SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Sportello unico per le imprese):
1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi
di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonchè l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le
attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali
e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche
e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione
delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4 in ordine al procedimento
di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate
ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n.128, e, nelle more
della loro attuazione, dalla normativa vigente.
Art. 2
(Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi,
in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni,
anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,
è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali
sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni
degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base
alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma
1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune
è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della
adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva
intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta
in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n.241,
come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione
degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai
sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità
dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le
amministrazioni competenti di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è
subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella
convenzione.
Art. 3
(Sportello unico)
1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo
23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia
affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive,
al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti
di cui al presente regolamento.
Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto
un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale
o con il responsabile unico del contratto d'area.
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari
per le procedure previste dal presente regolamento; all'elenco delle domande di
autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte
le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti
le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico
i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità,
allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai
medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica,
territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta
giorni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento.
Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.
Capo II
Procedimento Semplificato
Art. 4
(Procedimento mediante conferenza di servizi)
1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni
di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione
di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede
alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo
24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori
ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni
sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore
a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento
conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione
dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi
della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto
ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne,
per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale
caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla
presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di
cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla
struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso.
Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere
alla struttura di convocare la conferenza di servizi ai sensi del comma 2-ter
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di concordare quali
siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate
esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta,
pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali
atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del
procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere,
senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate
relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura
responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già
compiuti e dandone comunicazione al richiedente.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi
cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una
conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della
legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo
6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo
comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della
formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza,
altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile
con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che
si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento
amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato,
a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di
cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,
e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n.241 come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge n.127/97, immediatamente
l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci,
nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre
a valutazione di impatto ambientale il 1 procedimento si conclude nel termine
di nove mesi.
Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure
di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici
mesi.
Art. 5
(Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico,
o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta
l'istanza. Tuttavia, allorchè il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non
individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste
siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento
può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico
avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, individuali o collettivi nonchè i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla
realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto
conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo
ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente entro
sessanta giorni il consiglio comunale.
Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve
dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo III
Procedimento Mediante Autocertificazione
Art. 6
(Principi organizzativi)
1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione,
da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche
la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti
la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti
in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria
e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di
professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante
dell'impresa.
L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma
3, nonchè le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità
di una apposita autorizzazione
Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura,
anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto,
agli altri comuni interessati nonchè, per i profili di competenza, ai soggetti
competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio
informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente
la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura
può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti
necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti
altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.
Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti
integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o
al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il
progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche
al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto,
nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del
procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio
di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo
11 della legge n.241/1990, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale
vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario
siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma I.
Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto
modificato conformemente all'accordo.
6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie
per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura
semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la
realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso
ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie
modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4, e 5. La realizzazione
dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia ove necessaria
ai sensi della normativa vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di
errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa
la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento
trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla
decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro
il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua
integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia
necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine
con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.
9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non
appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata
dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Soppresso)
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto
si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonchè
alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente
acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori
per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata
al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa
vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto,
sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi
i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma
3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione
in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti
alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti
competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto
produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta
pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi
in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente
una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti
i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di
loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli
intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine
di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa
semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
Art. 7
(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della
tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni
prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma I. Successivamente la struttura e le
altre amministrazioni di cui intenda avvalersi, verificano la conformità delle
medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani
paesistici e territoriali nonchè la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici,
forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico
incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di
persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il rispetto delle vigenti nonne di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio
di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto
produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso dei termine di cui all'articolo 6, comma 8, non. fa venire me funzioni
di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati.
Art.8
(Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)
1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo
3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili
con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti,
specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente,
ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio,
industria e artigianato nonchè a università o altri centri e istituti pubblici
di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza
tecnica.
Capo IV
Procedura di Collaudo
Art. 9
(Modalità di esecuzione)
1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti
sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa
vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non
collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa,
che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata
operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma
1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni
e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede
alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo
e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze
alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può
iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge
e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e
gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale,
nonchè la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di
lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità
del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera
ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore
od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa
la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente
procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente
articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo
del certificato di agibilità', del nulla osta all'esercizio di nuova produzione
e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza
sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono
presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale
esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti
dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso
l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni
competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle
connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al
deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Art. 10
(Spese)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune,
o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese
e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle
misure ivi stabilite.
2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali
spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie
nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano
rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche
nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività
di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma
2.
4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività
propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti
di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La
misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta
di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato
precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Art.11
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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