SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Testo unico sull'iva):
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno
1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Prestazioni di servizi
1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti
da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione,
deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale
ne sia la fonte.
2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle
relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili
e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze
e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto,
di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro
presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se
regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente
agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni
di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore,
ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni
di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria,
a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e
di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini
o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate
prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze
di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese
o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate
dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni
genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art.
2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art.
2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne
quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla
protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione
nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) abrogata
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo
comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli
spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito
di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio
e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti
del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso
fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale
.
Art. 4
Esercizio di imprese
1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135
e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché
l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione
di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita
per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative,
di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507
del codice civile e dalle società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici
e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità
giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole.
3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del
precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano
fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori
o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate
in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se
rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per
legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o
nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali.
5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni
caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua
e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione
di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali,
gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni
alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate
attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi
i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi ; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei
corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello
dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti
al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi
o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo
qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali
e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati
e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla
spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili
nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate
o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili
da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi
sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al
servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione
ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale,
il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero
quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti
o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di
partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza
strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo,
di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.
6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche
se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione
di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo
del quarto comma.
7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte
a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda
tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile
e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione
a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali
e di categoria.
9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui
all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano
anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 5
Esercizio di arti e professioni
1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da
parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni
senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in
forma associata delle attività stesse.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni
di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano
per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano
altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi
derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e
custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 6
Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione
se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano
beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano
beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni
periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art.
2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad
altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art.
2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita
a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da
cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento
del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo,
si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi
o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione
del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei
termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate
dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati
o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte
allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza,
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi,
salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni
di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene
esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
Art. 7
Territorialità dell'imposta
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica
italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle
acque italiane del lago di Lugano;
b) per Comunità o territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente
al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea
con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio
di Buesingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio
rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord.
2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se
hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati
al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso
ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati
nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri
nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni,
se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario
il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e
luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo
quello dell'ultimo punto di sbarco.
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché
quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati
o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti
del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede
legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
4. In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le
prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali
e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi,
ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili,
accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello
Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni
di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni
pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di
formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione,
di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie
e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni
di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni od operazioni e quelle inerenti
all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle
prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a
soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando
sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti
all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese
a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica
europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario
non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale,
ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione
e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della
Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati
o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori
esclusi a norma del primo comma lettera a) , ovvero da stabili organizzazioni
operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati
o residenti in Italia , si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati
o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti
fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi
a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano
utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi
la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati
all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o
a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio
dello Stato.
5. abrogato
6. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione,
le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali
o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e
9.
Art. 8
Cessioni all'esportazione
1. Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione
di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome
dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari
di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera
del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio
o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale,
o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero
su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R.
6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo
21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale
l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista
di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi
altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli
personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione
deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale
su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono
della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta.
2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento
dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti
che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro
dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi
fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono
avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati
nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti
della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei
loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli
acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti che intendono avvalersi della
facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne
comunicazione scritta al competente ufficio dell'I.V.A. entro il 31 gennaio ovvero
oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione,
indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il
31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per
un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio.
La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a
ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato
esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un
triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta,
dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento,
in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici
mesi precedenti] .
3. [I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei
registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun
mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti
senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti
dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro
il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto
analitico delle annotazioni del semestre] .
4. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento
del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per
cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma,
è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio
IVA competente per territorio.
5. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati
fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale
per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento
e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per
la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
Art. 8-bis
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo
8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione,
escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50 ;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello
Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano
prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli
stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni
di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento
e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo
ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi
alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio,
allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili
di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi
e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione
delle navi di cui alle lettere a) e b).
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo
comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli
acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività
propria dell'impresa.
Art. 9
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte
in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi
sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari,
cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente
n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei
noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai
trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché
ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di
spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia
e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi
siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari
di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi
dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione
o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio
di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio
degli Stati membri della Comunità economica europea;8) le manipolazioni usuali
eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente
importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad
essere esportati da o per conto del prestatore di servizio o del committente non
residente nel territorio dello Stato;
10) abrogato
11) il transito nei trafori internazionali;
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti
di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni
destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo
comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti
di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria
dell'impresa.
Art. 10
Operazioni esenti dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti,
la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e
di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti;
le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a
depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione
di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 , le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute
estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni
di copertura dei rischi di cambio ;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi
di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;
le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e
amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi
dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari
e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su
tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio
o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di
interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative
ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche
disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei
giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati
nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile
1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n.
315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta
delle giocate .
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare,
corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate
al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case
da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte
e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati
e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati
ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la
vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione
abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle
predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni
di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere,
compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni
poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto ;
10) abrogato
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati
in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di
quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento ovvero commerciano
oro da investimento , o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per
l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle
precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione.
Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro,
ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il
1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute
a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro
in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche,
anche se non comprese nel suddetto elenco ;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite
da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da
piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel
territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati,
effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) abrogato;
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e
case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari
e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche
di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione
e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni,
collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo
personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le
altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti
alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) abrogato;
26) abrogato;
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) abrogato
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico,
da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità
di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della
legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza
il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli
19, 19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima,
dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione
ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna .
Art. 11
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo
di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti
obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza
delle quali sono effettuate.
2. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore
del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite
dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato
a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
Art. 12
Cessioni e prestazioni accessorie
1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura
di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente
all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base
imponibile.
Art. 13
Base imponibile
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore
secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione
e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti
da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della
pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario
al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita
pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma
dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito
dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio
ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo
2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere
precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni
di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal
soggetto passivo per la prestazione dei servizi;
d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni
e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione,
dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale
all'atto della temporanea importazione.
3. Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell'articolo
19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa
al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la
riduzione prevista nella disposizione stessa.
4. abrogato
Art. 14
Determinazione della base imponibile
1. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e
le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio
del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio
del giorno antecedente più prossimo.
2. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente
sono computati secondo il loro valore normale.
3. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e
nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
4. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile,
ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle
tariffe professionali e ai listini di borsa.
Art. 15
Esclusioni dal computo della base imponibile
1. Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o
altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità
alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta
ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per
conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente
pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate
al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità
nell'esecuzione del contratto.
Art. 16
Aliquote dell'imposta
1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile
dell'operazione.
2. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per
oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo il disposto
dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento (ora venti per cento) per quelle che
hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.
3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e
simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica
con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti,
dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
4. abrogato
Art. 17
Soggetti passivi
1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per
tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
2. Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti
di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere
adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art.
53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti
dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere
comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai
sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati,
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma
del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
3. In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli
obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi
relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti
residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti
dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio
di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle
operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da
soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori
esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo.
4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni
effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti
residenti all'estero.
5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento
di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro
e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta
nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta,
con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione
della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel
registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento
al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche
nel registro di cui all'articolo 25 .
Art. 18
Rivalsa
1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile
deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al
committente.
2. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il
prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è
emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito
della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.
3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo
comma, primo periodo, dell'articolo 3.
4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772
del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla
generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale
stabilito nell'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
Art. 19
Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo
17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta
o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione
ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e
può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo
il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione
di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si ap- plica se le operazioni ivi indicate
sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge,
ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate
nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono
oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento ;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai
commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni relative
a particolari settori .
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta
la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare
indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei
beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la
quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per
fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che
conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta
in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare
è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis.
Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione
della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad
una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla
fine dell'anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la
limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari,
di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni
di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro
da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso
l'oro da investimento .
Art. 19-bis
Percentuale di detrazione
1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata
in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione,
effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti
effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene
conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo
36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere
a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del
soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni
esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando
la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente
per effettuare queste ultime operazioni.
Art. 19-bis1
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli
di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e
dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati
nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi
componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli
e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella
B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione
salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti
destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto
è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria,
di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa
in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti
dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone
ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali
o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione
nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti
di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto
di merci da parte delle imprese di autotrasporto ;
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza,
come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila ;
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati,
o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla
locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per
le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata
la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno
luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5,
e dell'articolo 19-bis.
Art. 19-bis2
Rettifica della detrazione
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi
è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi
sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene
conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto
al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta
quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione
dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta
in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente
ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della
loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché
alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione
superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione
operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.
Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono
con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta
l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva
di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La
rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione
non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso
criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione
annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo
unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque
per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica,
la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti
al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale
di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma
l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa
alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione,
di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi
a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata
o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto
cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire
ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono
intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni
di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica
è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree
medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole
unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi
di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata
sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo,
o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo
dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e
la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile
alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella
dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano,
sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
Art. 19-ter
Detrazione per gli enti non commerciali
1. Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione,
a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche
ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti
nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
2. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia
gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente
nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale
è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale
o agricola.
3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività
principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando
la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per
le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la
contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con
l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria
a norma di legge o di statuto.
4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici
di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club
d'Italia e agli automobile clubs.
Art. 20
Volume d'affari
1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate
o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli
23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare
il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati
nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma
dell'articolo 36 del presente decreto.
2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione,
ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli
artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma
dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma
dell'articolo 27.
Titolo II
Obblighi dei contribuenti
Art. 21
Fatturazione delle operazioni
1. Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto
della sua consegna o spedizione all'altra parte.
2. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere
le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti
fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione
per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se
non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni
inferiori.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni
o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di
cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota
applicabile.
4. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua
la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata
a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra
parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento
di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto
del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del
mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione
della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una
sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse
parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate
esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro
il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente
alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione
dei predetti documenti.
5. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa,
in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta
a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del
secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli
articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione
dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione
non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma
.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura
i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura
superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o
corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità
non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Art. 22
Commercio al minuto e attività assimilate
1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente
non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in
locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi
di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti
al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri
servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8),
9), 16) e 22) dell'art. 10 .
2. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con
decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato
tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione
e degli adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della
fattura sono obbligati a richiederla.
Art. 23
Registrazione delle fatture
1. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine
della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono
essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna
o spedizione dei beni.
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni
e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del
servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente
o del prestatore.
3. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati,
in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma
dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il
titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
4. abrogato
5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono
essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato
e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito
decreto ministeriale.
Art. 24
Registrazione dei corrispettivi
1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo
di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale
dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto
secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle
operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere
eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro
il giorno non festivo successivo.
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere
computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel
terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente
la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei
corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote
e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione
delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo
diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di
prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono
l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze.
Art. 25
Registrazione degli acquisti
01 Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo
17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica,
ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione
della relativa imposta .
1. abrogato
2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si
tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
3. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto
comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta,
il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
4. abrogato
5. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative
a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie
di viaggi, quale ne sia l'importo.
Art. 26
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione
al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della
fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile
di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi
motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o
se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già
registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
3. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso
di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi
indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono
essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze
della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art.
21.
4. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli
articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e
33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento
nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione
nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti,
nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione
di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione
di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in
rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro
di cui all'articolo 25.
Art. 27
Liquidazioni e versamenti mensili
1. abrogato
2. abrogato
3. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo
importo è computato in detrazione nel mese successivo.
4. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo
22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo
a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente
ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento
per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per
quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle
soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette
all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi
di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa
alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per
104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove
per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta
è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando
il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.
5. abrogato
Art. 28
Dichiarazione annuale
Abrogato
Art. 29
Elenchi dei clienti e dei fornitori
Abrogato
Art. 30
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
1. [La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione
annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27
deve essere versata in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero
entro il termine previsto per il pa- gamento delle somme dovute in base alla dichiarazione
unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura
dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta
data] .
2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al
n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore
a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello
stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza
in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo
25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e
comunque in caso di cessazione di attività.
3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza
detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione
della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione
di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni
effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma ;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9
per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte
le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto
dell'articolo 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.
4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può
chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili;
in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore
al minore degli importi delle predette eccedenze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito
allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi
dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
6. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni
del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili
per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.
Art. 30-bis
Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
Abrogato
Art. 31
Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
Abrogato
Art. 32
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero
di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono
adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e
23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia . Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti
dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile
il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività
esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21,
secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura
agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente
ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche
del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori
dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 33
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti
1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari
non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare,
dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro
il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà
essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero
entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione
unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura
dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta
data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi
resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente
a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare
devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa
apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto
a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca
deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno
in corso].
Art. 34
Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata
tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo
19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare
imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite,
per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie
dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate
dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice
civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura,
di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei,
nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che
effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea
concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute
ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai
soci, associati o partecipanti, nello sta- to originario o previa manipolazione
o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione
o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti
in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si
rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci,
associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero
entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare
nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata
di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata
in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da
parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale
di cui al pre- sente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti,
acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano
altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui
conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire
del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli
e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta
assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo
dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime
speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni
di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso
dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei
soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle
lettere b) e c) del com- ma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari
superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati
nel comma 1 il cui ac- quisto derivi da atto non assoggettato ad imposta.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni
imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente
e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione
an- nuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli
acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente
utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle
operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi
da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta
e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale,
fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali
a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con
le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta,
determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo
25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei
comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento
abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni
come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di
esonero sta- bilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire.
I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire,
costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta
e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture
ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento
annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto
del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente
comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo
a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero
di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato
il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono
rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo
del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro
il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione .
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli
altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita,
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto
del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di
emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori
agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura
ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti
ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi
consorzi.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati
ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie
degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante
l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per
analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte
nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati
alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate
.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui
al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno
precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto
dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano
stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non
sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per
un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità
di attuazione del presente articolo.
Art. 35
Inizio, variazione e cessazione di attività
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in
conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato
nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle
deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
2. Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:
1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la
residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione,
ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al
n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata
anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi
e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri,
le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o
di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio
fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata
anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data
della variazione.
4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione
di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data
di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le
quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione
deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da
determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art.
6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione,
se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli
articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare
a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.
Art. 35-bis
Eredi del contribuente
1. Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate
dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi
termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del
contribuente, entro i sei mesi da tale data.
2. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni
effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.
Art. 36
Esercizio di più attività
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica
unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume
di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta
si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti
o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo
volume d'affari.
3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa
impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione
separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella
dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art.
19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed
è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa
ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino
a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso
di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al
termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca
deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno
in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che
effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato
a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione
a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri
fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di
attività.
4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni
e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di
commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad
esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché
per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo
e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 74, sesto comma,
per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente
e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater .
5. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata
attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma
dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta
relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte
imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività
soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio
ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale,
nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate
si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro
valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite
nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto
di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta
non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo
di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio.
Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile
per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in
apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere
presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite
nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt.
27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto
delle eccedenze detraibili.
Art. 36-bis
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato
dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni
esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11),
18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione
delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli
acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo
di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre
dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni
e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori
, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle
operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a
quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno
in corso.
Art. 37
Presentazione delle dichiarazioni
Abrogato
Art. 38
Esecuzione dei versamenti
1. I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una
delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D.
26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata
presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello
Stato.
2. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante
l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha
ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente
entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio
per il delegante.
3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio del- l'attestazione, nonché le
modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto,
per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i
relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro.
4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti
direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante
assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri
titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante
assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo
posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale
del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute
negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827.
Art. 38-bis
Esecuzione dei rimborsi
1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede
di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per
una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento,
cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse
rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa
commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie
di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti
dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria,
dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia
può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo
o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di
integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione
nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante
deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di
cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne
anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità
della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi
i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10
milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna,
quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere
richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con
decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito,
a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in
tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione,
che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con
le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli
interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa.
I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza,
anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite
dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
dai relativi regolamenti di attuazione.
[2] Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori
all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di
cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi
di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni
di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare
complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto .
3. Quando sia stato constatato nel relativo pe- riodo di imposta uno dei reati
di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi
prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente
emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede
il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati
delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini
della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è
autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi
può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro
sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità
ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno
e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi
alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità
relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento
dei fondi tra i vari uffici.
6. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento
il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che
in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli
interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti
la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo.
7. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti,
senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono
le seguenti condizioni:
a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti
l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun an- no,
una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza
di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni
di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni
di lire ma non su- perano un miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire,
se gli importi di- chiarati superano un miliardo di lire;
c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo
patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato,
di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività
esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni
di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di
capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta,
azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento
del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
8. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per
cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio
precedente.
Art. 38-ter
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
1. I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica
europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato
ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato
in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni
in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni
accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate
all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi
inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art.
19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di
importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo
ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente,
sempreché di importo non inferiore a venticinque euro.
2. La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche
agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla
Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti
e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.
3. Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis,
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso
di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito
provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al
primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo
a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il
periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti
e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio,
entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro
volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende
ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita
la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
6. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi,
le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni
relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi.
Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla
presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra
i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti
possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.
7. L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto,
con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione
dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,
di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima
determinazione degli ammontari di riferimento.
Art. 38-quater
Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità
europea
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,
superiore a lire 300 mila destinati al- l'uso personale o familiare, da trasportarsi
nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono
essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a
condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano
trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere
restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità,
entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di
mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione
a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto
termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso
della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta
pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità
entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente
l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo
a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente
il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente
variazione nel registro di cui all'articolo 25.
Art. 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art.
32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile,
in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere
tenuti a norma dell'articolo 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura
possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o
dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio
che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili
o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate
dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura
un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24
e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati,
per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette
doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati
a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 40
Ufficio competente
1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile
organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente
l'ufficio provinciale di Roma.
2. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello
indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano
pervenuti all'ufficio competente.
Titolo III
Sanzioni
Art. 41
Violazioni dell'obbligo di fatturazione
Abrogato
Art. 42
Violazioni dell'obbligo di registrazione
Abrogato
Art. 43
Violazioni dell'obbligo di dichiarazione
Abrogato
Art. 44
Violazione dell'obbligo di versamento
Abrogato
Art. 45
Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli
elenchi
Abrogato
Art. 46
Violazioni relative alle esportazioni
Abrogato
Art. 47
Altre violazioni
Abrogato
Art. 48
Circostanze attenuanti ed esimenti
Abrogato
Art. 49
Determinazione delle pene pecuniarie
Abrogato
Art. 50
Sanzioni penali
Abrogato
Titolo IV
Accertamento e riscossione
Art. 51
Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
1.Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate
e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte
dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti
dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle
soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le
violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate
e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati
sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze
che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.
2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art.
52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone
il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti
e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione,
o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti
nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la
cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma.
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche
e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra
che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati
all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate
a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito
a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti
e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica,
documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi
ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero
attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,
la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente
o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie
attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare
del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni
sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si
applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto
del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per
quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta
del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo
1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate
ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti
ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente
l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale,
con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero,
in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta.
Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse
ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante
di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con
i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai
servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali
fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione
di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate
da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi
conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità
- con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale
di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve
essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che
ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere
inviata al titolare dell'ufficio procedente.
3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un
termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non
inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di
trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati
motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Art. 51-bis
Richiesta di documenti da parte degli Uffici IVA
Abrogato
Art. 52
Accessi, ispezioni e verifiche
1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati
dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività
commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento
dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli
impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione
che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia
per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere
eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in
caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo
di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica
o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili,
ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente
ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo
103 del codice di procedura penale.
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture
che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento
in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche
la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni
e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta
e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o
da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile
riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri
non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne
eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria
firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di
verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli
e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso
nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici
e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti
fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si
trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi
recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione
non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non
esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto
comma.
11. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso
di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni
e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente
i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione
postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti
la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e
non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie,
allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti
nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale.
Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 53
Presunzioni di cessione e di acquisto
Art. 1 (Presunzione di cessione)
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano
nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei
suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali,
succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto
nella disponibilità dell'impresa.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza
di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione
o di altro titolo non traslativo della proprietà.
3. La disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché delle
dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e
dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese,
alla camera di commercio o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione
di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonché da altro
documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi
su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata
registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto
il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in
relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero
da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di
data anteriore al passaggio dei beni.
L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio
IVA è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio
di beni.
5. La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta
in via alternativa:
a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito
registro tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'ufficio del registro,
dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale
del trasferimento;
b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa
causale, o con altro valido documento di trasferimento;
c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno
dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità
dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni
medesimi e la causale del trasferimento.
Art. 2 (Non operatività della presunzione di cessione)
1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le fattispecie indicate
nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione
della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei
beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei
beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici
almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare
del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti
dalla volontà del soggetto è provata:
a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in
mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità
e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo di acquisto,
del relativo ammontare complessivo;
b) da comunicazione scritta redatta secondo le disposizioni di cui al comma 2,
lettera a), entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più
modesto valore economico è provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera
a), nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in
cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione,
la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del
prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore
residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni
stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta
da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza
o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni,
ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati
non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione
devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura,
qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,
n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di
operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura
di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei
beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni
stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto
in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei
beni ceduti.
Art. 3 (Presunzione di acquisto)
1. I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie
operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti
in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo
1, nei modi ivi indicati.
2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo 1, comma
1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche
previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall'articolo 1, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente
numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza,
la presunzione può essere superata da un'apposita annotazione nel libro giornale
o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto
e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto,
contenente l'indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità
dei beni e la data di ricezione degli stessi.
Art. 4 (Operatività delle presunzioni)
1. Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione
fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.
2. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze
delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle
rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il
periodo d'imposta oggetto del controllo.
Art. 5 (Norma finale)
1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede:
a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali
naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al presente
decreto;
b) ad approvare, anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria, il modello di comunicazione di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), e comma 4, lettera a).
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono
sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni
altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente
regolamento.
Art. 54
Rettifica delle dichiarazioni
1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione
annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta
inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore
a quella spettante.
2. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto
di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui
agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata
mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati
nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza,
esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e
notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e
le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni
semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
3. L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza
delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione,
risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari
e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.
4. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere,
prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale,
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli
27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 60, sesto comma.
5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni
effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici
oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono
di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o
di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor
credito spettante.
6. abrogato
7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero
da persona di famiglia o addetto alla casa.
8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi
se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto
o in parte.
Art. 54-bis
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,
entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno
successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni
presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle
eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti
dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera
a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente,
nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati
ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
Art. 55
Accertamento induttivo
1. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare
imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio
e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal
contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni
e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art.
52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque
sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture
contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile
e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali
registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le
fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una
parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate
ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose
e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.
3. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento
induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza
del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33.
Art. 56
Notificazione e motivazione degli accertamenti
1. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante
avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte
sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto o dai messi comunali.
2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati
specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte
indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per
le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati
i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a
pena di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote
e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili
le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.
4. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art.
55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per
la riscossione dell'imposta.
Art. 57
Termine per gli accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art.
54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta
di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un
periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni
in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di
un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data
di consegna.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche
e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione
di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto.
Art. 58
Irrogazione delle sanzioni
Abrogato
Art. 59
Ricorsi
1. Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento
e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario.
2. La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione
deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Art. 60
Pagamento delle imposte accertate
1. L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di accertamento o di rettifica.
2. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta
o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito
nel primo comma;
2) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare accertato dalla commissione
tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma
del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio;
3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione
tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione
fatta dall'ufficio;
4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della
commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni
dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.
3. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi
calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si
riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio
e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi
alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a
decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
4. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4)
del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto
al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione
o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente.
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato
nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.
5. I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art.
38.
6. 'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente
nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa
di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la
maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o
di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio,
prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa
pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute
devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo
38, quarto comma.
7. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta
pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari
dei beni o dei committenti dei servizi.
Art. 61
Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse
1. Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art.
38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento
con il quale sono state irrogate.
2. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio
indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla
notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.
Art. 62
Riscossione coattiva e privilegi
1. Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie
e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni
sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal
pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta,
ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
2. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente
non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni
degli articoli da 5 a 29 e 31 del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute
ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore
con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile.
In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori
chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente
non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
5. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente
ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli
2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente
indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice civile.
6. Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee
in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle
norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici doganali
quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti
non connessi ad operazioni doganali.
7. Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli
uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della
mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di
imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal
secondo comma del citato articolo 346-quinquies.
Art. 63
Collaborazione della guardia di finanza
1. La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento
della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo
di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà
di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli
uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo
329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti,
dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze
di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria .
2. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
3. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente
tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il
comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione
di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
Art. 64
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
1. Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle
violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti
uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità
e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
2. Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle
imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici
stessi.
Art. 65
Obblighi dell'amministrazione finanziaria
1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni
necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 66
Segreto d'ufficio
1. Gli impiegati della amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della
guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati
e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio
dei poteri previsti dal presente decreto.
2. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte
dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della
Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva
numero 79/1070/CEE 6 dicembre 1979.
Art. 66-bis
Pubblicazione degli elenchi di contribuenti
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di
contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto
a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi
nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale
e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo
a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre
un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti
sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica,
anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
2. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente
per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo
dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.
Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della
consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla
loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono
dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648.
3. abrogato
4. Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi
dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
e di quelli che li hanno ottenuti.
Titolo V
Importazioni
Art. 67
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti
nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi
nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica
in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai
territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo
comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento
dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato
membro della Comunità economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b),
del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad
essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità
economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte
Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) abrogata
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico
di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.
Art. 68
Importazioni non soggette all'imposta
1. Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8, nell'art.
8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi
di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite
nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati
;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta
o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro
da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché
i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione ;
c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo
74, concernente disposizioni relative a particolari settori ;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto
che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) abrogata
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute
o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai
sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'articolo
2.
Art. 69
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore
dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo
di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento
di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.
Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie,
concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni
in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto
nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo
dell'ultima cessione.
2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera c), per i beni
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista
negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano,
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati
dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se
lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.
Art. 70
Applicazione dell'imposta
1. L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per
ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni,
le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera
c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni
richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti
consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo
che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.
3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio
postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni
ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta
a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità
economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova
che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta
nello Stato membro di destinazione.
5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio
dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in
base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di
cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento
al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23
o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25
.
Titolo VI
Disposizioni varie
Art. 71
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
1. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante
trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano,
comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella
convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica
di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente
con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato
della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica
di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione
nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
a norma del terzo comma dell'art. 17.
3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta
sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto
Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo
modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
Art. 72
Trattati e accordi internazionali
1. Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente
alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto.
2. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni
e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale
tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono
analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali
ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico,
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione
della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto
trattato;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca
e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi
della partecipazione della Comunità stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti
indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati
nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per
le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere
sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire
cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per
le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti
di accisa.
Art. 73
Modalità e termini speciali
1. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità
ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o
per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo
di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e
di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non
restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il
cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione
della operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative
a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le
quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi
di cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti
che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le
operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni
stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni
periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
2. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le
formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta,
la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti
previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali
.
3. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative
modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente
o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti
di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate,
al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente
o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio
fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità
delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote
sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente.
Art. 73-bis
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
1. Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti
appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti
in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi
per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi
del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da
chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione.
Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al
n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla L. 26 novembre
1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione
merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di
sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n.
2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo
attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche,
le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature,
del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere
altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute
nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci
viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.
3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere
estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali,
diversi dagli indumenti.
4. abrogato
5. abrogato
Art. 74
Disposizioni relative a particolari settori
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle
consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti
del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle
norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per
i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono
i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono
i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici
ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani,
periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto
e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta
si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al
primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani,
i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto,
anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta
per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento
del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno
dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali,
l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste
dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli
che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi
quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35,
presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico,
nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione,
fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione
ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti
di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività
di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi
veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) abrogata
2. Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate
per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui
al terzo comma dell'art. 2.
3. Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti
saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità,
frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze,
ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa
agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione
e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti
impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori
iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti
trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo
73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni
di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate
nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine
di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più
operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo
23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti
autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo
a quello di emissione.
5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per
il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna
del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore
può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione
di interessi.
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta
si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed
è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di
cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse
nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,
comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica
con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un
decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per
le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e
per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione
e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si
applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole
imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al
proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle
entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è
comunque vincolante per un quinquennio .
7. abrogato
8. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri,
di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti
beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o
sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta,
fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione
contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili.
9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati
di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune
vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella)
(v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.21) .
10. Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati,
sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare
delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede
fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire .
11. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati
dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai
sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti
e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione
delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio
dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione.
I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita
se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno
precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone
preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto
anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma,
pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare
di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che
effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di
cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti
dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di
sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo .
abrogato
[13] Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese
le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
Art. 74-bis
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa
1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione,
sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti
dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o
all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal
presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere
eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere
emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo
se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
3. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi
previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore a lire cinquecento milioni .
Art. 74-ter
Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione
di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi
servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo
tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio
e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma
1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi
sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi
a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente
intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione
del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore
i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in
nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti
e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo
del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra
il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio
e turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni
di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati
pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia,
l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma
5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della
Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio
ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo
21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo
il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno
se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura
può essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una
fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario,
da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo,
inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo
periodo, dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo
23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente articolo.
Art. 74-quater
Disposizioni per le attività spettacolistiche
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto,
incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si
considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni,
ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è
dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione
dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi
misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della
disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni
e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in
cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica.
Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica,
la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo
delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso
possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche
da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche
tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale,
deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono
le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno
solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta
milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità
dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive
dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro
che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed
è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai
soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo
17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle
entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento
delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei
titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire
e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica
secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici
stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le
norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà
di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al
possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato
al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze
sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni
spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario
di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria.
Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso
decreto n. 640 del 1972.
Art. 75
Norme applicabili
1. Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale
e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3
gennaio 1926, n. 63, convertito nella L. 24 maggio 1926, n. 898, e successive
modificazioni.
2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori,
con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il
quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 76
Istituzione e decorrenza dell'imposta
1. L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
2. L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972
e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva
è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
Art. 77
Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale
sulla entrata
1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31/12/
1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore
del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare
l'Iva anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata
all'imposta generale sulle entrate. In questo caso l'imposta generale sull'entrata
è ammessa in detrazione, a norma degli Artt.19 ,27 e 28 ,per la determinazione
dell'Iva dovuta dal cessionario al committente.
2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31/12/1972, in relazione alle quali
l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una
volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa
è ammessa in detrazione dall'Iva dovuta dal cedente.
Art. 78
Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e
prodotti tessili
1. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni
in vigore alla data del 31 12/1972 sono esenti dall'Ige e dall'imposta prevista
nel comma 1 dell'art.17 , Rdl 09/01/1940, n.2, convertito, con modificazioni,
nella legge 19/06/1940, n.762, l'aliquota dell'Iva è ridotta al 4%.
2. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'Ige
e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o
condensata non superiore al 3%, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del
4%.
3. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12/
08/1957, n.757 e successive modificazioni, le aliquote dell'Iva sono ridotte al
9%.
Art. 79
Applicazione dell'imposta nel settore edilizio
Abrogato
Art. 80
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art.9,
n.6) o del sesto comma dell'art.15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ,non sono
considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta
generale sulla entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data
del 31 dicembre 1972.
Art. 81
Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
1. I contribuenti che hanno intrapreso lo esercizio dell'impresa, arte o professione
o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi
di cui al secondo comma dell'art.35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare
a norma degli artt.27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto
comma dell'art.43.
2. Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli artt.31, 32 comma 3, 33 comma
2, e 34 comma 4, il volume d'affari nell'anno 1972 è costituito:
a) per le attività già soggette alla imposta generale sull'entrata nei modi e
nei termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle
fatture emesse;
b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione
di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie
e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle
fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del 50%;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati
alle ritenute d'acconto di cui al comma 2 e alla lettera b) del comma 3 dell'art.128
del TU delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e
di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate
non tributarie, dell'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle
lettere l), p), q), r) e t) dell'art.8 Rdl 09/01/1940, n.2, convertito nella
legge 19/06/1940, n.762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili,
per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'art.5 e al comma 1 dell'art.6 della legge 16/12/1959, n.1070
, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo,
dall'ammontare desumibile delle risultanze contabili e da ogni altro elemento
probatorio.
Art. 82
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti
1. I contribuenti di cui all'art.4 del presente decreto, che esercitano attività
commerciali o agricole di cui agli artt.2195 e 2135 del codice civile, possono
detrarre dall'Iva l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta
prevista nel comma1 dell'art.17 del Rdl 09/01/1940, n.2, convertito, con modificazioni,
nella legge 19/06/1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o
ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni
di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di
beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo
dal 01/07/1971 al 25/05/1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni
destinate all'esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili
di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli
impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta,
sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa
trasformazione o incorporazione.
2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti,le importazioni e le
relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali
acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti
alla data del 25/05/1972.
3. Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquistati mediante permute e contratti di appalto
d'opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del
commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli
acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l'acquirente non è in possesso
della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non
sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo
complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del 15%;
c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art.77, dell'imposta
generale sull'entrata assolta; d) nei casi di cessioni di aziende o complessi
aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18/ 03/1965, n.170 e successive
modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto,
l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione
della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del
pagamento;
f) le importazioni,anche se relative a a beni già temporaneamente importati, si
considerano effettuate alla data d'accettazione in dogana della dichiarazione
di importazione definitiva.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari,
ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo Stato estero
per i beni consegnati prima del 26/05/1972 alle imprese per conto delle quali
hanno agito.
Art. 83
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte
1. I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione
di beni o servizi, di cui all'art. 2195 , n.1) del codice civile, o attività agricole
di cui all'art.2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono
detrarre dall'Iva, nella misura stabilita dal comma 2 del presente articolo, la
imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel comma 1 dell'art. 17 del
Rdl 09/01/1940, n.2, convertito con modificazioni nella legge 19/06/1940, n.762,
e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titoli di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti
relativi all'attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni commesse
a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa
impresa, effettuati nel periodo dal 01/09/1971 al 25/05/1972. Per i beni soggetti
a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina
applicando l'aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture
d'acquisto o dalle bollette di importazione, decurtato della imposta che vi è
eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle
B e C allegate alla legge 12/08/1957, n. 757 ,e successive modificazioni, l'imposta
detraibile, anche se la detrazione sia stata già operata, è determinata applicando
allo ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31/ 07/1954,
n.570 ,e successive modificazioni;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato
originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico,
effettuati nel periodo indicato al n.1).
2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le
lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali
e può essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantità dei beni, distinti per gruppi merceologici,
che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora
posseduti alla data del 25/05/1972, nello stato originario ovvero trasformati
o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti
quelli acquistati o importati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita
anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'Iva;
b) o nella misura forfetaria del 25% dall'ammontare globale dell imprese relative
alle operazioni di cui al n.1) del comma 1 e del 7,50% dello ammontare di quelle
relative alle operazioni di cui al n.2). L'applicazione della detrazione in misura
forfetaria non è ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali d'imposizione
una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione di cui al n.1) del comma
1 a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data
del 15/05/1972.
3. La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con riferimento
agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attività
esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano
attività intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art.2195 n.2 del
codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del comma 2 è però ridotta
al 10% per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5% per quelli
che esercitano il commercio all'ingrosso e al 7,50% per quelli che esercitano
promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.
4. Le disposizioni del comma 3 e 4 dello art.82 valgono anche agli effetti del
presente articolo.
Art. 84
Dichiarazione di detrazione
1. Ai fini delle detrazioni previste negli artt.82 e 83 deve essere presentata
al competente ufficio dell'Iva, entro il termine perentorio del 31/12/ 1973, una
dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni
stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante
legale o negoziale.
2. Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono
le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo
di cui al comma 2 dell'art.26 del Rdl 09/01/1940, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 19/06/1940, n.762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati
la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art.26, la quantità
dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte
e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente
o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o corrispettivo,
e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa
il valore in base al quale è stata liquidata l'imposta.
3. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti,
di cui all'art.82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture
e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare
un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti
dopo il 30/06/1971, posseduti alla data del 25/05/1972, distinguendo quelli acquistati
o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione,
per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonché dei
servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
4. I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella
misura di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione
ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con la indicazione, per ciascun
gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun
gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più recente fino
a concorrenza della quantità di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'art.83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si
riferiscono i documenti di cui al n.1):
a) le quantità di beni che dallo inventario risultano esistenti nello stato originario;
b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti e
prodotti finiti risultanti dall'inventario;
c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità
complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione
e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e
c);
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base
alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti dall'inventario.
Art. 85
Applicazione delle detrazioni
1. L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione
presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente,
nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno
dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui èstata presentata
la dichiarazione stessa.
2. La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il 50% dello importo
da versare.
3. Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun
mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo,
fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente
dal detto limite, l'importo da versare a norma del comma 1 dell'art.30 per l'anno
in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello
in cui èstata presentata la dichiarazione di detrazione.
4. Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
30 e dell'art.38.
Art. 86
Sanzioni per indebita detrazione
1. Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo
a quelle spettanti secondo gli artt.82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da
una a due volte la somma indebitamente detratta, salva l'applicazione della sanzione
prevista nel comma 4 dell'art.50 se l'indebita detrazione sia dipesa dall'indicazione
di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari
e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso
articolo se ne ricorrano i presupposti.
2. Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante
legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
Art. 87
Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
1. I contribuenti, compresi quelli indicati nel comma 3 dell'art.4, che esercitano
attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili
naturali, artificiali, sintetiche di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono
detrarre dall'Iva l'ammontare dell'imposta e sovraimposta di fabbricazione già
assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data
del 31/12/1972.
2. Per ottenere la detrazione gli interessi devono presentare all'ufficio dell'Iva
e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10/01/1973,
prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di
nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
la indicazione dell'ammontare della imposta detraibile e delle quantità di filati,
tessuti e manufatti posseduti alla data del 31/12/1972, distinti per titolo e
qualità.
3. Si applicano le disposizioni degli artt.85 e 86.
4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti
per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei Dl 07/10/1965,
n.1118 e 02/07/1969, n.319 ,convertiti con modificazioni nelle leggi 04/12/1965,
n.1309 e 01/08/1969, n.478, e successive modificazioni.
Art. 88
Validità di precedenti autorizzazioni
1. Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata,
restano valide agli affetti delle registrazioni previste dal presente decreto
fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti
che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti
dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni
mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni
di cui al settimo comma dell'art. 27, ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n.
3) dell'art. 31.
2. Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal
Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla distinta
numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze, alla
conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e
alla osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui all'art. 53.
Art. 89
Revisione dei prezzi per i contratti in corso
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare
dopo il 31/12/1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge 09/10/1971, n.825 ,per i quali a norma di legge
o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa della imposta generale
sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.
Art. 90
Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo
comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella
legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio
dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570,
e successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive
modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato
con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi,
di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del
suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali,
sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive
modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione
non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953,
n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione
non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di
oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080,
convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale
con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle
materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi,
di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre
1956, n. 1386, e successive modificazioni;
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui
al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio
1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di
cui ai numeri precedenti;
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con
decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti
per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato
con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché
il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n.
703, e successive modificazioni;
16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno,
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui
al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970,
n. 1034;
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n.
1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
2. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente
al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
Art. 91
Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
1. La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31/
07/1954, n.570 , e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella
tabella allegata al Dpr 14/08/1954, n.676,e successive modificazioni, che vengono
esportati, senza aver subito trasformazioni, fino al 30/06/1973, limitatamente
alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31/12/1972,
giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art.2217 del codice civile.
2. La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art.2 della
legge 21/07/1965, n.939 , compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito
certificato dell'Ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31/12/1972.
Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei
limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato
risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all'Intendenza
di finanza entro il termine del 31/12/1973, prorogabile per giustificati motivi.
3. Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime,
semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al
comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere
comprese nella detrazione prevista dall'art.83. Alla dichiarazione di detrazione
eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di
restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza
dal diritto alla detrazione e lo obbligo di versare in unica soluzione le imposte
già detratte.
Art. 92
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
1. La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica e sui surrogati del caffé, di cui ai nn.10) e 11) dell'art. 90, ha effetto
anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 01/01/1973.
2. Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà
al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffé istituiti
con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950,non ancora applicati dai
fabbricanti ovvero giàapplicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il
rimborso deve essere richiesto al competente Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione entro il termine del 10/01/1973, prorogabile per giustificati motivi.
Art. 93
Norme transitorie in materia di imposte di consumo
1. Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973
gli Uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione
dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente
eseguita.
2. La liquidazione dell'imposta si effettua:
- per le parti dell'opera già ultimate, con l'applicazione di un'aliquota segue
comma 2 fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno,
ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano,
secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art.35, lettera
a), comma 2 e 3, del regolamento approvato con Rd 30/04/1936,n.1138;
- per le parti non ultimate,applicando a ciascuna specie di materiali impiegati
le rispettive aliquote.
3. Per le autostrade costruite con il segue comma 3 sistema della concessione
l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione dalla data del 01/01/1973
èdeterminata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16/09/1960,
n.1013 in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e
il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.
Art. 94
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.
TABELLA A [*]
Parte I [**]
Prodotti agricoli e ittici
[*] Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi
doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
[**] Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della
tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano
le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal
decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina,
ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi
e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate,
salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04
- ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia,
secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia,
secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio
o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia,
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti
dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo,
in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
(v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami,
foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo
immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre
simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d.
da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01
a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate
(v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d.
ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente
in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari
e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d.
ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili
prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né spaccati,
né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla
aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07
- 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di
quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione
degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno,
compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato
o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d.
ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 -
55.03);
53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di
canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%
1) abrogato
2) abrogato
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare,
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo
immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette,
ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta,
anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a
08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo,
escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola,
sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02
ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di
avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d.
ex 11.01 - ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed
altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d.
ex 10.06 e ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi
destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati
(v.d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d.
ex 12.07);
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi
quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d.
ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri
prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi
dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova o formaggio;
16) pomodori pelati e conserve di pomodori; olive in salamoia (v.d. ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di
altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti
e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi
diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi
e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato
dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione
politica ;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati
utili per la lotta biologica in agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali
e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura
superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione,
in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno
o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame
e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate,
purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni
di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
22) abrogato
23) abrogato
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione,
anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)
e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici
del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;
25) abrogato
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21),
fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) abrogato
28) abrogato
29) abrogato
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti
ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di
protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai
sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire
nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo
di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi
simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte
o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli
di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri
cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione
dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte
o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine
per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori
e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti
medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri
cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel,
ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui
essi sono fiscalmente a carico ;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati
ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) abrogato
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria
e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti
e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione
dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione
libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle
trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con
esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente
politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate
ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), L. 14 aprile 1975, n. 103;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed
interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle
mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti
di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici
collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri
edifici destinati a collettività;
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione
dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di
costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative
edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali
ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle
costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
40) abrogato
41) abrogato
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione
di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto
la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione
delle barriere architettoniche;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.
Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina,
ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01
- ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01
- ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi,
refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate,
salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02
- 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci
freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione
(v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici,
piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia,
secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato,
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d.
ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal
loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non
sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste
(v.d. ex 03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d.
ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati
o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli
di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate,
loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini,
nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo,
in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami,
foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma
non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur,
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina,
anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e
07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo
ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello
zootecnico (v.d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati,
perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi
diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta
comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate
(v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione,
esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa
(v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate
(v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex
12.07);
39) abrogato
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube
fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente
nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili
prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
44) abrogato
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi
detti primo sugo , destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata,
non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione
umana od animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali
greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli
e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) abrogato
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle
di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei;
crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche,
preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati
o colorati (v.d. ex 17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione
umana od animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati
o colorati (v.d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma,
pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni
non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro
comune (v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso
(v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: puffed-rice
, corn-flakes e simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido
acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza
aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o
candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura,
anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d.
ex 20.06);
75) abrogato
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti;
estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base
di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04 - 21.05);
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07),
esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
81) acqua, [acque minerali] (1) (v.d. ex 22.01);
82) [birra] (v.d. 22.03);
83) abrogato
84) abrogato
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi,
non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione
degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami
della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi
e residui simili (v.d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti
oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione
degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
94) abrogato
95) abrogato
96) abrogato
97) abrogato
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno,
compresa la segatura (v.d. 44.01);
99) abrogato
100) abrogato
101) abrogato
102) abrogato
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese
estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per
generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza
installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad
eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate
dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento
in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie
e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice
con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori,
cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio
naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli
minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità
(in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore
al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) abrogato
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
107) abrogato
108) abrogato
109) abrogato
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione
degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici;
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente
essere dotate secondo la farmacopea ufficiale ;
115) abrogato
116) abrogato
117) abrogato
118) abrogato
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo
6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni
di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari
;
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande ;
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia
per uso domestico;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti ;
123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni
a disposizione del pubblico;
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma
codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata
in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
124) abrogato
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese
agricole singole o associate;
126) abrogato
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno
1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici
di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista
dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26
giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio
liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda;
gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da
10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che
li hanno costruiti per la vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate
in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge
22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre
linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali
e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge
19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione
delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula
di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle
loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito,
escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci
da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel
numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni,
ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese
costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati
eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste
dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali
di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni
di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;
oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
TABELLA B
Prodotti soggetti all'aliquota del 20 per cento
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio;
prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del
prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi,
mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot,
leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz,
martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone,
scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla
preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) abrogata
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale
o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata
superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri
cubici;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri
cubici;
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente
e dal Nord Africa.
TABELLA C
Spettacoli ed altre attività
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed
ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali,
anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica
dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo
di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni
a gettone o a moneta o di apparecchature similari a gettone o a moneta; lezioni
di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre
e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa,
operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi
e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali,
rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze
ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni
circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche
a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di
reti via cavo o via satellite. |
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