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PAGINA PRECEDENTE (Privacy: Tutela dei dati personali): 
 l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione 
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
 
 m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
 
 Art. 2 - Ambito di applicazione
 
 1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato 
nel territorio dello Stato.
 
 Art. 3 - Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
 
 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente 
personali non é soggetto all'applicazione della presente legge, sempre che i dati 
non siano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.
 
 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni 
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di 
cui agli articoli 18 e 36.
 
 Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito pubblico
 
 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
 
 a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero 
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo 
di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo 
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
 
 b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, 
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 
della medesima legge;
 
 c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del 
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio 
dei carichi pendenti nella materia penale;
 
 d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale 
o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore 
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
 
 e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato 
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base a espresse disposizioni 
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
 
 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni 
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione 
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli 
articoli 7 e 34.
 
 Art. 5 - Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
 
 1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati é soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento 
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
 
 Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero
 
 1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero 
é soggetto alle disposizioni della presente legge.
 
 2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali 
fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 
28.
 
 Capo II - Obblighi Per Il Titolare Del Trattamento
 
 Art. 7 - Notificazione
 
 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto 
al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al 
Garante.
 
 2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di 
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, 
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonchè dalla durata del 
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una 
nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel 
comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
 
 3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
 
 4. La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale 
e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; b) le finalità e modalità 
del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie 
di interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito di comunicazione e di diffusione 
dei dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione 
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori 
del territorio nazionale; f) una descrizione generale che permetta di valutare 
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza 
dei dati; g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce 
il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche 
di dati, anche fuori dal territorio nazionale; h) il nome, la denominazione o 
la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in 
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante; i) la qualità 
e la legittimazione del notificante.
 
 5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle 
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonchè coloro che devono fornire 
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura, possono 
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità 
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori 
e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle 
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche 
per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la 
disposizione di cui al comma 3.
 
 5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi 
di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal garante ai sensi del 
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
 
 a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa 
disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento 
di cui al medesimo articolo 24;
 
 b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento 
delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 
25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
 
 c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna 
dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in 
una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
 
 5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione 
quando:
 
 a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati 
negli articoli 22 e 24;
 
 b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui 
all'articolo 20, comma 1, lettera b);
 
 c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente 
ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini 
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare 
riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica 
e all'organizzazione di appartenenza;
 
 d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate 
unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli 
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
 
 e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, 
previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole 
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione 
strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo 
necessario all'adempimento medesimo;
 
 f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da liberi professionisti 
iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate 
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
 
 g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile 
per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale 
esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari 
della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari 
per il perseguimento delle finalità medesime;
 
 h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle 
leggi e ai regolamenti;
 
 i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, 
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione 
di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
 
 l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, 
filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti 
per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente 
a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità 
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, 
fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione 
del consenso, ove necessario;
 
 m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 
1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni 
e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
 
 n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione 
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, 
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
 
 o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la 
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, 
relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre 
autorità;
 
 p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni 
a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni 
o ad appelli;
 
 q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 
1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati 
e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni 
comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti 
diritti.
 
 5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero 
di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le 
finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione 
e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai 
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
 
 a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle 
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
 
 b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
 
 c) nei casi residui, dal garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalità 
previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui 
agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
 
 5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve 
fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
 
 Art. 8 - Responsabile
 
 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, 
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza.
 
 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite 
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
 
 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili 
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
 
 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati 
per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali 
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
 
 Capo III - Trattamento Dei Dati Personali
 
 Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati
 
 Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
 
 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 
 b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati 
in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati;
 
 e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati.
 
 Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
 
 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono 
essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 
 a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 
 b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 
 c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 
 d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 
 e) i diritti di cui all'articolo 13;
 
 f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza 
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
 
 2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla 
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento 
di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle 
finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
 
 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa 
di cui al comma 1 é data al medesimo interessato all'atto della registrazione 
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
 
 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato 
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, 
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base a un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione 
non si applica, altres“, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento 
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere 
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 
 Sezione II  - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
 
 Art. 11 - Consenso
 
 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici 
é ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
 
 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni 
dello stesso.
 
 3. Il consenso é validamente prestato solo se é espresso liberamente in forma 
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le 
informazioni di cui all'articolo 10.
 
 Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
 
 1. Il consenso non é richiesto quando il trattamento:
 
 a) riguarda dati raccolti e detenuti in base a un obbligo previsto dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 
 b) é necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale 
é parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate 
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
 
 c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili 
da chiunque;
 
 d) é finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si 
tratta di dati anonimi;
 
 e) é effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo 
perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia 
di cui all'articolo 25;
 
 f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche 
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente 
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 
 g) é necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato 
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso 
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere 
o di volere;
 
 h) é necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive 
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al loro perseguimento.
 
 Art. 13 - Diritti dell'interessato
 
 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
 
 a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, 
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 
 b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), 
b) e h);
 
 c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 
 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi 
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa 
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati 
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 
 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;
 
 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione 
dei dati;
 
 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato;
 
 d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 
 e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, 
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento 
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente 
tale diritto.
 
 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere 
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo 
riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, 
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 
33, comma 3.
 
 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone 
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per 
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
 
 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione 
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
 
 Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
 
 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere 
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
 
 a) in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito 
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
 
 b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
 
 c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 
della Costituzione;
 
 d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base a espressa 
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e 
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari, e dei mercati 
creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
 
 e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante 
il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni 
o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
 
 2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato 
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti 
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni 
e integrazioni, verificandone l'attuazione.
 
 Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei 
dati e risarcimento del danno
 
 Art. 15 - Sicurezza dei dati
 
 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, 
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla 
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da 
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, 
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.
 
 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate 
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta 
del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione e il Garante.
 
 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno 
biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo 
comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
 
 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 
4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 
 Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
 
 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare 
deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
 
 2. I dati possono essere:
 
 a) distrutti;
 
 b) ceduti ad altro titolare, purché destinati a un trattamento per finalità analoghe 
agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 
 c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati a una comunicazione 
sistematica o alla diffusione.
 
 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del 
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali 
é nulla ed é punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
 
 Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
 
 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione 
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato 
di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
 
 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base 
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione 
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta 
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
 
 Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
 
 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali 
é tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
 
 Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
 
 Art. 19 - Incaricati del trattamento
 
 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle 
persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento del 
titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
 
 Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
 
 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di 
enti pubblici economici sono ammesse:
 
 a) con il consenso espresso dell'interessato;
 
 b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili 
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti 
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
 
 c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria;
 
 d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento 
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della 
riservatezza e in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti 
di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 
25;
 
 e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 
 f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare 
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità 
di intendere o di volere;
 
 g) limitatamente alla comunicazione qualora questa sia necessaria ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per 
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa 
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 
 h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito 
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati 
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità 
per le quali i dati sono stati raccolti.
 
 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti 
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 
27.
 
 Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
 
 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità 
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
 
 2. Sono altres“ vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei 
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo 
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
 
 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli 
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto 
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta 
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 
 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
 
 a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica 
e si tratti di dati anonimi;
 
 b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano 
la materia.
 
 Capo IV - Trattamento di dati particolari
 
 Art. 22 - Dati sensibili
 
 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
 
 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione 
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. 
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base 
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia 
dell'interessato, che il titolare del trattamento é tenuto ad adottare.
 
 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, é consentito solo se autorizzato da espressa 
disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere 
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico 
perseguite.
 
 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono 
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione; del Garante, qualora il trattamento 
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive 
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un 
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 
2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona 
condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta 
fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
 
 Art. 23 - Dati inerenti alla salute
 
 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, 
anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per 
il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. 
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del 
consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del 
Garante.
 
 2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti 
all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o 
dal titolare.
 
 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 é rilasciata, salvi i casi di particolare 
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. ƒ vietata la comunicazione 
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
 
 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute é vietata, salvo 
nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione 
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 
 Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di 
procedura penale
 
 1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, é ammesso 
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del 
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, 
i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
 
 Art. 25 - Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di 
giornalista
 
 1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
il consenso dell'interessato non é richiesto quando il trattamento dei dati di 
cui all'articolo 22 é effettuato nell'esercizio della professione di giornalista 
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto 
di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti 
di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto 
per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento 
svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche 
senza l'autorizzazione del Garante.
 
 2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), 
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un 
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 
1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, 
che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla 
natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, 
il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, 
che il Consiglio é tenuto a recepire.
 
 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui 
al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, 
esso é adottato in via sostitutiva dal Garante ed é efficace sino alla adozione 
di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione 
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare 
il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
 
 4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altres“, prescrizioni concernenti 
i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice 
può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10.
 
 4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della 
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti 
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli 
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei 
finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, 
saggi e altre manifestazioni del pensiero.
 
 Art. 26 - Dati concernenti persone giuridiche
 
 1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone 
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
 
 2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano 
le disposizioni dell'articolo 28.
 
 Capo V - Trattamenti soggetti a regime speciale
 
 Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici
 
 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte 
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, é consentito soltanto 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge 
e dai regolamenti.
 
 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici 
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge 
o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei 
modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento 
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni 
della presente legge.
 
 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici 
a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di 
legge o di regolamento.
 
 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto 
delle disposizioni della presente legge.
 
 Art. 28 - Trasferimento di dati personali all'estero
 
 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale e con qualsiasi 
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente 
notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione 
europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
 
 2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della 
notificazione; il termine é di venti giorni qualora il trasferimento riguardi 
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
 
 3. Il trasferimento é vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione 
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato 
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello 
assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento 
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure 
di sicurezza.
 
 4. Il trasferimento é comunque consentito qualora:
 
 a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il 
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma 
scritta;
 
 b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale 
é parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate 
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di 
un contratto stipulato a favore dell'interessato;
 
 c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato 
con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
 
 d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive 
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al loro perseguimento;
 
 e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato 
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso 
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere 
o di volere;
 
 f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, 
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, 
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano 
la materia;
 
 g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, 
prestate anche con un contratto.
 
 5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta 
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 
 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di 
dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per 
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
 
 7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo é effettuata ai sensi 
dell'articolo 7 ed é annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto 
unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
 
 Capo VI - Tutela amministrativa e giurisdizionale
 
 Art. 29 - Tutela
 
 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi 
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può 
essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata 
già adita l'autorità giudiziaria.
 
 2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio 
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo 
che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto 
al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore 
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo 
oggetto.
 
 3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato 
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, 
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche 
d'ufficio, l'espletamento di perizie.
 
 4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, 
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del 
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti 
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento 
é comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. 
La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, 
equivale a rigetto.
 
 5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria 
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione 
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni 
effetto se, entro i successivi venti giorni, non é adottata la decisione di cui 
al comma 4 ed é impugnabile unitamente a tale decisione.
 
 6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il 
titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove 
risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione 
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende 
l'esecuzione del provvedimento.
 
 7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice 
di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione 
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale é ammesso unicamente il ricorso 
per cassazione.
 
 8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione 
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della 
presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
 
 9. Il danno non patrimoniale é risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 
9.
 
 Capo VII - Garante per la protezione dei dati personali
 
 Art. 30 - Istituzione del Garante
 
 1. ƒ istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
 2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
 
 3. Il Garante é organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla 
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi 
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. 
I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti 
di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo 
la presenza di entrambe le qualificazioni.
 
 4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere 
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente 
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale 
o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, 
né ricoprire cariche elettive.
 
 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati 
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività 
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa 
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori 
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
 
 6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, 
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri 
compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella 
spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con 
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere 
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
 
 Art. 31 - Compiti del Garante
 
 1. Il Garante ha il compito di:
 
 a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni 
ricevute;
 
 b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge 
e di regolamento e in conformità alla notificazione;
 
 c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al 
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
 
 d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni 
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere 
sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
 
 e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
 
 f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
 
 g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali 
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 
 h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio 
di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta 
per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti 
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire 
a garantirne la diffusione e il rispetto;
 
 i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e 
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 
15;
 
 l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco 
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del 
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi é il concreto rischio 
del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
 
 m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione 
del settore;
 
 n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di 
attuazione della presente legge, che é trasmessa al Parlamento e al Governo entro 
il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
 
 o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione 
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di 
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva 
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione 
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
 
 p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, 
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla 
legge o dai regolamenti.
 
 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante 
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi 
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
 
 3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, é tenuto 
nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data 
della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le Province ed 
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione 
del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente 
nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 
 4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può 
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 
 5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano 
tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente 
o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo 
parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del 
giorno; possono richiedere, altres“, la collaborazione di personale specializzato 
addetto all'altro organo.
 
 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante 
e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività 
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
 
 Art. 32 - Accertamenti e controlli
 
 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, 
al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire 
documenti.
 
 2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto 
delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre 
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge 
il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo 
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello 
Stato.
 
 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del 
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, 
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; 
le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui 
all'articolo 33, comma 3.
 
 4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
 
 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 
 6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono 
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento 
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica 
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne 
verifica l'attuazione. Se l'accertamento é stato richiesto dall'interessato, a 
quest'ultimo é fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo 
che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 
1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, 
o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
 
 7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario 
in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere 
da personale specializzato che é tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, 
comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali 
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del 
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un 
numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla 
base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per 
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 
1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti 
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
 
 Art. 33 - Ufficio del Garante
 
 1. Alle dipendenze del Garante é posto un ufficio composto da dipendenti dello 
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio 
é equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni 
di provenienza. Il relativo contingente é determinato, in misura non superiore 
a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione 
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario 
generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
 
 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un 
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione 
finanziaria é soggetto al controllo della Corte dei conti.
 
 3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del 
Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria 
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità 
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di 
Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con 
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme 
del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altres“ previste le norme concernenti 
il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo 
modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno 
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a 
precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché 
della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto 
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. 
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento é reso entro trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può 
comunque essere emanato.
 
 4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, 
il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in 
base alle vigenti tariffe professionali.
 
 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi 
di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici 
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti 
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, 
ad enti pubblici convenzionati.
 
 6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al 
segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie 
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
 
 Capo VIII - Sanzioni
 
 Art. 34 - Omessa o infedele notificazione
 
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli 
articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al 
vero, é punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne 
la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena é della reclusione 
sino ad un anno.
 
 Art. 35 - Trattamento illecito di dati personali
 
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne 
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento 
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, 
é punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione 
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne 
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde 
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, 
ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, é punito con la reclusione 
da tre mesi a due anni.
 
 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione é da uno 
a tre anni.
 
 Art. 36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
 
 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire 
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti 
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, é punito con la reclusione sino ad un 
anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena é della reclusione da due mesi a 
due anni.
 
 2. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso per colpa si applica la reclusione 
fino ad un anno.
 
 Art. 37 - Inosservanza dei provvedimenti del Garante
 
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante 
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, é punito 
con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
 Art. 38 - Pena accessoria
 
 1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione 
della sentenza.
 
 Art. 39 - Sanzioni amministrative
 
 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti 
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, é punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei 
milioni.
 
 2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, é punita 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila 
a lire tre milioni.
 
 3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui 
al presente articolo é il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
 
 Capo IX - Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni
 
 Art. 40 - Comunicazioni al Garante
 
 1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto 
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, é trasmessa, 
a cura della cancelleria, al Garante.
 
 Art. 41 - Disposizioni transitorie
 
 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni 
della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano 
in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata 
in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale 
data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione 
e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
 
 2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998 le notificazioni 
prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 
1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi 
da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 
4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998.
 
 3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere 
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento 
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere 
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 
15, comma 1.
 
 4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il 
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
 
 5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, 
i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti 
anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione 
al Garante.
 
 6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del 
Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente 
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione 
per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
 
 7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante 
si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per 
la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 
novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche 
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari 
o di trattamenti.
 
 7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le 
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere 
date entro il 30 novembre 1997.
 
 Art. 42 - Modifiche a disposizioni vigenti
 
 1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, é sostituito dal seguente:
 
 "Articolo 10. - (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati 
é esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti 
dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi 
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi 
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma 
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice 
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo 
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o 
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante 
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio 
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza 
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile 
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge 
o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. 
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre 
venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere 
di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, 
dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque 
viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati 
anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, 
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di 
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, 
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale 
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura 
civile".
 
 2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, 
é sostituito dal seguente:
 
 "1. ƒ istituita l'Autorità per l'informazione nella pubblica amministrazione, 
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera 
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
 
 3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, 
é sostituito dal seguente:
 
 "1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, 
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico 
e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti 
dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale 
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il 
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. 
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento é reso entro trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque 
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale 
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse 
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo 
di centocinquanta unità. Restano altres“ fermi gli stanziamenti dei capitoli di 
cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di 
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
 
 4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 
388, le parole:
 
 "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: 
"Garante per la protezione dei dati personali".
 
 Art. 43 - Abrogazioni
 
 1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la 
presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto 
comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla 
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente 
legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale 
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge 
n. 121 del 1981.
 
 2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 
1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 
ed agli archivi di Stato. Restano altres“ ferme le disposizioni di legge che stabiliscono 
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
 
 3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente 
legge resta fermo l'obbligo di conferimento di dati e informazioni di cui all'articolo 
6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 
 Capo X - Copertura finanziaria ed entrata in vigore
 
 Art. 44 - Copertura finanziaria
 
 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1997- 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 
milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto 
a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio 
dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni 
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari 
esteri e quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento 
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
 2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.
 
 Art. 45 - Entrata in vigore
 
 1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 
22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 
30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti 
di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettera a) e alla nomina del Garante.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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