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| SEGUE DALLA 
PAGINA PRECEDENTE (Testo unico sull'iva): 
 confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri 
trattamenti previsti da leggi sanitarie;
 m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni 
a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 
1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 Art. 3
 Prestazioni di servizi
 
 1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti 
da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, 
deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale 
ne sia la fonte.
 2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle 
relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili 
e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze 
e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le 
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, 
di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro 
presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se 
regolati in conto corrente;
 4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
 3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente 
agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, 
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni 
di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, 
ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, 
ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni 
di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, 
a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria 
svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza 
scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e 
di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini 
o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da 
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate 
prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze 
di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese 
o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
 4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
 a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate 
dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui 
ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni 
genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
 b) i prestiti obbligazionari;
 c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 
2;
 d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 
2;
 e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne 
quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla 
protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione 
nella riscossione dei proventi;
 f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
 g) abrogata
 h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo 
comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
 5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli 
spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente 
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito 
di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio 
e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
 a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti 
del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente 
riconosciuta dalle competenti autorità;
 b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso 
fanno parte;
 c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
 d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale 
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 Art. 4
 Esercizio di imprese
 
 1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché 
non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 
e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché 
l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione 
di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
 2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita 
per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, 
di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 
del codice civile e dalle società di fatto;
 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici 
e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità 
giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale 
l'esercizio di attività commerciali o agricole.
 3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del 
precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte 
dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
 4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano 
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano 
fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi 
specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori 
o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate 
in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali 
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, 
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se 
rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per 
legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o 
nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati 
dalle rispettive organizzazioni nazionali.
 5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni 
caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: 
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle 
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, 
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica 
della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua 
e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione 
di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, 
gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; 
f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni 
alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; 
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate 
attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi 
i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio 
italiano dei cambi ; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei 
corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello 
dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti 
al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi 
o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo 
qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni 
propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali 
e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla 
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati 
e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla 
spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere 
del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, 
anche in deroga al secondo comma:
 a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili 
nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate 
o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili 
da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi 
sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al 
servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione 
ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, 
il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero 
quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle 
suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti 
o altre organizzazioni;
 b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di 
partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti 
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza 
strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, 
di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.
 6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali 
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche 
se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione 
di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività 
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente 
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo 
del quarto comma.
 7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano 
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, 
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
 a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che 
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per 
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica 
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte 
a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni 
limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa 
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto 
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la 
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario 
secondo le disposizioni statutarie;
 e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo 
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea 
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, 
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative 
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza 
per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda 
tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile 
e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione 
a livello locale;
 f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti 
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
 8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano 
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato 
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali 
e di categoria.
 9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui 
all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano 
anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
 
 Art. 5
 Esercizio di arti e professioni
 
 1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione 
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da 
parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni 
senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in 
forma associata delle attività stesse.
 2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni 
di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di 
cui all'art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano 
per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano 
altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi 
derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 
ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e 
custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.
 
 Art. 6
 Effettuazione delle operazioni
 1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione 
se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano 
beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono 
posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano 
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano 
beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
 2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
 a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni 
periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, 
all'atto del pagamento del corrispettivo;
 b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 
2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
 c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad 
altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 
2, all'atto del prelievo dei beni;
 d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita 
a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto 
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
 d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da 
cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
 d-ter) abrogata
 3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento 
del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, 
si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere 
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
 4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi 
o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte 
il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo 
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione 
del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
 5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene 
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le 
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei 
termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici 
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate 
dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati 
o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte 
allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, 
agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti 
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere 
scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, 
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, 
salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni 
di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene 
esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
 
 Art. 7
 Territorialità dell'imposta
 
 1. Agli effetti del presente decreto:
 a) per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica 
italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle 
acque italiane del lago di Lugano;
 b) per Comunità o territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente 
al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea 
con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio 
di Buesingen;
 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
 c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio 
rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord.
 2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se 
hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati 
al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso 
ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati 
nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì 
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri 
nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, 
se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario 
il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e 
luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo 
quello dell'ultimo punto di sbarco.
 3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato 
quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da 
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché 
quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e 
residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato 
quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati 
o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti 
del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede 
legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
 4. In deroga al secondo e al terzo comma:
 a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le 
prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento 
dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio 
dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;
 b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali 
e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, 
ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, 
accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello 
Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
 c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello 
Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
 d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio 
e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni 
di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni 
pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di 
formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, 
di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie 
e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni 
di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni od operazioni e quelle inerenti 
all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle 
prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio 
dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a 
soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando 
sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti 
all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;
 e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese 
a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica 
europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario 
non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
 f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di 
telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, 
ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione 
e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della 
Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, 
anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati 
o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori 
esclusi a norma del primo comma lettera a) , ovvero da stabili organizzazioni 
operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato 
quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati 
o residenti in Italia , si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando 
sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;
 f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati 
o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti 
fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi 
a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio 
dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano 
utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi 
la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati 
all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o 
a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio 
dello Stato.
 5. abrogato
 6. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, 
le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali 
o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 
9.
 
 Art. 8
 Cessioni all'esportazione
 
 1. Costituiscono cessioni all'esportazione:
 a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione 
di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome 
dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari 
di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera 
del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio 
o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, 
o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero 
su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R. 
6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 
21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale 
l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle 
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
 b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità 
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario 
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista 
di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi 
altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli 
personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione 
deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale 
su un esemplare della fattura;
 c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e 
dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo 
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono 
della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi 
senza pagamento dell'imposta.
 2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento 
dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti 
che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro 
dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare 
complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi 
fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono 
avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati 
nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti 
della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei 
loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli 
acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti che intendono avvalersi della 
facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne 
comunicazione scritta al competente ufficio dell'I.V.A. entro il 31 gennaio ovvero 
oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, 
indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare 
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 
31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta 
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi 
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per 
un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. 
La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a 
ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato 
esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un 
triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, 
dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, 
in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici 
mesi precedenti] .
 3. [I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi 
senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei 
registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun 
mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti 
senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti 
dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro 
il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle 
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta 
sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto 
analitico delle annotazioni del semestre] .
 4. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento 
del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per 
cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, 
è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto 
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio 
IVA competente per territorio.
 5. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati 
fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale 
per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento 
e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per 
la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
 
 Art. 8-bis
 Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
 
 1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 
8:
 a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della 
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, 
escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50 ;
 b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello 
Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
 c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano 
prevalentemente trasporti internazionali;
 d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli 
stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni 
di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento 
e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo 
ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
 e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi 
alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, 
allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili 
di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi 
e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione 
delle navi di cui alle lettere a) e b).
 2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo 
comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo 
dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli 
acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi 
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività 
propria dell'impresa.
 
 Art. 9
 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
 
 1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte 
in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione 
temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi 
sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, 
cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente 
n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione 
nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei 
noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma 
dell'art. 69;
 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai 
trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché 
ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di 
spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 
i servizi relativi alle operazioni doganali;
 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, 
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia 
e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea 
ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi 
siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari 
di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli 
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi 
dagli agenti marittimi raccomandatari;
 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione 
o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle 
locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione;
 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio 
di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio 
degli Stati membri della Comunità economica europea;8) le manipolazioni usuali 
eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico 
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente 
importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad 
essere esportati da o per conto del prestatore di servizio o del committente non 
residente nel territorio dello Stato;
 10) abrogato
 11) il transito nei trafori internazionali;
 12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti 
di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni 
destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.
 2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo 
comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei 
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti 
di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai 
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria 
dell'impresa.
 
 Art. 10
 Operazioni esenti dall'imposta
 
 1. Sono esenti dall'imposta:
 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, 
la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; 
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e 
di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; 
le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a 
depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni 
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione 
di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 
21 aprile 1993, n. 124 , le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il 
servizio bancoposta;
 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute 
estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni 
di copertura dei rischi di cambio ;
 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi 
di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; 
le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e 
amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi 
dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari 
e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti 
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su 
tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro 
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio 
o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di 
interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative 
ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche 
disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei 
giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati 
nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 
1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio 
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto 
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 
315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta 
delle giocate .
 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, 
corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate 
al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case 
da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni 
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate 
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono 
la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte 
e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati 
e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati 
ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la 
vendita;
 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione 
abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi 
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli 
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 
5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o 
principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle 
predette porzioni;
 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni 
di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, 
compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni 
poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi 
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto ;
 10) abrogato
 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati 
in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di 
quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento ovvero commerciano 
oro da investimento , o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano 
optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per 
l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, 
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle 
precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, 
analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. 
Per oro da investimento si intende:
 a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, 
ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, 
rappresentato o meno da titoli;
 b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 
1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute 
a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro 
in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità 
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 
serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, 
anche se non comprese nel suddetto elenco ;
 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni 
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, 
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite 
da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da 
piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, 
lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel 
territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, 
effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
 16) le prestazioni relative ai servizi postali;
 17) abrogato;
 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona 
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi 
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto 
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e 
case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità 
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari 
e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche 
di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione 
e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche 
amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al 
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, 
collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni 
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo 
personale;
 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo 
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi 
e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le 
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le 
altre prestazioni accessorie;
 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti 
alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, 
giardini botanici e zoologici e simili;
 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
 25) abrogato;
 26) abrogato;
 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
 27-bis) abrogato
 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, 
in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti 
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti 
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, 
da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste 
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità 
di assistenza sociale e da ONLUS;
 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della 
legge 2 agosto 1897, n. 382;
 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza 
il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 
19, 19-bis1 e 19-bis2.
 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, 
dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione 
ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna .
 
 Art. 11
 Operazioni permutative e dazioni in pagamento
 
 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo 
di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti 
obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza 
delle quali sono effettuate.
 2. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore 
del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite 
dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato 
a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
 
 Art. 12
 Cessioni e prestazioni accessorie
 
 1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura 
di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una 
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal 
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente 
all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
 2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi 
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base 
imponibile.
 
 Art. 13
 Base imponibile
 
 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è 
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore 
secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione 
e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, 
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti 
da altri soggetti.
 2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:
 a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della 
pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;
 b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario 
al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita 
pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto 
pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di 
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma 
dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito 
dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio 
ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
 c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 
2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere 
precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo 
periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni 
di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal 
soggetto passivo per la prestazione dei servizi;
 d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni 
e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
 e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, 
dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale 
all'atto della temporanea importazione.
 3. Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell'articolo 
19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa 
al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la 
riduzione prevista nella disposizione stessa.
 4. abrogato
 
 Art. 14
 Determinazione della base imponibile
 
 1. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e 
le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio 
del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio 
del giorno antecedente più prossimo.
 2. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente 
sono computati secondo il loro valore normale.
 3. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo 
mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni 
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e 
nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
 4. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, 
ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in 
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle 
tariffe professionali e ai listini di borsa.
 
 Art. 15
 Esclusioni dal computo della base imponibile
 
 1. Non concorrono a formare la base imponibile:
 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o 
altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità 
alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta 
ad aliquota più elevata;
 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per 
conto della controparte, purché regolarmente documentate;
 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente 
pattuito il rimborso alla resa;
 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
 2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate 
al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità 
nell'esecuzione del contratto.
 
 Art. 16
 Aliquote dell'imposta
 
 1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile 
dell'operazione.
 2. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per 
oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo il disposto 
dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento (ora venti per cento) per quelle che 
hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.
 3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e 
simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da 
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica 
con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, 
dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
 4. abrogato
 
 Art. 17
 Soggetti passivi
 
 1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per 
tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
 2. Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto 
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti 
di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere 
adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel 
territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 
53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti 
dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere 
comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. 
La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai 
sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, 
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma 
del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
 3. In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli 
obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate 
nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi 
relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti 
residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti 
dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio 
di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle 
operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da 
soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori 
esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo.
 4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni 
effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti 
residenti all'estero.
 5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento 
di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro 
e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, 
al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta 
nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, 
con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione 
della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con 
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel 
registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche 
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento 
al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche 
nel registro di cui all'articolo 25 .
 
 Art. 18
 Rivalsa
 
 1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile 
deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al 
committente.
 2. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il 
prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è 
emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito 
della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.
 3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del 
secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo 
comma, primo periodo, dell'articolo 3.
 4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
 5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della 
cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 
del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla 
generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale 
stabilito nell'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
 
 Art. 19
 Detrazione
 
 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 
17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare 
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta 
o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione 
ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte 
o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e 
può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni 
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
 2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni 
e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo 
il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa 
all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione 
di manifestazioni a premio.
 3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si ap- plica se le operazioni ivi indicate 
sono costituite da:
 a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, 
ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, 
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate 
nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
 c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
 d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono 
oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento ;
 e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai 
commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni relative 
a particolari settori .
 4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta 
la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare 
indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei 
beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la 
quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per 
fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
 5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che 
conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni 
esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta 
in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare 
è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. 
Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione 
della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine 
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad 
una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla 
fine dell'anno.
 5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la 
limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento 
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, 
di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni 
di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro 
da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi 
consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso 
l'oro da investimento .
 
 Art. 19-bis
 Percentuale di detrazione
 
 1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata 
in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, 
effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti 
effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità 
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
 2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene 
conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 
36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere 
a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, 
numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del 
soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni 
esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando 
la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente 
per effettuare queste ultime operazioni.
 
 Art. 19-bis1
 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
 
 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
 a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli 
di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e 
dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al 
terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e 
riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano 
oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente 
utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso 
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
 b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati 
nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi 
componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma 
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione 
relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto 
dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti 
arti e professioni;
 c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli 
e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella 
B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria 
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di 
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, 
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione 
salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ;
 d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti 
destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto 
è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, 
all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, 
di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
 e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa 
in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni 
di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti 
dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, 
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono 
servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone 
ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, 
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione 
di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività 
propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali 
o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
 g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi 
di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature 
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette 
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come 
sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione 
nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti 
di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto 
di merci da parte delle imprese di autotrasporto ;
 h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, 
come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto 
di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila ;
 i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, 
o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla 
locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per 
le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata 
la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. 
La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno 
luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano 
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, 
e dell'articolo 19-bis.
 
 Art. 19-bis2
 Rettifica della detrazione
 
 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi 
è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi 
sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in 
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene 
conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
 2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto 
al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero 
nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta 
quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
 3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione 
dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta 
in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente 
ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni 
ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della 
loro entrata in funzione.
 4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché 
alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla 
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 
è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello 
della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione 
superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta 
annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione 
operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. 
Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono 
con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta 
l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva 
di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La 
rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione 
non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso 
criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione 
annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.
 5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo 
unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di 
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque 
per cento.
 6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, 
la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti 
al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale 
di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma 
l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa 
alla cessione del bene.
 7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, 
di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi 
a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano 
con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata 
o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto 
cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire 
ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
 8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono 
intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni 
di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica 
è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. 
Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica 
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree 
medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole 
unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi 
di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata 
sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, 
o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo 
dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e 
la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile 
alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
 9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella 
dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, 
sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
 
 Art. 19-ter
 Detrazione per gli enti non commerciali
 
 1. Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, 
a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche 
ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti 
nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
 2. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia 
gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e 
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente 
nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale 
è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale 
o agricola.
 3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività 
principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando 
la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per 
le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la 
contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con 
l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria 
a norma di legge o di statuto.
 4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici 
di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club 
d'Italia e agli automobile clubs.
 
 Art. 20
 Volume d'affari
 
 1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate 
o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 
23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare 
il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati 
nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 36 del presente decreto.
 2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, 
ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli 
artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma 
dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma 
dell'articolo 27.
 
 Titolo II
 
 Obblighi dei contribuenti
 
 Art. 21
 Fatturazione delle operazioni
 
 1. Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto 
forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto 
della sua consegna o spedizione all'altra parte.
 2. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere 
le seguenti indicazioni:
 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti 
fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione 
per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se 
non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della 
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
 3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, 
compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono 
di cui all'art. 15, n. 2);
 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
 5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni 
inferiori.
 3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni 
o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di 
cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota 
applicabile.
 4. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua 
la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata 
a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra 
parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento 
di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali 
è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto 
del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione 
della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una 
sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse 
parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate 
esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro 
il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente 
alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. 
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione 
dei predetti documenti.
 5. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, 
in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
 6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta 
a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o 
depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del 
secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli 
articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, 
tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione 
dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione 
non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma 
.
 7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura 
i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura 
superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o 
corrispondente alle indicazioni della fattura.
 8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità 
non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
 
 Art. 22
 Commercio al minuto e attività assimilate
 
 1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente 
non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in 
locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione 
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande 
effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi 
di distribuzione automatica;
 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti 
al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
 5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri 
servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 
9), 16) e 22) dell'art. 10 .
 2. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con 
decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino 
servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato 
tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione 
e degli adempimenti connessi.
 3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria 
dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della 
fattura sono obbligati a richiederla.
 
 Art. 23
 Registrazione delle fatture
 
 1. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine 
della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito 
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono 
essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna 
o spedizione dei beni.
 2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data 
di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni 
e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, 
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del 
servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente 
o del prestatore.
 3. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, 
in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per 
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma 
dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il 
titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
 4. abrogato
 5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono 
essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato 
e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito 
decreto ministeriale.
 
 Art. 24
 Registrazione dei corrispettivi
 
 1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo 
di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, 
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale 
dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto 
secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle 
operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere 
eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro 
il giorno non festivo successivo.
 2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere 
computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, 
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel 
terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
 3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente 
la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze 
può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei 
corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote 
e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione 
delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
 4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo 
diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni 
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di 
prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono 
l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro 
delle finanze.
 
 Art. 25
 Registrazione degli acquisti
 
 01 Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette 
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, 
arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 
17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, 
ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione 
della relativa imposta .
 1. abrogato
 2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero 
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del 
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si 
tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare 
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
 3. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto 
comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, 
il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
 4. abrogato
 5. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative 
a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie 
di viaggi, quale ne sia l'importo.
 
 Art. 26
 Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
 
 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione 
al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della 
fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile 
di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi 
motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla 
registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o 
se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, 
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento 
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive 
rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti 
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di 
portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già 
registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare 
la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione 
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
 3. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso 
di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi 
indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono 
essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze 
della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 
21.
 4. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli 
articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 
33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento 
nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione 
nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, 
nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione 
di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
 5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione 
di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del 
servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in 
rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro 
di cui all'articolo 25.
 
 Art. 27
 Liquidazioni e versamenti mensili
 
 1. abrogato
 2. abrogato
 3. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo 
importo è computato in detrazione nel mese successivo.
 4. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 
22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo 
a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta 
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente 
ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento 
per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per 
quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle 
soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette 
all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi 
di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa 
alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 
104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove 
per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta 
è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando 
il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.
 5. abrogato
 
 Art. 28
 Dichiarazione annuale
 
 Abrogato
 
 Art. 29
 Elenchi dei clienti e dei fornitori
 
 Abrogato
 
 Art. 30
 Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
 
 1. [La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione 
annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 
deve essere versata in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero 
entro il termine previsto per il pa- gamento delle somme dovute in base alla dichiarazione 
unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura 
dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta 
data] .
 2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al 
n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore 
a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello 
stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza 
in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 
25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e 
comunque in caso di cessazione di attività.
 3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza 
detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione 
della dichiarazione:
 a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione 
di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta 
relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni 
effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma ;
 b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 
per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte 
le operazioni effettuate;
 c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni 
ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
 d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto 
dell'articolo 7;
 e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.
 4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può 
chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione 
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; 
in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore 
al minore degli importi delle predette eccedenze.
 5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 
saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito 
allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi 
dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
 6. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni 
del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili 
per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.
 
 Art. 30-bis
 Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
 
 Abrogato
 
 Art. 31
 Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
 Abrogato
 
 Art. 32
 Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione
 
 1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume 
d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi 
per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero 
di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono 
adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e 
23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia . Si applica la disposizione 
dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti 
dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre 
attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile 
il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività 
esercitate.
 2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, 
secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura 
agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente 
ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
 3. Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche 
del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori 
dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia 
di accertamento delle imposte sui redditi.
 
 Art. 33
 Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti
 
 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari 
non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto 
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire 
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, 
dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno 
precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:
 a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro 
il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; 
qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà 
essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
 b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero 
entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione 
unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura 
dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta 
data.
 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni 
di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi 
resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente 
a tutte le attività esercitate.
 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare 
devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa 
apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto 
a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca 
deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno 
in corso].
 
 Art. 34
 Regime speciale per i produttori agricoli
 
 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata 
tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 
19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare 
imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, 
per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con 
il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie 
dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle 
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al 
comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate 
dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
 2. Si considerano produttori agricoli:
 a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice 
civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, 
di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, 
nonché di allevamento di rane;
 b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che 
effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea 
concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
 c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute 
ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai 
soci, associati o partecipanti, nello sta- to originario o previa manipolazione 
o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione 
o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti 
in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si 
rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, 
associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero 
entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti 
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare 
nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata 
di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata 
in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da 
parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale 
di cui al pre- sente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, 
acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano 
altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui 
conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire 
del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli 
e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta 
assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo 
dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime 
speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni 
di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso 
dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei 
soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.
 3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle 
lettere b) e c) del com- ma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano 
ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari 
superiore a quaranta milioni di lire.
 4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati 
nel comma 1 il cui ac- quisto derivi da atto non assoggettato ad imposta.
 5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni 
imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente 
e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione 
an- nuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli 
acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente 
utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle 
operazioni stesse.
 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume 
d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi 
da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta 
e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, 
fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali 
a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o 
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con 
le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, 
determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, 
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 
25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei 
comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento 
abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni 
come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di 
esonero sta- bilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. 
I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume 
d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, 
costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono 
esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta 
e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture 
ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento 
annuale dell'imposta  con le modalità semplificate da determinarsi con decreto 
del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente 
comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo 
a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero 
di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato 
il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono 
rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo 
del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro 
il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione .
 7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli 
altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, 
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto 
del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di 
emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori 
agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura 
ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
 8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti 
ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti 
la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi 
consorzi.
 9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati 
ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie 
degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante 
l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per 
analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
 10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte 
nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati 
alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate 
.
 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui 
al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino 
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno 
precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto 
dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano 
stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non 
sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per 
un quinquennio.
 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità 
di attuazione del presente articolo.
 
 Art. 35
 Inizio, variazione e cessazione di attività
 
 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione 
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono 
entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in 
conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. 
L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato 
nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle 
deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
 2. Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:
 1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la 
residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, 
ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, 
e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al 
n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
 4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata 
anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi 
e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, 
le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
 5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
 3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o 
di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione 
all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto 
del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio 
fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata 
anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data 
della variazione.
 4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione 
di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data 
di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le 
quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla 
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione 
deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da 
determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 
6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato.
 5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, 
se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli 
articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare 
a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.
 
 Art. 35-bis
 Eredi del contribuente
 
 1. Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate 
dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi 
termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del 
contribuente, entro i sei mesi da tale data.
 2. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni 
effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.
 
 Art. 36
 Esercizio di più attività
 
 1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica 
unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume 
di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
 2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta 
si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti 
o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo 
volume d'affari.
 3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa 
impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione 
separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone 
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella 
dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 
19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed 
è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa 
ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino 
a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso 
di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al 
termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca 
deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno 
in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che 
effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato 
a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione 
a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri 
fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di 
attività.
 4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni 
e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di 
commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad 
esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché 
per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo 
e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 74, sesto comma, 
per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente 
e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater .
 5. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata 
attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma 
dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta 
relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte 
imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività 
soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio 
ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, 
nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate 
si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro 
valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite 
nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto 
di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta 
non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo 
di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. 
Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile 
per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in 
apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere 
presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite 
nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 
27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto 
delle eccedenze detraibili.
 
 Art. 36-bis
 Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
 
 1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato 
dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni 
esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 
18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione 
delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli 
acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo 
di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre 
dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni 
e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori 
, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
 3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle 
operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno 
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a 
quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve 
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno 
in corso.
 
 Art. 37
 Presentazione delle dichiarazioni
 
 Abrogato
 
 Art. 38
 Esecuzione dei versamenti
 
 1. I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente 
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una 
delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 
26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un 
patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata 
presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello 
Stato.
 2. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante 
l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha 
ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente 
entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio 
per il delegante.
 3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio del- l'attestazione, nonché le 
modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, 
per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i 
relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto 
con il Ministro del tesoro.
 4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti 
direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante 
assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri 
titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante 
assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo 
posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale 
del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite 
con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute 
negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio 
e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827.
 
 Art. 38-bis
 Esecuzione dei rimborsi
 
 1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede 
di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione 
della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per 
una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, 
cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero 
fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse 
rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa 
commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie 
di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa 
di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti 
dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, 
dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia 
collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti 
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti 
con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio 
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia 
può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo 
o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di 
integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, 
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione 
nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante 
deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di 
cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne 
anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità 
della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi 
i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 
milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per 
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui 
è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra 
la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, 
quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere 
richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con 
decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, 
a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in 
tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, 
che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con 
le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli 
interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. 
I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, 
anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 
dai relativi regolamenti di attuazione.
 [2] Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori 
all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di 
cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi 
di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni 
di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare 
complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto .
 3. Quando sia stato constatato nel relativo pe- riodo di imposta uno dei reati 
di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi 
prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta 
sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente 
emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
 4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede 
il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati 
delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini 
della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è 
autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi 
può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
 5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 
sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità 
ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno 
e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi 
alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità 
relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento 
dei fondi tra i vari uffici.
 6. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento 
il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che 
in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli 
interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti 
la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto 
definitivo.
 7. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, 
senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono 
le seguenti condizioni:
 a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;
 b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti 
l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun an- no, 
una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza 
di credito dichiarate superiore:
 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni 
di lire;
 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni 
di lire ma non su- perano un miliardo di lire;
 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, 
se gli importi di- chiarati superano un miliardo di lire;
 c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
 1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio 
approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo 
patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, 
di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività 
esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni 
di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di 
capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, 
azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento 
del capitale sociale;
 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
 8. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per 
cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio 
precedente.
 
 Art. 38-ter
 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
 
 1. I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica 
europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato 
ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato 
in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni 
in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni 
accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate 
all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi 
inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 
19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di 
importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo 
ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, 
sempreché di importo non inferiore a venticinque euro.
 2. La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche 
agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla 
Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti 
e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.
 3. Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale 
dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, 
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso 
di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito 
provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni 
relative al contenzioso tributario.
 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al 
primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo 
a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il 
periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti 
e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
 5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, 
entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente 
rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro 
volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende 
ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita 
la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
 6. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, 
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, 
le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni 
relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. 
Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il 
versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla 
presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra 
i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti 
possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.
 7. L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, 
con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro 
del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione 
dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 
di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima 
determinazione degli ammontari di riferimento.
 
 Art. 38-quater
 Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità 
europea
 
 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea 
di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, 
superiore a lire 300 mila destinati al- l'uso personale o familiare, da trasportarsi 
nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono 
essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a 
condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione 
degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano 
trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione 
dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere 
restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, 
entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di 
mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione 
a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto 
termine.
 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso 
della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta 
pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità 
entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente 
l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo 
a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente 
il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente 
variazione nel registro di cui all'articolo 25.
 
 Art. 39
 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
 
 1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 
32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, 
in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere 
tenuti a norma dell'articolo 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura 
possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o 
dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate 
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio 
che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta 
sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili 
o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate 
dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
 2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura 
un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 
e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, 
per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente 
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
 3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette 
doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati 
a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
 
 Art. 40
 Ufficio competente
 
 1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti 
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale 
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio 
fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile 
organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente 
l'ufficio provinciale di Roma.
 2. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello 
indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano 
pervenuti all'ufficio competente.
 
 Titolo III
 
 Sanzioni
 
 Art. 41
 Violazioni dell'obbligo di fatturazione
 
 Abrogato
 
 Art. 42
 Violazioni dell'obbligo di registrazione
 
 Abrogato
 
 Art. 43
 Violazioni dell'obbligo di dichiarazione
 
 Abrogato
 
 Art. 44
 Violazione dell'obbligo di versamento
 
 Abrogato
 
 Art. 45
 Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli 
elenchi
 
 Abrogato
 
 Art. 46
 Violazioni relative alle esportazioni
 
 Abrogato
 
 Art. 47
 Altre violazioni
 
 Abrogato
 
 Art. 48
 Circostanze attenuanti ed esimenti
 
 Abrogato
 
 Art. 49
 Determinazione delle pene pecuniarie
 
 Abrogato
 
 Art. 50
 Sanzioni penali
 
 Abrogato
 
 Titolo IV
 
 Accertamento e riscossione
 
 Art. 51
 Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
 1.Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate 
e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e 
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte 
dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione 
delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti 
dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle 
soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le 
violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate 
e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati 
sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze 
che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.
 2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 
52;
 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone 
il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti 
e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, 
o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti 
nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la 
cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero 
rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. 
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche 
e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra 
che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni 
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati 
all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere 
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate 
a norma del sesto comma dell'art. 52;
 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito 
a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere 
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti 
e fornitori;
 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, 
documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi 
ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici 
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che 
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero 
attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, 
la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie 
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente 
o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i 
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie 
attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare 
del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni 
sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente 
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si 
applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per 
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto 
del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per 
quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta 
del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 
1938, n. 141;
 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i 
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli 
altri pubblici ufficiali;
 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate 
ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti 
ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente 
l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti 
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, 
con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, 
in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. 
Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere 
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse 
ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante 
di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con 
i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai 
servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali 
fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione 
di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate 
da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi 
conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità 
- con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale 
di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del 
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve 
essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che 
ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere 
inviata al titolare dell'ufficio procedente.
 3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un 
termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non 
inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 
trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati 
motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
 4. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si 
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni.
 
 Art. 51-bis
 Richiesta di documenti da parte degli Uffici IVA
 
 Abrogato
 
 Art. 52
 Accessi, ispezioni e verifiche
 1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati 
dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività 
commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, 
verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento 
dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli 
impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione 
che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia 
per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche 
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei 
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in 
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
 2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere 
eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in 
caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo 
di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
 3. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica 
o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni 
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, 
ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente 
ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 
103 del codice di procedura penale.
 4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture 
che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono 
obbligatorie.
 5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non 
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento 
in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche 
la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la 
sottrazione di essi alla ispezione.
 6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni 
e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta 
e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o 
da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. 
Il contribuente ha diritto di averne copia.
 7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile 
riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata 
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri 
non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne 
eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria 
firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele 
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
 8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di 
verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli 
e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
 9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso 
nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici 
e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti 
fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei 
propri impianti e del proprio personale.
 10. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si 
trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi 
recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione 
non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non 
esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto 
comma.
 11. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso 
di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni 
e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente 
i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione 
postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti 
la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e 
non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo 
scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, 
allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti 
nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal 
contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. 
Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, e successive modificazioni.
 
 Art. 53
 Presunzioni di cessione e di acquisto
 Art. 1 (Presunzione di cessione)
 
 1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano 
nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei 
suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, 
succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto 
nella disponibilità dell'impresa.
 
 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
 
 a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
 
 b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza 
di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione 
o di altro titolo non traslativo della proprietà.
 
 3. La disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché delle 
dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e 
dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, 
alla camera di commercio o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione 
di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonché da altro 
documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi 
su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo 
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
 
 4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata 
registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto 
il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in 
relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero 
da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di 
data anteriore al passaggio dei beni.
 
 L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio 
IVA è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio 
di beni.
 
 5. La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta 
in via alternativa:
 
 a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito 
registro tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'ufficio del registro, 
dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale 
del trasferimento;
 
 b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa 
causale, o con altro valido documento di trasferimento;
 
 c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno 
dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità 
dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni 
medesimi e la causale del trasferimento.
 
 Art. 2 (Non operatività della presunzione di cessione)
 
 1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le fattispecie indicate 
nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
 
 2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:
 
 a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione 
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione 
della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei 
beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei 
beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici 
almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare 
del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
 
 b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 
14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
 
 c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, 
n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni 
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).
 
 3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti 
dalla volontà del soggetto è provata:
 
 a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in 
mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità 
e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, 
del relativo ammontare complessivo;
 
 b) da comunicazione scritta redatta secondo le disposizioni di cui al comma 2, 
lettera a), entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
 
 4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più 
modesto valore economico è provata:
 
 a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera 
a), nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in 
cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, 
la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del 
prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore 
residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni 
stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta 
da un organo della pubblica amministrazione;
 
 b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza 
o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, 
ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati 
non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione 
devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, 
qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
 
 c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, 
n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente 
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
 
 5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di 
operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura 
di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 
1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei 
beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni 
stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto 
in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei 
beni ceduti.
 
 Art. 3 (Presunzione di acquisto)
 
 1. I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie 
operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti 
in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo 
1, nei modi ivi indicati.
 
 2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attività propria 
dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo 1, comma 
1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche 
previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall'articolo 1, comma 
3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente 
numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, 
la presunzione può essere superata da un'apposita annotazione nel libro giornale 
o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto 
e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 633 del 1972, ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto, 
contenente l'indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità 
dei beni e la data di ricezione degli stessi.
 
 Art. 4 (Operatività delle presunzioni)
 
 1. Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione 
fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.
 
 2. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze 
delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, 
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle 
rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il 
periodo d'imposta oggetto del controllo.
 
 Art. 5 (Norma finale)
 
 1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede:
 
 a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali 
naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al presente 
decreto;
 
 b) ad approvare, anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria, il modello di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 
2, lettera a), e comma 4, lettera a).
 
 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con 
effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono 
sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni 
altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente 
regolamento.
 
 Art. 54
 Rettifica delle dichiarazioni
 1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione 
annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta 
inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore 
a quella spettante.
 2. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto 
di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui 
agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata 
mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati 
nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, 
esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri 
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e 
notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e 
le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali 
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni 
semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
 3. L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa 
ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni 
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza 
delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, 
risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari 
e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle 
dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite 
nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.
 4. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, 
prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, 
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 
27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti 
dall'articolo 60, sesto comma.
 5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti 
dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni 
effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli 
affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici 
oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono 
di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o 
di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in 
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor 
credito spettante.
 6. abrogato
 7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio 
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta 
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero 
da persona di famiglia o addetto alla casa.
 8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi 
se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto 
o in parte.
 
 Art. 54-bis
 Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
 
 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, 
entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 
successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate 
dai contribuenti.
 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni 
presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione 
finanziaria provvede a:
 a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella 
determinazione del volume d'affari e delle imposte;
 b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle 
eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
 c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti 
dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio 
nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera 
a), e 74, quarto comma.
 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto 
a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato 
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, 
nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione 
degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati 
ed elementi non considerati nella liquidazione.
 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo 
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
 
 Art. 55
 Accertamento induttivo
 
 1. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta 
sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta 
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare 
imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente 
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio 
e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal 
contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni 
prescritte dagli articoli 27 e 33.
 2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione 
reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni 
e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state 
regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 
Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, 
anche nelle seguenti ipotesi:
 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 
52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque 
sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture 
contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile 
e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali 
registri e scritture;
 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le 
fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha 
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una 
parte rilevante, le fatture emesse;
 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate 
ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre 
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose 
e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.
 3. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento 
induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza 
del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni 
prescritte dagli articoli 27 e 33.
 
 Art. 56
 Notificazione e motivazione degli accertamenti
 
 1. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante 
avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte 
sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore 
aggiunto o dai messi comunali.
 2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati 
specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte 
indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per 
le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati 
i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
 3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a 
pena di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote 
e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili 
le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.
 4. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 
55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per 
la riscossione dell'imposta.
 
 Art. 57
 Termine per gli accertamenti
 
 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 
54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata 
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile 
risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta 
di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un 
periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni 
in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di 
un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data 
di consegna.
 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento 
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe 
dovuto essere presentata.
 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche 
e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione 
di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso 
devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli 
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta 
sul valore aggiunto.
 
 Art. 58
 Irrogazione delle sanzioni
 
 Abrogato
 
 Art. 59
 Ricorsi
 
 1. Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento 
e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso 
tributario.
 2. La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni 
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione 
deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
 3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare 
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
 
 Art. 60
 Pagamento delle imposte accertate
 
 1. L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore 
aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione 
dell'avviso di accertamento o di rettifica.
 2. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta 
o della maggiore imposta deve essere eseguito:
 1) per un terzo  dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito 
nel primo comma;
 2) fino alla concorrenza della metà  dell'ammontare accertato dalla commissione 
tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma 
del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio;
 3) fino alla concorrenza di due terzi  dell'ammontare accertato dalla commissione 
tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione 
fatta dall'ufficio;
 4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della 
commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni 
dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.
 3. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi 
calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si 
riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio 
e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi 
alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a 
decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
 4. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) 
del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto 
al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione 
o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. 
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato 
nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.
 5. I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 
38.
 6. 'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente 
nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa 
di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la 
maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o 
di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, 
prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute 
entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa 
pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute 
devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 
38, quarto comma.
 7. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta 
pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari 
dei beni o dei committenti dei servizi.
 
 Art. 61
 Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse
 
 1. Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul 
valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 
38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento 
con il quale sono state irrogate.
 2. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio 
indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla 
notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.
 
 Art. 62
 Riscossione coattiva e privilegi
 
 1. Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie 
e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto 
notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni 
sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal 
pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, 
ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
 2. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente 
non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni 
degli articoli da 5 a 29 e 31 del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
 3. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute 
ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore 
con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. 
In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati 
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori 
chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
 4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente 
non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
 5. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente 
ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 
2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto 
della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente 
indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice civile.
 6. Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee 
in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute 
negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle 
norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici doganali 
quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti 
non connessi ad operazioni doganali.
 7. Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli 
uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della 
mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di 
imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal 
secondo comma del citato articolo 346-quinquies.
 
 Art. 63
 Collaborazione della guardia di finanza
 
 1. La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto 
per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento 
della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo 
di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà 
di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli 
uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 
329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, 
dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze 
di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria .
 2. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con 
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi 
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale 
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della 
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli 
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
 3. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la 
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente 
tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il 
comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo 
l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione 
di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
 
 Art. 64
 Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
 
 1. Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle 
violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti 
uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità 
e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
 2. Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici 
dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle 
imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici 
stessi.
 
 Art. 65
 Obblighi dell'amministrazione finanziaria
 
 1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità 
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni 
necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. 
Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari 
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
 2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da 
fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per 
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
 
 Art. 66
 Segreto d'ufficio
 
 1. Gli impiegati della amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della 
guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati 
e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio 
dei poteri previsti dal presente decreto.
 2. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte 
dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della 
Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento 
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 
numero 79/1070/CEE 6 dicembre 1979.
 
 Art. 66-bis
 Pubblicazione degli elenchi di contribuenti
 
 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di 
contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto 
a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi 
nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale 
e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo 
a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre 
un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti 
sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, 
anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
 2. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente 
per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo 
dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. 
Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della 
consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla 
loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono 
dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 648.
 3. abrogato
 4. Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi 
dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto 
e di quelli che li hanno ottenuti.
 
 Titolo V
 
 Importazioni
 
 Art. 67
 Importazioni
 
 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti 
nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi 
nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica 
in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai 
territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo 
comma, lettera b):
 a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento 
dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato 
membro della Comunità economica europea;
 b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), 
del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
 c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad 
essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità 
economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
 d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte 
Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
 e) abrogata
 2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico 
di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di 
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.
 
 Art. 68
 Importazioni non soggette all'imposta
 
 1. Non sono soggette all'imposta:
 a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8, nell'art. 
8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi 
di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite 
nei predetti articoli;
 b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati 
;
 c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta 
o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro 
da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché 
i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione 
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione ;
 c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 
74, concernente disposizioni relative a particolari settori ;
 d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto 
che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
 e) abrogata
 f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute 
o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, 
istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore 
delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai 
sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
 g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'articolo 
2.
 
 Art. 69
 Determinazione dell'imposta
 
 1. L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore 
dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, 
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta 
sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo 
di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento 
di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. 
Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, 
concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni 
in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto 
nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo 
dell'ultima cessione.
 2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera c), per i beni 
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista 
negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, 
n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, 
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati 
dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se 
lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.
 
 Art. 70
 Applicazione dell'imposta
 
 1. L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per 
ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, 
le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
 2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera 
c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni 
richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti 
consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo 
che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.
 3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio 
postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto 
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
 4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni 
ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta 
a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle 
finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità 
economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova 
che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta 
nello Stato membro di destinazione.
 5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di 
purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio 
dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in 
base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di 
cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento 
al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 
o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25 
.
 
 Titolo VI
 
 Disposizioni varie
 
 Art. 71
 Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
 
 1. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante 
trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, 
comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella 
convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica 
di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente 
con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
 2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato 
della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica 
di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione 
nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto 
a norma del terzo comma dell'art. 17.
 3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta 
sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto 
Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo 
modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
 
 Art. 72
 Trattati e accordi internazionali
 
 1. Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente 
alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore 
aggiunto.
 2. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle 
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni 
e alle prestazioni di servizi effettuate:
 1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale 
tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono 
analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali 
ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, 
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione 
della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto 
trattato;
 3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca 
e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi 
della partecipazione della Comunità stessa;
 4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate 
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali.
 4. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti 
indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati 
nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per 
le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere 
sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire 
cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per 
le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse 
condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti 
di accisa.
 
 Art. 73
 Modalità e termini speciali
 
 1. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità 
ed i termini:
 a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o 
per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla 
stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo 
di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e 
di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
 b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti 
estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non 
restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il 
cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione 
della operazione;
 c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative 
a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le 
quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi 
di cui al titolo secondo del presente decreto;
 d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti 
che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere 
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le 
operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni 
stesse si riferiscono;
 e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni 
periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia 
elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
 2. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le 
formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, 
la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti 
previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali 
.
 3. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative 
modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente 
o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti 
di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare 
complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, 
al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente 
o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio 
fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità 
delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote 
sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente.
 
 Art. 73-bis
 Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
 
 1. Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della 
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti 
appartenenti alle seguenti categorie:
 1) prodotti tessili di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti 
in pelle o pellicceria anche artificiali;
 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi 
per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi 
del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;
 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
 2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da 
chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. 
Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al 
n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla L. 26 novembre 
1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione 
merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di 
sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 
2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo 
attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, 
le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, 
del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere 
altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute 
nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci 
viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.
 3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere 
estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, 
diversi dagli indumenti.
 4. abrogato
 5. abrogato
 
 Art. 74
 Disposizioni relative a particolari settori
 
 1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:
 a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione 
autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di 
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
 b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle 
consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla 
base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti 
del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza 
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle 
norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
 c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi 
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita 
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi 
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di 
forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per 
i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti 
unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono 
i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 
1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono 
i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici 
ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, 
periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto 
e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento 
del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta 
si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al 
primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, 
i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, 
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, 
anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta 
per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche 
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento 
del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno 
dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni 
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, 
l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste 
dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli 
che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi 
quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti 
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, 
n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, 
presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, 
nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, 
fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione 
ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
 e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti 
di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività 
di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi 
veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio;
 e-bis) abrogata
 2. Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate 
per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui 
al terzo comma dell'art. 2.
 3. Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti 
saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
 4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, 
frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi 
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, 
ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti 
trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa 
agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione 
e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla 
legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti 
impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori 
iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti 
trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 
73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni 
di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate 
nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine 
di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più 
operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 
23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti 
autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo 
a quello di emissione.
 5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per 
il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna 
del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore 
può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione 
di interessi.
 6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta 
si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed 
è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di 
cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta 
relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse 
nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni 
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, 
comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica 
con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un 
decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per 
le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. 
I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo 
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni 
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e 
per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione 
e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si 
applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole 
imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari 
dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al 
proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle 
entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 
novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è 
comunque vincolante per un quinquennio .
 7. abrogato
 8. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi 
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, 
di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti 
beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o 
sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto 
e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, 
fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione 
contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni 
imponibili.
 9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di 
rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati 
di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune 
vigente al 31 dicembre 1996:
 a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
 b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
 c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
 d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
 e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
 e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
 e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
 e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) 
(v.d. 7605.11);
 e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri 
(vergella) (v.d. 7605.21) .
 10. Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, 
sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare 
delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede 
fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire .
 11. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati 
dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai 
sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti 
e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione 
delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio 
dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. 
I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita 
se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno 
precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone 
preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto 
anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul 
valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, 
pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare 
di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che 
effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di 
cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti 
dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di 
sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo .
 abrogato
 [13] Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese 
le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
 
 
 
 Art. 74-bis
 Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa
 
 1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento 
o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, 
sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti 
dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
 2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o 
all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal 
presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere 
eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere 
emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le 
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo 
se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
 3. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi 
previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione 
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, 
sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare 
non superiore a lire cinquecento milioni .
 
 
 
 Art. 74-ter
 Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
 
 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione 
di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi 
servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come 
una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo 
tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio 
e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 
1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi 
sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi 
a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
 3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
 4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente 
intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione 
del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore 
i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
 5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in 
nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti 
e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo 
del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra 
il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio 
e turismo, comprensivi dell'imposta.
 5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni 
di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati 
pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, 
l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 
5.
 6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della 
Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio 
ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
 7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 
21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo 
il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno 
se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura 
può essere emessa entro il mese successivo.
 8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una 
fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, 
da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, 
inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo 
periodo, dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 
23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
 9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di 
attuazione del presente articolo.
 
 Art. 74-quater
 Disposizioni per le attività spettacolistiche
 
 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, 
incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si 
considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, 
ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è 
dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione 
dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi 
misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della 
disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni 
e integrazioni.
 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in 
cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. 
Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, 
la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo 
delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso 
possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche 
da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche 
tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
 4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, 
deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al 
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la 
manifestazione.
 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono 
le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno 
solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta 
milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento 
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità 
dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive 
dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro 
che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 
1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono 
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta 
nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed 
è comunque vincolante per un quinquennio.
 6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai 
soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 
dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 
17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle 
entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento 
delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei 
titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire 
e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle 
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici 
dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica 
secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici 
stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le 
norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà 
di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui 
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al 
possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato 
al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze 
sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni 
spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario 
di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. 
Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso 
decreto n. 640 del 1972.
 
 
 
 Art. 75
 Norme applicabili
 
 1. Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in 
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale 
e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3 
gennaio 1926, n. 63, convertito nella L. 24 maggio 1926, n. 898, e successive 
modificazioni.
 2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi 
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, 
con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il 
quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
 
 Titolo VII
 
 Disposizioni transitorie e finali
 
 
 
 Art. 76
 Istituzione e decorrenza dell'imposta
 
 1. L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
 2. L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 
e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva 
è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
 
 Art. 77
 Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale 
sulla entrata
 
 1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31/12/ 
1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore 
del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare 
l'Iva anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata 
all'imposta generale sulle entrate. In questo caso l'imposta generale sull'entrata 
è ammessa in detrazione, a norma degli Artt.19 ,27 e 28 ,per la determinazione 
dell'Iva dovuta dal cessionario al committente.
 
 2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31/12/1972, in relazione alle quali 
l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una 
volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa 
è ammessa in detrazione dall'Iva dovuta dal cedente.
 
 Art. 78
 Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e 
prodotti tessili
 
 1. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni 
in vigore alla data del 31 12/1972 sono esenti dall'Ige e dall'imposta prevista 
nel comma 1 dell'art.17 , Rdl 09/01/1940, n.2, convertito, con modificazioni, 
nella legge 19/06/1940, n.762, l'aliquota dell'Iva è ridotta al 4%.
 
 2. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'Ige 
e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o 
condensata non superiore al 3%, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 
4%.
 
 3. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12/ 
08/1957, n.757 e successive modificazioni, le aliquote dell'Iva sono ridotte al 
9%.
 
 Art. 79
 Applicazione dell'imposta nel settore edilizio
 
 Abrogato
 
 Art. 80
 Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
 
 Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art.9, 
n.6) o del sesto comma dell'art.15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ,non sono 
considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta 
sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta 
generale sulla entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data 
del 31 dicembre 1972.
 
 Art. 81
 Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
 
 1. I contribuenti che hanno intrapreso lo esercizio dell'impresa, arte o professione 
o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi 
di cui al secondo comma dell'art.35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare 
a norma degli artt.27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto 
comma dell'art.43.
 
 2. Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli artt.31, 32 comma 3, 33 comma 
2, e 34 comma 4, il volume d'affari nell'anno 1972 è costituito:
 
 a) per le attività già soggette alla imposta generale sull'entrata nei modi e 
nei termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle 
fatture emesse;
 
 b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie 
e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle 
fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del 50%;
 
 c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati 
alle ritenute d'acconto di cui al comma 2 e alla lettera b) del comma 3 dell'art.128 
del TU delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
 
 d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e 
di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate 
non tributarie, dell'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle 
lettere l), p), q), r) e t) dell'art.8  Rdl 09/01/1940, n.2, convertito nella 
legge 19/06/1940, n.762, e successive modificazioni;
 
 e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, 
per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) 
del comma 1 dell'art.5 e al comma 1 dell'art.6 della legge 16/12/1959, n.1070 
, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo, 
dall'ammontare desumibile delle risultanze contabili e da ogni altro elemento 
probatorio.
 
 Art. 82
 Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti
 
 1. I contribuenti di cui all'art.4 del presente decreto, che esercitano attività 
commerciali o agricole di cui agli artt.2195 e 2135 del codice civile, possono 
detrarre dall'Iva l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta 
prevista nel comma1 dell'art.17 del Rdl 09/01/1940, n.2, convertito, con modificazioni, 
nella legge 19/06/1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o 
ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni 
di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di 
beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo 
dal 01/07/1971 al 25/05/1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni 
destinate all'esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili 
di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli 
impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, 
sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa 
trasformazione o incorporazione.
 
 2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti,le importazioni e le 
relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali 
acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti 
alla data del 25/05/1972.
 
 3. Agli effetti del presente articolo:
 
 a) si tiene conto dei beni acquistati mediante permute e contratti di appalto 
d'opera;
 
 b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del 
commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli 
acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l'acquirente non è in possesso 
della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non 
sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo 
complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del 15%;
 
 c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art.77, dell'imposta 
generale sull'entrata assolta; d) nei casi di cessioni di aziende o complessi 
aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18/ 03/1965, n.170 e successive 
modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, 
l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;
 
 e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione 
della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del 
pagamento;
 
 f) le importazioni,anche se relative a a beni già temporaneamente importati, si 
considerano effettuate alla data d'accettazione in dogana della dichiarazione 
di importazione definitiva.
 
 4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, 
ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo Stato estero 
per i beni consegnati prima del 26/05/1972 alle imprese per conto delle quali 
hanno agito.
 
 Art. 83
 Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte
 
 1. I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione 
di beni o servizi, di cui all'art. 2195 , n.1) del codice civile, o attività agricole 
di cui all'art.2135  dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono 
detrarre dall'Iva, nella misura stabilita dal comma 2 del presente articolo, la 
imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel comma 1 dell'art. 17 del 
Rdl 09/01/1940, n.2, convertito con modificazioni nella legge 19/06/1940, n.762, 
e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titoli di rivalsa:
 
 1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti 
relativi all'attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni commesse 
a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa 
impresa, effettuati nel periodo dal 01/09/1971 al 25/05/1972. Per i beni soggetti 
a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina 
applicando l'aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture 
d'acquisto o dalle bollette di importazione, decurtato della imposta che vi è 
eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle 
B e C allegate alla legge 12/08/1957, n. 757 ,e successive modificazioni, l'imposta 
detraibile, anche se la detrazione sia stata già operata, è determinata applicando 
allo ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31/ 07/1954, 
n.570 ,e successive modificazioni;
 
 2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato 
originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, 
effettuati nel periodo indicato al n.1).
 
 2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le 
lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali 
e può essere applicata, a scelta del contribuente:
 
 a) o nella misura corrispondente alle quantità dei beni, distinti per gruppi merceologici, 
che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro 
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora 
posseduti alla data del 25/05/1972, nello stato originario ovvero trasformati 
o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti 
quelli acquistati o importati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita 
anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'Iva;
 
 b) o nella misura forfetaria del 25% dall'ammontare globale dell imprese relative 
alle operazioni di cui al n.1) del comma 1 e del 7,50% dello ammontare di quelle 
relative alle operazioni di cui al n.2). L'applicazione della detrazione in misura 
forfetaria non è ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali d'imposizione 
una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione di cui al n.1) del comma 
1 a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data 
del 15/05/1972.
 
 3. La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con riferimento 
agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attività 
esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano 
attività intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art.2195 n.2 del 
codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del comma 2 è però ridotta 
al 10% per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5% per quelli 
che esercitano il commercio all'ingrosso e al 7,50% per quelli che esercitano 
promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.
 
 4. Le disposizioni del comma 3 e 4 dello art.82 valgono anche agli effetti del 
presente articolo.
 
 Art. 84
 Dichiarazione di detrazione
 
 1. Ai fini delle detrazioni previste negli artt.82 e 83 deve essere presentata 
al competente ufficio dell'Iva, entro il termine perentorio del 31/12/ 1973, una 
dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni 
stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante 
legale o negoziale.
 
 2. Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono 
le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo 
di cui al comma 2 dell'art.26 del Rdl 09/01/1940, n. 2, convertito, con modificazioni, 
nella legge 19/06/1940, n.762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati 
la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art.26, la quantità 
dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte 
e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente 
o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o corrispettivo, 
e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa 
il valore in base al quale è stata liquidata l'imposta.
 
 3. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, 
di cui all'art.82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture 
e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare 
un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti 
dopo il 30/06/1971, posseduti alla data del 25/05/1972, distinguendo quelli acquistati 
o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, 
per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonché dei 
servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
 
 4. I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella 
misura di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.83 devono:
 
 1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione 
ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con la indicazione, per ciascun 
gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun 
gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più recente fino 
a concorrenza della quantità di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera 
a) del comma 2 dell'art.83;
 
 2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si 
riferiscono i documenti di cui al n.1):
 
 a) le quantità di beni che dallo inventario risultano esistenti nello stato originario;
 
 b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti e 
prodotti finiti risultanti dall'inventario;
 
 c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b);
 
 d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità 
complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione 
e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e 
c);
 
 e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base 
alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti dall'inventario.
 
 Art. 85
 Applicazione delle detrazioni
 
 1. L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione 
presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, 
nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno 
dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui èstata presentata 
la dichiarazione stessa.
 
 2. La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il 50% dello importo 
da versare.
 
 3. Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun 
mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, 
fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente 
dal detto limite, l'importo da versare a norma del comma 1 dell'art.30 per l'anno 
in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello 
in cui èstata presentata la dichiarazione di detrazione.
 
 4. Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 
30 e dell'art.38.
 
 Art. 86
 Sanzioni per indebita detrazione
 
 1. Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo 
a quelle spettanti secondo gli artt.82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da 
una a due volte la somma indebitamente detratta, salva l'applicazione della sanzione 
prevista nel comma 4 dell'art.50 se l'indebita detrazione sia dipesa dall'indicazione 
di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari 
e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso 
articolo se ne ricorrano i presupposti.
 
 2. Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante 
legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
 
 Art. 87
 Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
 
 1. I contribuenti, compresi quelli indicati nel comma 3 dell'art.4, che esercitano 
attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili 
naturali, artificiali, sintetiche di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono 
detrarre dall'Iva l'ammontare dell'imposta e sovraimposta di fabbricazione già 
assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data 
del 31/12/1972.
 
 2. Per ottenere la detrazione gli interessi devono presentare all'ufficio dell'Iva 
e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10/01/1973, 
prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di 
nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente 
la indicazione dell'ammontare della imposta detraibile e delle quantità di filati, 
tessuti e manufatti posseduti alla data del 31/12/1972, distinti per titolo e 
qualità.
 
 3. Si applicano le disposizioni degli artt.85 e 86.
 
 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti 
per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei Dl 07/10/1965, 
n.1118 e 02/07/1969, n.319 ,convertiti con modificazioni nelle leggi 04/12/1965, 
n.1309 e 01/08/1969, n.478, e successive modificazioni.
 
 Art. 88
 Validità di precedenti autorizzazioni
 1. Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine 
elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, 
restano valide agli affetti delle registrazioni previste dal presente decreto 
fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti 
che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti 
dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni 
mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni 
di cui al settimo comma dell'art. 27, ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 
3) dell'art. 31.
 2. Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal 
Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla distinta 
numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze, alla 
conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e 
alla osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui all'art. 53.
 
 Art. 89
 Revisione dei prezzi per i contratti in corso
 
 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare 
dopo il 31/12/1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data 
di entrata in vigore della legge 09/10/1971, n.825 ,per i quali a norma di legge 
o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa della imposta generale 
sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.
 
 Art. 90
 Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
 1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo 
comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella 
legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio 
dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, 
e successive modificazioni;
 2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive 
modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato 
con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
 3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3277, e successive modificazioni;
 4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, 
di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
 5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del 
suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
 6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, 
sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive 
modificazioni;
 7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione 
non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, 
n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
 8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione 
non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di 
oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, 
convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
 9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale 
con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle 
materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, 
di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 
1956, n. 1386, e successive modificazioni;
 10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui 
al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 
1939, n. 214, e successive modificazioni;
 11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico 
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive 
modificazioni;
 12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di 
cui ai numeri precedenti;
 13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con 
decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
 14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti 
per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
 15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale 
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato 
con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché 
il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 
703, e successive modificazioni;
 16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
 17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, 
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
 18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui 
al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, 
n. 1034;
 19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 
1379, e successive modificazioni;
 20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
 2. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente 
al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
 
 Art. 91
 Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
 
 1. La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31/ 
07/1954, n.570 , e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella 
tabella allegata al Dpr 14/08/1954, n.676,e successive modificazioni, che vengono 
esportati, senza aver subito trasformazioni, fino al 30/06/1973, limitatamente 
alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31/12/1972, 
giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art.2217 del codice civile.
 
 2. La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art.2 della 
legge 21/07/1965, n.939 , compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito 
certificato dell'Ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31/12/1972. 
Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei 
limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato 
risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all'Intendenza 
di finanza entro il termine del 31/12/1973, prorogabile per giustificati motivi.
 
 3. Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, 
semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al 
comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere 
comprese nella detrazione prevista dall'art.83. Alla dichiarazione di detrazione 
eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di 
restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza 
dal diritto alla detrazione e lo obbligo di versare in unica soluzione le imposte 
già detratte.
 
 Art. 92
 Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
 
 1. La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione 
elettrica e sui surrogati del caffé, di cui ai nn.10) e 11) dell'art. 90, ha effetto 
anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 01/01/1973.
 
 2. Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà 
al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffé istituiti 
con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950,non ancora applicati dai 
fabbricanti ovvero giàapplicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il 
rimborso deve essere richiesto al competente Ufficio tecnico delle imposte di 
fabbricazione entro il termine del 10/01/1973, prorogabile per giustificati motivi.
 
 Art. 93
 Norme transitorie in materia di imposte di consumo
 
 1. Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 
gli Uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione 
dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente 
eseguita.
 
 2. La liquidazione dell'imposta si effettua:
 
 - per le parti dell'opera già ultimate, con l'applicazione di un'aliquota segue 
comma 2 fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, 
ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, 
secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art.35, lettera 
a), comma 2 e 3, del regolamento approvato con Rd 30/04/1936,n.1138;
 
 - per le parti non ultimate,applicando a ciascuna specie di materiali impiegati 
le rispettive aliquote.
 
 3. Per le autostrade costruite con il segue comma 3 sistema della concessione 
l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione dalla data del 01/01/1973 
èdeterminata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16/09/1960, 
n.1013 in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e 
il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.
 
 Art. 94
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.
 
 TABELLA A [*]
 
 Parte I [**]
 Prodotti agricoli e ittici
 [*] Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi 
doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
 [**] Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della 
tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano 
le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal 
decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.
 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, 
ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
 3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi 
e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali 
vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);
 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, 
salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 
- ex 02.06);
 6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, 
secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, 
secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
 8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio 
o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, 
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti 
dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
 9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01);
 10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
 12) miele naturale (v.d. 04.06);
 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, 
in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze 
(v.d. 06.01 - 06.02);
 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, 
foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per 
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati 
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo 
immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);
 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
 17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre 
simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati 
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
 18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. 
da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate 
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
 20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
 21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 
a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
 22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
 23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
 24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate 
(v.d. ex 12.04);
 25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. 
ex 12.08);
 26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
 27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente 
in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari 
e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);
 28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati 
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. 
ex 12.08);
 29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
 30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba 
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili 
prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
 31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né spaccati, 
né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
 32) alghe (v.d. ex 14.05);
 33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
 34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
 35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla 
aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 
- 22.04 - ex 22.05);
 36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di 
quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
 38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
 39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, 
escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
 40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);
 41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione 
degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
 42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, 
compresa la segatura (v.d. 44.01);
 44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);
 46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato 
o polverizzato (v.d. 45.01);
 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
 48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. 
ex 53.01 - 53.03);
 49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
 50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);
 51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);
 52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 
55.03);
 53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di 
canapa (v.d. ex 57.01);
 54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
 55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
 56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
 
 Parte II
 Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%
 
 1) abrogato
 2) abrogato
 3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, 
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri 
trattamenti previsti da leggi sanitarie;
 4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati 
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo 
immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, 
ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);
 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, 
anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 
08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, 
escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, 
sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 
ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02);
 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di 
avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. 
ex 11.01 - ex 11.02);
 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed 
altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. 
ex 10.06 e ex 11.02);
 12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi 
destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati 
(v.d. ex 12.01);
 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. 
ex 12.07);
 13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi 
quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. 
ex 15.07);
 14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri 
prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi 
dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, 
miele, uova o formaggio;
 16) pomodori pelati e conserve di pomodori; olive in salamoia (v.d. ex 20.02);
 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di 
altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, 
periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti 
e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi 
diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte 
geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi 
e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato 
dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione 
politica ;
 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati 
utili per la lotta biologica in agricoltura;
 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali 
e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura 
superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;
 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 
del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, 
in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, 
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta 
di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione 
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data 
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno 
o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame 
e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, 
purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni 
di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
 22) abrogato
 23) abrogato
 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, 
anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 
408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) 
e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi 
di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici 
del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;
 25) abrogato
 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), 
fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
 27) abrogato
 28) abrogato
 29) abrogato
 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti 
ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di 
protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai 
sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire 
nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);
 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo 
di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi 
simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte 
o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere 
b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli 
di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di 
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri 
cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione 
dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte 
o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari 
di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine 
per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori 
e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti 
medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri 
cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, 
ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui 
essi sono fiscalmente a carico ;
 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati 
ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
 34) abrogato
 35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria 
e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti 
e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione 
dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione 
libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;
 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle 
trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con 
esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente 
politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate 
ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), L. 14 aprile 1975, n. 103;
 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed 
interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle 
mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti 
di appalto o di apposite convenzioni;
 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici 
collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri 
edifici destinati a collettività;
 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione 
dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive 
modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di 
costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative 
edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali 
ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle 
costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
 40) abrogato
 41) abrogato
 41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza 
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli 
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati 
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di 
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione 
di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto 
la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione 
delle barriere architettoniche;
 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.
 
 Parte III
 Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%
 
 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, 
ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, 
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, 
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 
- ex 02.06);
 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, 
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, 
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 
- ex 02.06);
 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, 
refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, 
salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 
- 02.03);
 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali 
vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, 
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci 
freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione 
(v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
 8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, 
piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
 9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, 
secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, 
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati 
all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. 
ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal 
loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, 
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non 
sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste 
(v.d. ex 03.03);
 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o 
latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
 12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. 
ex 04.01 - ex 04.02);
 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati 
o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
 16) miele naturale (v.d. 04.06);
 17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli 
di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, 
loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
 19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, 
nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, 
in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, 
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, 
foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per 
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);
 21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma 
non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, 
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, 
anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 
07.06);
 22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate 
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
 24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03);
 25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo 
ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello 
zootecnico (v.d. ex 11.01);
 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, 
perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi 
diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta 
comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di 
radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate 
(v.d. 11.04 - 11.05);
 31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
 32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, 
esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa 
(v.d. 12.02);
 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate 
(v.d. ex 12.04);
 38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 
12.07);
 39) abrogato
 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube 
fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente 
nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);
 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba 
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili 
prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
 44) abrogato
 45) alghe (v.d. ex 14.05);
 46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri 
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi 
detti primo sugo , destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, 
non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale 
(v.d. ex 15.03);
 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione 
umana od animale (v.d. ex 15.04);
 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali 
greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);
 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli 
e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, 
anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale 
(v.d. ex 15.12);
 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
 53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
 54) abrogato
 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle 
di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; 
crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, 
preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati 
o colorati (v.d. ex 17.01);
 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 
sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche 
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione 
umana od animale (v.d. ex 17.02);
 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati 
o colorati (v.d. ex 17.03);
 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, 
pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, 
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
 63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni 
non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro 
comune (v.d. ex 18.06);
 65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi 
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di 
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso 
(v.d. 19.02);
 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: puffed-rice 
, corn-flakes e simili (v.d. 19.05);
 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche 
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido 
acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
 70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza 
aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o 
candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, 
anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 
ex 20.06);
 75) abrogato
 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; 
estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base 
di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
 77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, 
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 
21.04 - 21.05);
 79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
 80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), 
esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
 81) acqua, [acque minerali] (1) (v.d. ex 22.01);
 82) [birra]  (v.d. 22.03);
 83) abrogato
 84) abrogato
 85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);
 86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, 
non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione 
degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 
23.01);
 87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami 
della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della 
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi 
e residui simili (v.d. ex 23.03);
 88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, 
escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti 
oleosi (v.d. 23.04);
 89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione 
degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate 
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati 
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
 93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
 94) abrogato
 95) abrogato
 96) abrogato
 97) abrogato
 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, 
compresa la segatura (v.d. 44.01);
 99) abrogato
 100) abrogato
 101) abrogato
 102) abrogato
 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese 
estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; 
gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente 
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per 
generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza 
installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad 
eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate 
dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento 
in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie 
e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice 
con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, 
cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati 
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 
oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio 
naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli 
minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità 
(in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore 
al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati 
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
 105) abrogato
 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
 107) abrogato
 108) abrogato
 109) abrogato
 110) prodotti fitosanitari;
 111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
 112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
 113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione 
degli animali;
 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; 
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente 
essere dotate secondo la farmacopea ufficiale ;
 115) abrogato
 116) abrogato
 117) abrogato
 118) abrogato
 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 
6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni 
di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari 
;
 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti 
da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti 
e bevande ;
 122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia 
per uso domestico;
 123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, 
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività 
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque 
tenuti ;
 123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni 
a disposizione del pubblico;
 123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma 
codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata 
in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
 124) abrogato
 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese 
agricole singole o associate;
 126) abrogato
 127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 
1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito 
nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
 127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici 
di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista 
dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 
giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio 
liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; 
gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 
10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
 127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che 
li hanno costruiti per la vendita;
 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate 
in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 
22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre 
linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione 
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; 
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali 
e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 
19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della 
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione 
delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi 
alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 
127-quinquies);127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula 
di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, 
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle 
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle 
loro organizzazioni provinciali;
 127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, 
escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci 
da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga 
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel 
numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di 
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, 
ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese 
costruttrici;
 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi 
di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), 
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione 
degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso 
articolo;
 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi 
alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione 
degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso 
articolo;
 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati 
eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso 
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste 
dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali 
di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni 
di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; 
oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, 
n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
 
 TABELLA B
 
 Prodotti soggetti all'aliquota del 20 per cento
 a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; 
prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del 
prezzo;
 b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, 
mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, 
leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz, 
martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, 
scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
 c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla 
preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
 d) abrogata
 e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale 
o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata 
superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri 
cubici;
 f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri 
cubici;
 g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;
 h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente 
e dal Nord Africa.
 
 TABELLA C
 
 Spettacoli ed altre attività
 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed 
ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, 
anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica 
dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo 
di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni 
a gettone o a moneta o di apparecchature similari a gettone o a moneta; lezioni 
di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre 
e manifestazioni similari;
 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, 
operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi 
e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, 
rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze 
ed altre manifestazioni similari;
 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni 
circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche 
a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di 
reti via cavo o via satellite.
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