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo
5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti
dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto
del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati
da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione
o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della
società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione
di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda
senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate
determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale".
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della
sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della
sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato,
individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato
decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo
per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Art. 86.
Dotazione finanziaria complessiva dei medici e medicina generale, dei pediatri
di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici
di continuità assistenziale del distretto
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio
territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo
con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente
articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata
sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria
concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche,
ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva
dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione
della quota di spesa indotta di cui al comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio,
composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un
rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici
di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali
e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta
giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, alla regione e all'azienda unità sanitaria locale
competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità
tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata
dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni
sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento
delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera
scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità
assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche
con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo
Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale,
i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i
medici di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario.
Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione
e l'azienda unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano,
in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli
accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare
di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione
di dotazione finanziaria, che siano già in corso.
Art. 87.
Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino
di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero
della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria,
al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti
farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra
il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione
informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati.
Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino
che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza.
Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori
da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari
di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende
sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli
di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all'andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana
i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito
di quelle indicate dall'articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi
adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni
tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla
riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee
generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.
5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi
di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili
e monitorabili per via telematica.
6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità,
nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista
dal progetto europeo "NETLINK" è autorizzata per l'anno 2001 la spesa,
rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico,
approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: "I farmacisti
debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite"
sono sostituite dalle seguenti: "I farmacisti debbono conservare per sei
mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee".
Art. 88.
Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera,
le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata
e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata
della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale
si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della
continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta
giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della
tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni
assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno
il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione
in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle
e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente
casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti
erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori
agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Art. 89.
Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai
cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente
agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva
regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito
nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui
al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare
distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia
autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002.
Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 2 è attribuito
alla regione Valle d'Aosta nella misura di due terzi.
Art. 90.
Sperimentazioni gestionali
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende,
a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli
enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste
dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata
della sperimentazione, nonché il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi
e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione
di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario,
non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti né comporta obbligo di affrancare
riserve e fondi in sospensione d'imposta.
Art. 91.
Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità
1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attività
di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché
di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di riferimento,
alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla
normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi,
per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione,
in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro
il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti,
informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è
determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della
professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque
miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle
concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici
adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa
dell'Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni
con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) con istituti di
ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità
o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico,
nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire
per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 92.
Interventi vari di interesse sanitario
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica
è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto
privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato
un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa
complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo
stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di
alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo
8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole: ", di cui lire
240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire
500 milioni per le spese di funzionamento" sono soppresse.
3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione
di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione
continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle
società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative
di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza
del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
4. E' istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare
con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi
dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione
continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate
dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato
dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo
16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000,
in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità
su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti
e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate
per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti
ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori
della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature
informatiche è per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti
esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei
soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e
dei programmi di formazione.
6. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche
sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell'ammontare
di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale
sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca
sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987,
n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
7. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri
dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per
la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono
sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento
di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.
8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori
veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di "lingua blu"
sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale,
di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti
allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto
che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione
all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento
delle attività necessarie al conseguimento degli obbiettivi di cui al presente
comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione
di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione
in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione
della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della
carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo
2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono
conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti,
ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39.
12. I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti
per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con
le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanità e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva
pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti
è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le
somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi
bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37,
39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato
dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico
o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita,
per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma
di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi
sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei
prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più
sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento
agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali
effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli
operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età
compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze
attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente,
di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori
alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di
sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze
o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della
popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento
alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c),
quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a
una corretta informazione degli operatori e dei consumatori nonché ad incentivare
i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di
informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari
subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di
prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità
di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31
dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime
di attività libero-professionale extramuraria.
17. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni
con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture
dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti
affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie
previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge
n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999,
sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non
lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati
alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo
di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare
la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2
sono abrogati: l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
all'articolo 22, primo comma, le parole da: "eseguire le reazioni" fino
a: della scuola media", nonché l'articolo 49 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l'articolo
5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1962, n. 2056; l'articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 1965, n. 1301; l'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre
1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n.
837, che prevedono l'obbligatorietà dell'esecuzione dell'accertamento sierologico
della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione
e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione
alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria
la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni
della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione
epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in
specifiche categorie professionali.
Art. 94.
Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale
1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-decies),
introdotta dall'articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:
"c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di
ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità
con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme
allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto
erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti
erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali deducibili da essi effettuate".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare
delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi
di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
Art. 95.
Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro
1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto
recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali,
ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo
13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire
con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie
necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto
dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della
sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 nell'ambito della programmazione sanitaria,
nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela
a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme
restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione
e dell'accreditamento per i servizi sanitari.
Art. 96.
Potenziamento delle strutture di radioterapia
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28,
comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia
è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento
di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività svolta, è autorizzata
la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere
dal 2001.
Art. 97.
Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome
di Down nonché disabili
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini
affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27
ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433
del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati
dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della
disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico
di famiglia.
3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore
delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome
di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.
Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
Interventi per la tutela della saluto mentale
1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo
"Tutela salute mentale 1998-2000", approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274
del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di
lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal
Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione
per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente
scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici
di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo
per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione
contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.
3. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
"I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o
da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da
esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche
parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione.
I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture
territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività
riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi previsti
dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del
10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000"
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili
ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente
comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attività di carattere
sanitario".
Art. 99.
Misure per la profilassi internazionale
1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero
della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di
personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante
la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della citata
legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Art. 100.
Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione
delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25
miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia
della "lingua blu" negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria
negli impianti avicoli.
Art. 101.
Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia
con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita
alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili
di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di
lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni
ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo
alraggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione
pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata
decennale.
Capo XV
Strumenti di gestione del debito pubblico
Art. 102.
Cartolarizzazione dei crediti e altre misure
1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo
2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - Società per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti. -
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni
di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti
d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici
previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonché alla
società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti,
in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali
cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti
interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato
al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definire
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze".
2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito
dal seguente:
"3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche
normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le
somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione
o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto
un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213".
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per
gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di
cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "tra primarie
società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione".
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate
forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo
istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni
iniziali per il 2001.
Capo XVI
Disposizioni per agevolare l'innovazione
Art. 103.
Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta
di credito formativa e di commercio elettronico
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica
nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto
"Genoma", nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della
società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella
pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese,
alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie,
alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo
è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio
delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.
Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001,
è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani
che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese
del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese
del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche
in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione
e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari
a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti
e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della
somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e
del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano
fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta
di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese
emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente
destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio
delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. Il istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi
per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura
dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che effettuino
operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17
marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria
italiana relativo al programma denominato "PC per gli studenti" diretto
alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno
della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento
del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2001
e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime
finalità.
5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti
dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta,
non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario i una o
più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di
tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in
conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede
tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari
degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole
e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le
spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno
essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet.
I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito
di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di
monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori
permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per
la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti
a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate,
le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso
a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita
al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi
per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in
conto capitale.
Art. 104.
Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide
1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese
e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito
presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di
base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche
o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche
a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private
di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione
scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle
relative risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 105 della presente legge,
nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio
2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.
5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e successive modificazioni, le parole da: "fermi restando" fino a: "sono
rideterminati" sono sostituite dalle seguenti: "sono rideterminati il
soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché".
Art. 105.
Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n.
419
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di ricerca"
sono inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e sono aggiunte,
in fine, le parole: "e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica
finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1";
b) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale";
c) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Le attività di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti
di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),
a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso
Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una
sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa
ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000,
gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica all'unità previsionale di base 4.2.1.2.
"Ricerca applicata"".
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le
parole da: "mediante" fino a: "a rete" sono sostituite dalla
seguente: "strutturale" e le parole da: "decreti legislativi"
fino a: "coerenza" sono sostituite dalle seguenti:
"regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo
14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,".
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea,
le parole da: "degli enti" fino a: "statuti" sono sostituite
dalle seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione,
anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti
operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati".
Art. 106.
Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative
1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita
e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato
impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte
da organismi qualificati per favorire l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare
agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi
connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo precompetitivo, formazione
del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le
modalità di gestione degli interventi ivi compresi quelli finalizzati a facilitare
la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese,
le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria
per gli aiuti di Stato
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del
Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare
agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 107.
Informatizzazione della normativa vigente
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato
al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita
da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino
normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il
quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento
del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente
della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al
fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195,
primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento
dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio
2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate
in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché
per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti
che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme
e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale
per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa,
nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria
degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con
quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento
alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e
sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti
ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi
di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei
costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura
percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria
circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche
il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni
e documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica provvede,
con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca
effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano
sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, nonché
sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita,
rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90
miliardi.
Capo XVII
Interventi in materia ambientale
Art. 109.
Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile
è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione
complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002
e 50 miliardi per l'anno, 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento
di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non riproducibile nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo
di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili
e non derivanti dal consumo di combustibile fossili, e per quanto concerne i finanziamenti
relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare
conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati
dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure
e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale
territoriale;
i) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione
dello sviluppo sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti
dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati,
sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti
economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti
i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri
e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta.
e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle
attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza
energetica e delle fonti sostenibili di energia
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui
cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito,
a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione
delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e
delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da
1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun
anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta
quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione
delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla
diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata
deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi
agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica, e sono
ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato
di cui al comma 3, è inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano
di installazione con priorità nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda,
in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza dalla
tecnologia estera:
a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell'80 per cento dei
costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione
di collettori solari;
c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione
dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il
raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione
e la manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale
"Comune solarizzato".
Art. 111.
Contributo straordinario all'ENEA
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) anche in cooperazione
con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa
alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata
come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresì un programma
di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento,
al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti,
con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi
a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all'ENEA un contributo straordinario
di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi
per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può
beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di
ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo
complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma può essere
coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente
comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche
tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione
e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali
sarà sviluppato il programma
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro
dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi
di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo
residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni
2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle
attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e
profittabilità della gestione.
4. L'ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione
e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato
di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.
Art. 112.
Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo
103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico
con particolare riferimento alle seguenti finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza
dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione
del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale
in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità
previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi
erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di
produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta
le, conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.
2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali
interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione
industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere
di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi
di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi
tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della
sicurezza, posti a carico delle aziende.
Art. 114.
Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti
i seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello
Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento
medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare,
anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza
dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento
del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree
per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le
modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese
le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in
un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione
delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità
dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il
livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica
strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare
metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di
fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità
potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono
concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare
valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal
comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una
disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15
miliardi per il 2003.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato
in ingegneria" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia"
e al secondo comma, dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse"
sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia".
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede
a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli
accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile
per i reati diretta mente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che
siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato,
ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali
si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma
ed alla normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento
siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali
organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo,
2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono,
con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che
non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non
siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive,
i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale
ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001
e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna,
istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un
consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito
dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna,
dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine
di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità
sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore
ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di
lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle
acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni
e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole
e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito
dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali
e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste.
I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività
incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394.
11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero
per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole
e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia,
nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei
tratturi e della civiltà della transumanza, all'interno del programma d'azione
per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa".
In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale,
ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con
la civiltà della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei
beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile
delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato,
dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché
dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività
di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti
pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali,
enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12
sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di
lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive,
i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale
e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere
grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del
Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali
e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente,
dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli
enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di
ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi
per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni
di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività
estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con
decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione
Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo
parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale
e ambientale connessi con l'attività estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti
e dei beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del
Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello
stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco
delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica
e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre
1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.
582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area
interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato
articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia
industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1,
introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al
piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati
una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed
un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato
parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, alla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione per il controllo
ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.
486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano
le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente
di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo
delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo
sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita
al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni
e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle
previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione
dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle
attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione
del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area
di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001,
di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche
attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare
al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree
al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia
di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento
di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società
Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici
ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti
per il completamento della bonifica, gli affidamenti dei lavori avverranno secondo
le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità
e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti
della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini dell'acquisizione
da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti
di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base
al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento
approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato
è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento
dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività
di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto
delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione
mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico
erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione.
Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie
apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un elenco di aree industriali
prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano
straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per
la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario
per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n.
400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree
oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al
piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo
di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la
proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia
esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta
pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento
della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle
migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione
in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare
iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche
per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della
capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione
europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le
bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente
apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti di
elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento
delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per
gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258,
le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2001".
24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all'articolo
1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"p-quater) Pioltello e Rodano".
26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto
di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale
incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma
dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni
assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento
di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria.".
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline,
istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili
compresi nelle saline di Cagliari già in uso all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono
trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.
28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole:
"Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonché alla realizzazione
di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati
alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività
di Malpensa 2000".
Art. 115.
Ente geopaleontologico di Pietraroia
1. E' istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero
per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico
di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'ambito di tale intesa sono individuati
i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante
valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività
di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito
e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di
cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento,
dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università "Federico
II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo
di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Capo XVIII
Interventi in materia di lavoro
Art. 116.
Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione
delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di
riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma
di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati
secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge
n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte,
è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento
per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per
il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti
di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate,
è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma
2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti
delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente
legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge
n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio
previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica
sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori
interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo
del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento
e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a),
è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche
sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire
200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.
7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci",
dopo le parole: "della programmazione economica," è inserita la seguente:
"due" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento
del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno
2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "A tale fine
le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici
mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale
e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità,
previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede,
altresì a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone
l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni;
per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante,
all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione
provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a
quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità
agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi
o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono
in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare
è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse
o non conformi al vero, cioé nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere
ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60
per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché
il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi
o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure
previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura
degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti
da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali
o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto
in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica
una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per
cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali
il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative
relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle
quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre
1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle
sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo
e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere
richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle
gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei
seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da
oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo
contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa
in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno
dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui
all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti
dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi,
riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza
sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del
lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque,
per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi
3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento alla concessione per
i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione
dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma
8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni.
Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili
di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei
casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non
economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamentorateale di cui all'articolo
2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi,
previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla
base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono
dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore
importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti
commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato
in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce
un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere
posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze
temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti,
secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Art. 37 - (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria)
- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che,
al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi
sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce
obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte,
non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto
deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo
fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero
la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo
o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della
notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario
di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione,
estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità
giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo
o giudiziario".
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad
un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei
confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento
dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi,
all'ente titolare della contribuzione.
Art. 117.
Disposizioni in materia di Lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato
membro dell'Unione europea";
2) alla lettera c), dopo le parole: "dipendenza nel territorio nazionale"
sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione, europea";
b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura, a
persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi
previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive
modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale determina le modalità
ed i termini di versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute,
a decorrere dal 1° gennaio 2001, al versamento dell'aliquota contributiva di cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845";
c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: "a tempo indeterminato"
sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato";
d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole "derivanti dal contributo
di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "da
preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236".
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) è aggiunto il
seguente:
"5-ter i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati
alle imprese utilizzatrici".
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "idonee strutture organizzative" sono
aggiunte le seguenti: "nonché le modalità di accreditamento dell'attività
di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1 -bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attività,
anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate,
di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione
di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione
dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda,
di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa
della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all'impiego
a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento
il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attività effettuata
su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro
cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base
del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro
cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attività
effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero
in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine
di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o
collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento
della stessa nell'inserimento della nuova attività.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Fermo restando forme
societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e
selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale
versato ammonta a lire 50 milioni.";
d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero l'attività
di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna
attraverso la specifica procedura di cui al comma 4";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione
nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla
ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle
società nei rispettivi elenchi.";
f) al comma 5, dopo le parole: "di autorizzazione" sono inserite le
seguenti: "ovvero di accreditamento", la parola: "trenta",
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "quindici" e, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'accreditamento"; g) al
comma 6, all'alinea, dopo le parole: "dell'autorizzazione" sono inserite
le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alle lettere a) e c) sono
premesse le seguenti parole: "con riferimento alle società di mediazione,";
h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: "biennale" sono aggiunte
le seguenti: ", ovvero da titoli di studio adeguati";
i) ai commi 8 e 10, la parola: "mediazione" è sostituita dalle seguenti:
"cui ai commi da 1 a 1-ter";
l) al comma 11, la parola: "mediazione" è sostituita dalle seguenti:
"cui ai commi da 1 a 1-ter" e dopo la parola: "autorizzazione"
sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento";
m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: "autorizzazione" sono
inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alla lettera d)
sono premesse le parole: "con riferimento alle società di mediazione,";
n) al comma 13, le parole: "alla mediazione di manodopera" sono sostituite
dalle seguenti: "ovvero accreditati";
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo
10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per l'accreditamento.
I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale
possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell'articolo
10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione
circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto
articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio
delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento
dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane
sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell'esercizio finanziario
2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione,
ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 118.
Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia
di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono
essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura,
del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo
denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi.
Il fondo relativo ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente
più rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali
o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del
progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre
aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui
al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun
fondo.
2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformità
alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento
dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo
integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo
al fondo indicato dal datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione
le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n.
845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di
versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le
modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del
codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del
codice civile, concessa con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso
e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari
a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono
versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di
ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di
lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo
scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero
degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con
proprietà per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti
previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo
sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventualimodifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito
complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per
il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati
le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di
cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo
aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito
della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza
numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti
a ciascuno di essi.
13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento
stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo
9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi
comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni
o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi.
La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente
legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale
europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere
destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello
Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per
le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre
il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo
16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con
particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale
nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.
2. E' prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso
espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto
dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.
3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito
dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo
proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate
dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le
violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione
e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto
dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti
e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e
delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota
predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui
al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva
di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende".
4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo
di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con
apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 120.
Riduzione degli oneri sociali
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della
disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma
di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo
e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto
ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni
per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8
punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma
1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore
a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4
punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai
medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente
considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il
complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31
dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Capo XIX
Interventi in materia di agricoltura
Art. 121.
Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà
1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte
nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi
di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il
salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività,
in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi,
nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40
miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento,
contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche
in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori
dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai
sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono
essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo,
ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia
fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni
finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un
piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda
i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle
attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni
soggette il ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino
l'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile
dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento
vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello
stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate,
in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo
termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione
di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri
e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30
per cento;
c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria,
si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività
di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula
dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini,
di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno
2001.
Art. 122.
Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli
1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori
diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di
prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali
di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a tre mesi.
Art. 123.
Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo
di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo
prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali
e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale
per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno
precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi
degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti
da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi
sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60,
R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri
della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre
di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente
comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle
autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma
1, in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti
proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale
ed etologica delle singole speci. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione
di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità,
di concerto. con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma";
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. E' istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1,
nonché da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio
2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali
e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi
agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di
produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di
buona pratica agri cola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro
delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità
di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di
agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione
biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione
di origine protetta.
2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita
conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono
presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre
di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2";
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione
dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e
didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti
agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle
attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n.
730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle
regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti
a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP)
e con attestazione di specificità (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92
e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi
a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per
via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole
"la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via
telematica"";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito
un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano,
con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di
tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del
comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive,
delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione
ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del
comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, che è soppresso".
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo,
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 124.
Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva
i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca
pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente
superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito
delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma.
Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi
patti.
Art. 125.
Disposizioni per il settore agricolo
1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni,
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'inosservanza dell'obbligo
di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento
(CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n.
854/96 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta,
a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa
di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare
alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo
precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito
delle risorse recuperate. ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite
massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi,
ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria
i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del
citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza,
maggiorate degli interessi legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive
su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni
comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai
sensi del presente comma".
2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Art. 126.
Garanzie a favore di cooperative agricole
1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di
cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa
di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario
già previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di
cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine
stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri
contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994,
salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa
o giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente
articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri
soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco
di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione
da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi
benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio
1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano
presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia
intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante
lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure
esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono
sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione
della somma spettante.
Art. 127.
Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive
modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della
percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi
calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non
siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per
il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre
integrazioni concessi dall'Unione europea"
2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da
cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale,
possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata
dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi
nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità
ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso
di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto
nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro
il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni
dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la
competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi
atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio
delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione
agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato
nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione
della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1° febbraio
2000.
6. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo
in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi
devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla
difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.
8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive
modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante
della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;".
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito
degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Art. 128.
Disposizioni in materia di credito agrario
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
è sostituito dal seguente:
"3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole
o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle
forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni
di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento
degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione.
E' facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti
novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata
all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al
mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate
di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato
agli istituti mutuanti in forma attualizzata al sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura
residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della
destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in
cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella
procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente
per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della
ricontrattazione del mutuo".
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione
della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge
19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato
il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle
rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli
stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di
quelle agro-alimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali
a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio
1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza
dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività
aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle
rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano
l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario
è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel
limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle
aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico
nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione
dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle
operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto,
le norme di attuazione del presente articolo.
Art. 129.
Emergenze nel settore agricolo e zootecnico
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico,
a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti
dalla malattia della "lingua blu": lire 15 miliardi per il 2001 e 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina
negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità,
nonché alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire
10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica
colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata:
lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi
di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della
sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito. con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal
seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo
supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idoneegaranzie immediatamente
esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le
sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n.
468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando
la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo".
Art. 130.
Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia
di consorzi agrari
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei
consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11";
b) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla
base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione
annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali".
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi
agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo
criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Capo XX
Interventi in materia di trasporti e di infrastrutture varie
Art. 131.
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa
vigente in materia di appalti ferroviari
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione
può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga
a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera
a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese
aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società
Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni
in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli
14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura
ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie
dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n.
505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni,
ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio
1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora
iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi
ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere
di competenza della società Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità
alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415,
nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni.
Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente
comma rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad
eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta
normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n.
415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni.
La società Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV
Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli
oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della
revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta
ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi
tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche
in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali
del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio
permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria,
composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti
e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente
della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa
e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori
di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria
dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione
nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui
al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione
alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione
commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi
di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n.
910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti
esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere
autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto
previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto
del primo e del secondo periodo del presente comma sono revocate le concessioni
e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori
secondo la normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato
Spa effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie
91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità
fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori
realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle
società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 132.
Disposizioni in materia di concessioni autostradali
1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle
società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade
di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni,
deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente
la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente
a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito
soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti
delle disponibilità di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo
11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato
a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per
lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca
effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione
negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Capo XXI
Interventi per la continuità territoriale con la Sicilia
Art. 133.
Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane
1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione
classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre
1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia,
ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito
d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato,
nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo
è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti
dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante
territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo
di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun
anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia
tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti
e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno
le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia
e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente
articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo
statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo
di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
2002.
Art. 134.
Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia
1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario
per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci
siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della
coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento
regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Art. 135.
Continuità territoriale per la Sicilia
1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità
alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei
di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i Principali aeroporti
nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori
siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai
commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri
di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte
tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere
di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità dell'offerta;
g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio
dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico
di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione,
d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto
europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d),
e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio
pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali
è comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori
conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate
lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente
articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.
Art. 136.
Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese,
con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione
dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità
alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie
a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea
nelle predette regioni.
2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati
secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
Art. 137.
Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia
1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire
della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno
lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione,
estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.
Capo XXII
Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio
storico artistico
Art. 138.
Disposizioni relative a eventi calamitosi
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato
le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo
3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare
la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta
presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale,
maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.
2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti
a titolo di capitale e di interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo
di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi
legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma l.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti
di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli
da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima
rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e
premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli
enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare
di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state
oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e
permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di
cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge
n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato,
delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione
degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono
presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento
ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione
ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda
deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti,
sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa
convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste
e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.
Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività
delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento
ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei
militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene
entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino
circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze
armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente
la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di
leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite
da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n.
434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale
avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive
esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino
al 30 giugno 2001.
12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499,
già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale
sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del
Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai
comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi
delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite
da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti
in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si
intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro
effettuate nell'anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori
per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali
di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli
enti locali, è istituito il "Fondo regionale di protezione civile".
Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di
lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo
stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme
delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un
concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente,
al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate
su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di
protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa
con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità
di bacino, in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico,
ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle
regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme
trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200
miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo
52, comma 6, della presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS)
è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel
2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni
danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie
d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente
adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo
per la circolazione.
Art. 139.
Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle
zone colpite dalla catastrofe del Vajont
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge
10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari
la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo
4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere
concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche
nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato,
sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti
fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via
provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale
termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle
abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati
di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato,
per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di
lire 10 miliardi.
Art. 140.
Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall'articolo
1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I
termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di
sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato
le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle
citate disposizioni.
Art. 141.
Patrimonio idrico nazionale
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di
crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale,
mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione
e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento
di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione
direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale
ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti
soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti
di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la
quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003:
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli
armi 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di
lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti
esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero
di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire
le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nelle
restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione
degli interventi da parte dei soggetti interessati.
4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di, collettamento e
depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed
attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti
di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994,
n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite,
anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258,
dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 142.
Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani
stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e
per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa
di lire 100 miliardi annue.
Art. 143.
Interventi in materia di patrimonio storico-artistico
1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001,
la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'articolo
3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali,
per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici,
archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
Capo XXIII
Interventi in materia di investimenti pubblici
Art. 144.
Limiti di impegno
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati
nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui
contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la
prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo
54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi
derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro "La Fenice", mediante
trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad
un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura
complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo
2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero
della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge
23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi
a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici
e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi
sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali è intervenuta da parte del
Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile
è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni
stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dall'anno
2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate
alle esigenze. Per disciplinare gli interverti infrastrutturali di emergenza e
a favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo
5 della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali
avversità atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle
zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con
le modalità e le procedure di cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con
contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine,
in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati
due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno
2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle
zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono
inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a
decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania
di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è autorizzato un limite di impegno quindicennale
decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi
conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la
regione Puglia è autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale,
da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite
di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002. Per la
prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
n. 363, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002
di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio,
su indicazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono
attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti
finanziari indicati:
a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire
40.000 milioni per l'anno 2003;
b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire
40.000 milioni per l'anno 2003;
c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno 2001, lire 20.000 milioni per l'anno
2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni
2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527: lire 10.000
milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale "Delle Serre", in provincia di Vibo Valentia:
lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003;
g) strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l'anno
2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003.
8. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine
della regione Lazio, è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è
autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della
provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella
regione Basilicata è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e
di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'ambito degli interventi per la risoluzione
dei problemi della viabilità dell'area centrale veneta la regione Veneto è autorizzata
a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico del
bilancio dello Stato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale
di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
11. L'ANAS è inoltre autorizzato, nell'ambito delle risorse esistenti, a contrarre
mutui quindicennale assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:
a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per l'amo 2002 e lire
4.000 milioni per l'anno 2003;
b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorità
per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese),
è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 2002 e di lire 5.000 milioni
nell'anno 2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere
dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza
dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia
Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno (adeguamento
strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno quindicennali
di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere
dall'anno 2003; è altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni del triennio 2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento
contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorità di bacino del fiume Arno,
secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa
del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno
sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere
dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente
dall'anno 2003.
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, è concesso
alla comunità montana Valsesia un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi
decorrente dall'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
17. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annue
a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato
alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione
del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso
il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione
dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti
a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'articolo
11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente
per l'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della
medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare
almeno il 30 per cento dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento
sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla
dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il
finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma,
è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Unità tecnica-finanza di progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la
Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere
effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel
settore del diritto allo studio.
Art. 145.
Altri interventi
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole
"contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della spesa
di investimento, nel limite" sono sostituite dalle seguenti: "per la
spesa di investimento, per un importo".
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di
gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei
termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito,
in proprietà alla società Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo
a favore dell'Istituto per la contabilitàn nazionale, e la legge 29 novembre 1961,
n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per
lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico,
connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata
la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti
definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge n. 808
del 1985.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti
la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata
la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata
all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici,
a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché all'istallazione
sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL
secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono inserite le seguenti: ",
i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,".
8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono
sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale";
dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25
mila abitanti" sono inserite le seguenti: ", dei comuni che fanno parte
delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che
fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui
alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997".
9. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73,
concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate,
a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano
i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il
credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio è compensabile
nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei
di alutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento
svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto
articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva
di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno
altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente
ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale
del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività
di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione
e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale di
assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17
maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennità di buonuscita alla data
del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine
servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata
la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi
per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine,
nell'anno 2001 e nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare
e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa
tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo
33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani
di serie", alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie
C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono
riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria
pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 10 per cento
del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo
di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione
del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. E' possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo
anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare
con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle age volazioni
di cui al presente comma.
14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la concessione alla
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15
miliardi per l'anno 2001. L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle
risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare
entro il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di
promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento
dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili
è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di
un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.
17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800
milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente
al Forum permanente per le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 24, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle
comunicazioni del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto
periodo, la parola: "Quaranta" è sostituita dalla seguente "Ottantadue".
19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente
articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali,
alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre,
un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero
diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando
di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto
del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la concessione
alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun
anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento
adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni
e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 11 luglio 1999, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno,
di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico
delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi
per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998,
n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003.
22. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione
delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo
9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge
17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre,
tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica di concessione del contributo".
23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma
6 è inserito il seguente:
"6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge
7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio
1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli
impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a
dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi
dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma
2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono
procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando
la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici
di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati.
Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del
concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è
prorogato al 30 giugno 2001".
24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole:
"al netto delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al
netto del 90 per cento delle rinfuse liquide".
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà
per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.
108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro
dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione
del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge
n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio
1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di
concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata
legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate
o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo
24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni,
si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate
dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi
denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione
dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo,
le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini dì centoventi
giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente
comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della
citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996
siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento
di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999,
le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano
state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente,
entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "quinquennio"
è sostituita dalla seguente: "decennio". Tale modifica opera anche per
i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito
dal seguente:
"3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB
determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti
sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni
la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti
dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti".
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i corrispettivi",
"dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati",
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "delle contribuzioni",
"le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le contribuzioni
di cui al comma 3 sono versate". Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole:
"vengono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "vengono iscritte".
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex
gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di
fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società
Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione
di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli
oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare
sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio,
del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena
di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo
di accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo
2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e
lire 295 miliardi per l'anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni
in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni,
di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate,
di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata
la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi per l'anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone
l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla
funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati,
per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei
nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti
della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le
parole: "completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti:
"di edifici pubblici, nonché".
36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole,
di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata
la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi
nell'anno 2003.
37. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali,
di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa
di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo
4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire
200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n.
908, sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per
la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento
di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per
attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo
industriale, con esclusione dei lavori pubblici nonché, per una quota fino al
20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della
costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti
dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili
nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della
spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti
per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono
essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei
progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati
dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80
e del 20 per cento".
40. E' istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5
miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante
il finanziamento di studi e ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della
legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14,
comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per
la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo
7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto
per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante
agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito della rassegna
"Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252,
è riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di
lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le
iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura
di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio
1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla
Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni,
sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi
del medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo,
su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché
i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e
i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo
8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica
da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della
loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali
fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro
dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali
e le revisioni generali.
47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento
alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento
di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.
48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile
dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato
ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi
della fondazione IDIS relativi al progetto "Città della scienza" volti,
in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il
Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza
sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento
tecnologico e la creazione di imprese.
50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, dopo le parole: "da prestare anche mediante fidejussione bancaria
o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,".
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito
fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione
dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali
ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi
previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione
del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000,
n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "(G8),", sono inserite le seguenti: "nonché
per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività
produttive";
b) le parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite dalle seguenti:
"beni del demanio";
c) le parole: "detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di
cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova" sono
sostituite dalle seguenti: "detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano
subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi
e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo
complessivo di lire un miliardo".
54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanità nel
comune di Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di
300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
dopo le parole: "di concessione" sono aggiunte le seguenti: "commisurati,
questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".
56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
le parole: "dal comma 1", sono sostituire dalle seguenti: "dai
commi 1 e 2".
57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al 5 per cento delle somme
stanziate per l'attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione
dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria
sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285". Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole "comunque diversi dal
concessionario del pubblico servizio";
b) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche
affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo
pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica";
c) all'articolo 24, comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattrocentomila a
lire tre milioni".
58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo
2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di
lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi
agli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore
dell'esportazione e dell'internazionalizzazione.
59. E' assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno
2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza
idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli advisors nominati
per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione
alla società Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi
per l'anno 2001.
61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi
di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno
presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma
1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio
dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune
integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari.
63. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire
gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo
2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo
dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti
dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento
delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato
annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
65. E' abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.
66. A decorrere dal periodo dì imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante
dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è compresa la
plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa
sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione,
per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di controllo dei traffici marittimi,
nonché di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo
di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, è istituito
un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e
manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata
la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunta la
seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000".
70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 è inserito
il seguente:
"3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle
I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno
ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze".
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del
nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta
è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosità e di criticità viaria denominati
"punti neri" delle strade statali 52 e 52bis nella regione Friuli-Venezia
Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1999, n.
449, come modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999,
n. 498, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di
imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di
impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento
di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo".
75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere realizzata anche come superstrada.
In tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge
24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione,
ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al presente comma e della valutazione
delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilità ambientale
e di efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude
entro il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente,
la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati.
Trascorso il termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una
superstrada a pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città di Amelia è autorizzata
la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001,
2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata
la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune di Avigliano
Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata
la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture
didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il
Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello Stato spa come
contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno
1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come
specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/T del 20 ottobre 1998;
all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre
1999, n. 472 sono attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento
di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili
anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti
dall'agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla
base del rendiconto predisposto dalla società Poste italiane spa entro il limite
massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di ridenominazione
in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì
alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti
rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della
legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1,
comma 5, del decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
82. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale
o circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione
di società di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla
deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione
degli interventi previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
83. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
"4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti
finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive
e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi
di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo
4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre
ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in
relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore
accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto
si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati
e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio
dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi
a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione
non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale".
84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6 è sostituito
dal seguente:
"6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione".
85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori
coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il Ministero dell'interno
è autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio
2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le
procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria
dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi
venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità
da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una
spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di
lire 10 miliardi nonché dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche
finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967,
n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.
89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalità
per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero".
90. Al fine di rendere più agevole e rapida la revisione statutaria degli enti
e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale,
possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi
di ordinaria amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di
ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi forfettari
da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli
indicati dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede
magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli
apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura
tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato
per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata
la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione
degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi
e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 495, per effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della
legge 28 febbraio 4985, n. 47 e successive modificazioni, e le norme relative
all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per
sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre
i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata
già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche
ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. All'insieme dei comuni sedi delle comunità terapeutiche interessate alla sanatoria
di cui al comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi,
da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno.
95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo
comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti
nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 9 della legge 1°
ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo
27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, può autorizzare i concessionari di
autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti
di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti
volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico
e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali
di pregio storico-culturale e ambientale.
98. All'articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo
siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica
per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta
in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni
e spese sono integralmente deducibili".
99. All'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Si considerano, altresì, strumentali gli immobili
di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato".
Capo XXIV
Disposizioni in settori diversi
Art. 147.
Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"centoventi giorni";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità
notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione
risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato,
il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".
Art. 148.
Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate "dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di
volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 149.
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si
fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel
caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata
effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e
comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.
Art. 150.
Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto
della criminalità economica
1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento
e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della
criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività
di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi
di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti
amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli
all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al
Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri
circa le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio,
l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli
organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153,
fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello
stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento
dell'attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo
1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: "I predetti
organi investigativi informano altresì" sono sostituite dalle seguenti: "Le
autorità inquirenti informano".
Art. 151.
Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge
n. 143 del 1991
1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI,
del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità
di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per
quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria
di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano
dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario
generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata" sono inserite le seguenti:
"ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi";
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi investigativi
di cui al comma 4, lettera f) forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie
in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle
medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma,
restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1°
aprile 1981, n. 121".
Art. 152.
Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti
1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "verificata
l'ammissibilità dell'istanza" sono inserite le seguenti: "sentito il
pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,
e";
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "depositato
nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti: "notificato
al pubblico ministero e";
c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "Il ricorso è
notificato" sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero e";
d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: "a cura della
cancelleria," sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero,";
e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza è accolta"
sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli
atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,";
f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "con decreto
motivato" sono inserite le seguenti: ", sentito il pubblico ministero,";
g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su richiesta"
sono inserite le seguenti: "del pubblico ministero e";
h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "non possono più essere richieste"
sono inserite le seguenti: "dal pubblico ministero e"; ,
i) all'articolo 18, comma 1, le parole: "ogni due anni" sono sostituite
dalle seguenti: "ogni anno".
2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse
finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a
decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al
questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale
antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative
alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti
tratti dalle loro attività delittuose.
3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini
sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti
richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione
al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle
finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo
stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni
legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 153.
Imprese editrici di quotidiani e periodici
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40
miliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici
di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche
che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze
nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute,
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di
riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al
comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di
contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili
con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo
è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice,
certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici
organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono
costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente
dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali
cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando
i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi
alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il
25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento
se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme
delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione
complessiva è concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli
utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato
1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di
dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n.
559. 2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è
aggiunto, in fine, il seguente numero:
"5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999,
n. 144".
Art. 155.
Norme per la sostituzione della lira con l'euro
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere
corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito
dal seguente:
"La cassa speciale:
a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato per l'immissione in circolazione;
b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda
alla loro distruzione;
c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale
da demonetizzare a cura della sezione zecca;
d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti
le esigenze di mercato".
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31
dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque
adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca
d'Italia, delle banche, della società Poste italiane S.p.a., delle imprese di
investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio,
delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie,
delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività
di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per
le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive
modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione
e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché
degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito
del sistema di pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti
dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche
denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui
beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli
altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio
generale è esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello
Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in
euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per
il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n.
154. La Banca d'Italia può ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni
delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche
in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche
mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti
derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.
Capo XXV
Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazione
Art. 156.
Razionalizzazione e accelerazione delle procedure dì liquidazione delle società
del gruppo EFIM
1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa
Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa,
Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi
così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predettesocietà sono chiuse
alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse
presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa
della società Alumix Spa.
2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda
Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa,
Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova
Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana
Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti
costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra
di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio
è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto
agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti
Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina
due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti
Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono
trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della
società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti
Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti
nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei
giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data
di entrata m vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione
dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità
di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla
piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché
assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione
dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento
di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di
ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali
diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società
in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di
certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti
patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie
della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5,
comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi
al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa
il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato,, rispettivamente,
alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti
Spa in liquidazione coatta amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda
Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa,
C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi
e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi
i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta
amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in
liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti
patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda
Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata
in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il
mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative
delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro
rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società
Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società
i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente
ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa
che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini
della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva
al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM,
nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge
22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione
di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatoti confermati
o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative
per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli
che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni,
già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti
formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti
dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle
società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi
che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari
liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.
5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa
si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano
presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione
coatta amministrativa.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono
effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme
contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta,
tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle società elencate
nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Capo XXVI
Norme finali
Art. 157.
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001
e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla
presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999.
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate
nella tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente
legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2001, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 158.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per
le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1° gennaio 2001. Le disposizioni di cui
all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
|
|