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| SEGUE DALLA 
PAGINA PRECEDENTE (Reati fiscali): 
 e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore 
o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere 
le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono 
riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si 
agisce;
 
 f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente 
dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel 
caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o 
da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta 
prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
 
 g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche 
all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta 
esposto nella dichiarazione.
 
 Titolo II
 
 Delitti
 
 Capo I
 
 Delitti in materia di dichiarazione
 
 Art. 2.
 
 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti
 
 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine 
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture 
o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni 
annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
 
 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione 
finanziaria.
 
 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, 
si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
 
 Art. 3.
 
 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
 
 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno 
e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili 
obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, 
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi 
per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, 
congiuntamente:
 
 a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 
a lire centocinquanta milioni;
 
 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento 
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, è superiore a lire tre miliardi.
 
 Art. 4.
 
 Dichiarazione infedele
 
 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da 
uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi 
attivi per un ammontare
 
 inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
 
 a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 
a lire duecento milioni;
 
 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento 
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, è superiore a lire quattro miliardi.
 
 Art. 5.
 
 Omessa dichiarazione
 
 1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere 
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, 
una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa 
è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta 
milioni.
 
 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la 
dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non 
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
 
 Art. 6.
 
 Tentativo
 
 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo 
di tentativo.
 
 Art. 7.
 
 Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
 
 1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni 
nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di 
determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di 
impostazione contabile, nonchè le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto 
alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel 
bilancio.
 
 2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 
le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura 
inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale 
percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di 
punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.
 
 Capo  II
 
 Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
 
 Art. 8.
 
 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 
 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine 
di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
 
 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione 
o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso 
del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
 
 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti 
è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione 
da sei mesi a due anni.
 
 Art. 9.
 
 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti
 
 1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
 
 a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre 
con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 
2;
 
 b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi 
concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto 
dall'articolo 8.
 
 Art. 10.
 
 Occultamento o distruzione di documenti contabili
 
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge 
in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria 
la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del 
volume di affari.
 
 Art. 11.
 
 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
 
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione 
da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative 
relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, 
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni 
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
 
 Titolo III
 
 Disposizioni comuni
 
 Art. 12.
 
 Pene accessorie
 
 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
 
 a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 
per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
 
 b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo 
non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
 
 c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria 
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
 
 d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
 
 e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
 
 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa 
altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un 
anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli 
articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
 
 Art. 13.
 
 Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
 
 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino 
alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, 
prima della dichiarazione di apertura  del dibattimento di primo grado, i debiti 
tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti 
mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di 
adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
 
 2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative 
previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato 
a norma dell'articolo 19, comma 1.
 
 3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della 
sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 
53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
 Art. 14.
 
 Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione 
del debito tributario
 
 1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o 
per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto 
può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa 
riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
 
 2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore 
a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale 
della pena minima prevista per il delitto contestato.
 
 3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa 
con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
 
 4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà 
e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la 
disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
 
 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.
 
 Art. 15.
 
 Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
 
 1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, 
terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del 
presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni 
di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
 
 Art. 16.
 
 Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive
 
 1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, 
avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 
30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze 
o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti 
dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza 
sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
 
 Art. 17.
 
 Interruzione della prescrizione
 
 1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, 
oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale 
di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
 
 Art. 18.
 
 Competenza per territorio
 
 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per 
i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 
8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento 
del reato.
 
 2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato 
nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale 
è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
 
 3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti 
per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti 
in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha 
sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere 
la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura 
penale.
 
 Titolo IV
 
 Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti
 
 Art. 19.
 
 Principio di specialità
 
 1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e 
da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione 
speciale.
 
 2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei 
soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.
 
 Art. 20.
 
 Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
 
 1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non 
possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto 
i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
 
 Art. 21.
 
 Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti
 
 1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle 
violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
 
 2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli 
indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito 
con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di 
proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo 
caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento 
di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione 
provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
 
 3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni 
tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente 
rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la 
parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione 
alle violazioni non penalmente rilevanti.
 
 Titolo V
 
 Disposizioni di coordinamento e finali
 
 Art. 22.
 
 Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari
 
 1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione 
dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate 
nell'articolo 14, comma 3.
 
 Art. 23.
 
 Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza
 
 1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo 
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
le parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione 
alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa 
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga 
all'articolo 329 del codice di procedura penale".
 
 Art. 24.
 
 Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
 
 1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito 
dal seguente:
 
 "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera 
gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorchè siano 
stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere 
le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, 
salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto 
o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 
1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, 
senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti 
o registri.".
 
 Art. 25.
 
 Abrogazioni
 
 1. Sono abrogati:
 
 a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602;
 
 b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n.   249;
 
 c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 
ottobre 1978, n. 627;
 
 d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
 
 e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
 
 f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, 
con modificazioni, nella legge 27  gennaio 1984, n. 17;
 
 g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 
1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;
 
 h) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1985, n. 17;
 
 i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
 
 l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 
 m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
 
 2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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