SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Testo unico sui redditi):
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli
167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto
a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice
i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero
ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita
l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori
sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un
solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli
sono imputati per l'intero ammontare.
Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente
dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;
se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle
società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità
o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle
società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle
società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto
fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base
all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato
in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica
a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione
del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o
da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,
recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che
le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente
prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di
aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Art. 6
Classificazione dei redditi
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro
autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa,
a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli
interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi
fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di
impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Art. 7
Periodo di imposta
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione
tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative
alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta
in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati
separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo
16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei
confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Art. 8
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui
all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui
allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono
per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per
le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci
accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta
e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo
che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite
determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis
dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 102.
Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei
successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che
rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno
in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo
e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in altri enti si
considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli
ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati,
si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono
stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile,
ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti
a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o
quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione
al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le società o enti
di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad
altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a
titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione
o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
Art. 10
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione
da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo;
si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono
a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale
e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare
il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 . I contributi di cui all'articolo
30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi
e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per
cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente
a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i
predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire.
La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui
la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché
ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedente il massimale contributivo stabilito
dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente
a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale,
nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore
a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto
importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005
e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito ;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli
uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della
legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni
non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge
al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti
ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a
favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge
22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988,
n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute
nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state
sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente
alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi
oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale
o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito .
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione
del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo
d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze , rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unità immobiliare . Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad
uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che
la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente
da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità
immobiliare non risulti locata .
Art. 11
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito:
a) fino a lire 20.000.000 ............. 18 per cento ;
b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ............ 24 per cento,
per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno
2003 ;
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 32 per cento a decorrere dall'anno
2001 ;
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39 per cento, per l'anno 2001,
38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003 ;
e) oltre lire 135.000.000 45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno
2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 .
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza
del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al
contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis,
se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso
in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte
che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione
dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima
degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della
quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata
in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato
e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto
delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo
14.
Art. 12
Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non
a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non
a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo
433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere
dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione
in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo
è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni . L'importo
di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002
è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000
a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno
2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000 .
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente
separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera
b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone
alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,
non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Art. 13
Altre detrazioni
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo
di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione
del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 100.000.000 .
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione,
redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 quello dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta
una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000
.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete
a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno
di età .
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito,
non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze , e il
reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato
di durata inferiore all'anno , spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000
ma non lire 9.600.000 (3).
2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito,
non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito
derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato
di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione
secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000
ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000
ma non lire 12.000.000 .
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo
79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista
dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 .
Art. 13-bis
Detrazioni per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri
sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti
o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non
superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del
contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla
residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri
correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta
a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario
l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i
suoi familiari dimorano abitualmente . La detrazione spetta non oltre il periodo
d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene
conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti
di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.
Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale,
e comunque entro due anni dall'acquisto . In caso di contitolarità del contratto
di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse
condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di
alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione,
alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi
passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi
i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione
spetta a quest'ultimo per entrambe le quote ;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica , diverse
da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche,
per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e
gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),
c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) , del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida
sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto
dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti
sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del ministro delle finanze. La detrazione spetta una
sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia
stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque
milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente,
di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di
pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente
lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di
lire 30 milioni annue . Si considerano rimaste a carico del contribuente anche
le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili
dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il
suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione
in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla
parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate
le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese
;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo
433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa
di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano
il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente
e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione
in sede di ritenuta ;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro
delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente
rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei
beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio
del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i
beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita
del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia
a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia
e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari,
nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario,
essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni
in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco
nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente,
in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera
h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché
per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate
per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila
lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro
o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria
lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun
periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della
lettera i-bis) .
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi
tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi
e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato
o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti,
a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione,
la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida .
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta
anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri
di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma
3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che
non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000
(10).
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
(11) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo
5 ai fini della imputazione del reddito.
Art. 13-ter
Detrazioni per canoni di locazione
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli
2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una
detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
a) lire 960.000 , se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000 , se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono
la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque
tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri
di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire
60 milioni .
Art. 14
Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito
un credito di imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001,
e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli
utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti
dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere
utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni .
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato
in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti
in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta
è computato in aumento del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione
è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito
complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede
di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati
separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è computato
in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma
dell'articolo 18.
6-bis. Il credito di imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente
agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di
acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento
a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni
agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti
di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo
2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti
sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti
dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto
sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello
Stato di una stabile organizzazione.
Art. 15
Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero,
le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione
dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente
al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo
delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state
pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta
nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale
maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo
di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è
già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero
acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
Art. 16
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità
equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo
47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità
e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti
rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione
di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'articolo 2125 del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti,
al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto
di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo
47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo
10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di
anticipazioni ;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze
o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo
47 e al comma 2 dell'articolo 46 (2);
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni
caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo
1-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone ;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva
ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se
non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti
in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate
da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate
a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione
della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione
e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione
e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati
ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse,
se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione
del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la
morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei
casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione
del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione
è superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma
1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del
titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione
separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice;
se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati
separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti
del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati
alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali
il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo
constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati
alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere
a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo
dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
Art. 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente
ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal
caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano
corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Art. 17
Indennità di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina
riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni
e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato
per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto
alla percezione.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile,
l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito
imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica
l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata
ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun
anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota
determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione
del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al
comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo
16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare
netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione,
con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori
all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero
di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base
di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto
delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti
a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione
di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato
all'ente, cassa o fondo di previdenza .
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato
in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso
a base di commisurazione, ai fini della determinazione l'aliquota ai sensi del
comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni
e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti,
nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo
accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati
e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva . Non si
considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 .
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni
se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la
tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate
alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui
al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo,
è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno;
nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare
imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme
in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Art. 17-bis
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono
soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri
previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione
di anno maturata al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi
già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta
in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in
cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente
maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica
altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione
pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione,
le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo
10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di
anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del
comma 1, primo periodo, per il loro intero importo .
Art. 18
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza
di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma
1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente
nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione
ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b),
c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti.
Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare conseguito o imputato l'aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi
sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto
alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.
Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del
comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata
applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata
nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi
è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta
sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione,
l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio
anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota
stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo
pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo
13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui
gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare
al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno
degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
Art. 19
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano:
a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo
di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle
società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella
proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o
partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i
crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta
netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo
del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare
delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta
di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Art. 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano
prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi
e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello
Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e
da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 81,
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi
di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché
da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari,
in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti
non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del
comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo
Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto
di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47 ;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali
e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni
artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
Art. 20-bis
Trasferimento di sede all'estero
1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano
imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte
sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda
o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente
i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese
individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione,
iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della
sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti
nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.
Art. 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo
e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il
disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i), e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati
alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni
per carichi di famiglia non competono.
Capo II
Redditi Fondiari
Art. 22
Redditi fondiari
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di
rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.
Art. 23
Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare
il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà,
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo
30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti
da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non
concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte
versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile
o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre
a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente
al suo diritto.
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso
del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo
di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
Art. 24
Reddito dominicale dei terreni
1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio
ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole
di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono
pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli,
nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma
2 dell'articolo 51.
Art. 25
Determinazione del reddito dominicale
1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe
di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza
per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi
di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni
dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere
della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su richiesta
dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità
e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire
i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe
d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in
serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro
di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa
d'estimo più alta in vigore nella provincia.
Art. 26
Variazioni del reddito dominicale
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della
qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di
minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento
o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura,
ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali
o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento
dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità
o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe
più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità
di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente
equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se
la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o
nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo
le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture
e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta
con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria
distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria
centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.
Art. 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo
26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella
denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni
si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita
la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo
26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati
i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata
entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo,
dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo
26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati
come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte,
per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria,
il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera
pari al trenta per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto
ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo,
il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera
inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato
entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente
determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia
deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento
della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura,
e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici
erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti
nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali
dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento
della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui
distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando
le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna
di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle
catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da
formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade,
ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.
Art. 29
Reddito agrario
1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati,
nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole
su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;b) l'allevamento
di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili,
anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio
di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti
agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio
normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto
prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di
esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che
rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità
produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma
2 dell'articolo 24.
Art. 30
Imputazione del reddito agrario
1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre
a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore,
a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito
agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la
quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare
alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal
quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza
del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione
della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.
Art. 31
Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo
25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo
agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono
anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata
le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario
o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis
dell'articolo 25.
Art. 32
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Art. 33
Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile
da ciascuna unità immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni
stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti
integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione,
le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi
i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli
8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive
di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni
o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità
immobiliare non è comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui
all'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è
attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare
il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.
Art. 34
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione
delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,
mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare
sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute
variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari
e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle
finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata
per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono
sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di
stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore
iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni
hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato
comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente
del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1,
il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto
di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle
isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per
cento.
4-ter. abrogato
4-quater. abrogato
Art. 35
Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce
dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico
erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda
del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità
immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della
nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai
canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi,
è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi
caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona
censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria
centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta
dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
Art. 36
Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo
35 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono
verificati i presupposti per la revisione.
Art. 37
Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito
complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato
o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Art. 38
Unità immobiliari non locate
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle
adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio
di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate
direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari
o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.
Art. 39
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni
di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario
dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia
dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori
agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche
dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle
attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 29.
Art. 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale
da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati
in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1. Si considerano,
altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo
62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato .
Capo III
Redditi di capitale
Art. 41
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli
altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861
e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma
2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati
nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati
da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica
e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale ;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto
l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli
di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
a) abrogata;
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli,
autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla
scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione
di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare
in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
Art. 42
Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o
altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi
di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa anche
la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in
gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono
determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché
le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo
il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora
la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera
b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione
di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione
dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile
al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento
o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza,
si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti
dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli
e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi
dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata
del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi
a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente,
secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui
alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore
degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni,
maturati nel periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non
sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare
maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma
di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza
tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume
applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione
equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione
per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali
variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento
della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo
tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica . La predetta disposizione non
si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto
o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché
le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni
ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla
differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla
data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di
valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto.
L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto
dalla società di gestione.
4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo
41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al
valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma
1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta
riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al
termine di ciascun periodo d'imposta .
Art. 43
Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni
dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro
titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni
e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
Art. 44
Utili da partecipazione in società ed enti
1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve
o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i
soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio
a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione
del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione
di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo
di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli
indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso,
di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta
di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente
corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se
imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle
riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1,
attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche
per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Art. 45
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri
proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali
o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Capo IV
Redditi di lavoro dipendente
Art. 46
Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto
la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Art. 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20
per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro
e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con
o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti
in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione
di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o
le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma
1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente ;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e
34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e
all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite
per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni
vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati
con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento
o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione ;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, comunque erogate ;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono
attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e
d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio
o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente
indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi
siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione
ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo
13.
Art. 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti
nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori
di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo
a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente
a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite
negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000.
Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto
importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi
versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo
10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla
generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste
estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità
sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative
a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture
o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie
di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo
47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65
da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 ;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o
a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche
da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a
favore dei medesimi familiari ;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione
che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque
cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso
a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione ;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni,
i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale
o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in
ogni caso interamente a formare il reddito ;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni
ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese
sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle
predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene
il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente,
controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l'impresa .
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le
disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda
e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito
il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore
al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi
in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile
club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato
sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente
al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a
seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura
ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore
e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati
concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere
iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime
di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero
di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto
di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese
di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese
per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare
il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili,
eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte
o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire
50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le
trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto
comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti
per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili
e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione
e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità
di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del
loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti,
non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare
per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti
all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio
nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con
riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le
spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi
dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti
dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione
in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate
dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il
reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione
di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare
il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità
per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla
parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione
esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente,
prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per
un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni
convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398
.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio
del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta
percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale
ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione
del medesimo decreto.
Art. 48-bis
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
a) abrogata
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma
1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata
presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento ;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma
1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni
di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,
purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi
competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi
di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati
a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute
effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte
è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto
complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la
spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente
dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno
i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo
47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite
e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze
risultanti dai relativi titoli.
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo
47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato
articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma
1, dell'articolo 41, se determinabili ;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo
48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili
;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti
dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per
la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non
superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10,
comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente
nel periodo d'imposta lire sei milioni.
Capo V
Redditi di lavoro autonomo
Art. 49
Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti
e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse
da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di
cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) abrogata
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore,
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo
41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di
lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni
relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
Art. 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo
di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese
sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli
immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma
5 sono ammesse in deduzione quote annualidi ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute,
delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia
superiore a 1.000.000 di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria
di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso
in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria
di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese
relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria
di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in
quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel
comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso
personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il
costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire, nella misura del 50 per cento;
nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e
di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale
anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma
pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio
dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi
relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa
di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. abrogato.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti
e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente
non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di
antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio
dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione
a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del
loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il
disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese
di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili
nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati
o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato
o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società
o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti.
7. abrogato.
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti
dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo
di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità
di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare
percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso
sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle
spese.
Capo VI
Redditi di impresa
Art. 51
Redditi d'impresa
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice
civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo
29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice
civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,
laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività
agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino
ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 87 nonché
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate nel presente articolo.
Art. 52
Determinazione del reddito di impresa
1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato
apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente
testo unico.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei
proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata
in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.
Art. 53
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati
e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società
ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in
serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se
non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma
1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma
1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.
Art. 54
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per
la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) abrogata;
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore,
assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita
dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo
della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in
bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo
2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione
del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano
comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita
dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare
il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi,
ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali
negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in
data più recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende,
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta
la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. Il trasferimento
di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce
realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo
precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la
predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
5-bis. abrogato.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce
realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle
rimanenze e il valore di avviamento.
Art. 55
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a
fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio
in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte
in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 vengono
conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito
in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del
comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità,
esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53
e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento
adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui
sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati
e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse
alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di
cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al
momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità
i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per
la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura
fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in
accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale
del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Art. 56
Dividendi e interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le
disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h)
del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare
maturato nell'esercizio . Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi
si computano al saggio legale.
3-bis. abrogato
3-ter.Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti
contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono
a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata
del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti
e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione
nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti
tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi
compensati a norma di legge o di contratto.
Art. 57
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo
le disposizioni del Capo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato
e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Art. 58
Proventi non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g)
a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata
a norma del comma 2 dello stesso articolo.
Art. 59
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare
il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione
non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte
per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non
inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo
ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni
prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto
all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita,
la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal più recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo
della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello
di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta
dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei
commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando
l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per
il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito
alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per
gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato
patrimoniale per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine
dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso,
salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi
di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze
delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e
le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla
struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare
il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni
e nei quattro esercizi successivi.
Art. 60
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze
finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte
per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per
la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto
del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni
di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali
si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta
da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale,
a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere,
le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti
da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per
cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale,
è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi
è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano
in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando
i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i
servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad
applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l'autorizzazione
ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna
opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi
del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza
prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione
di tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta
estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell'articolo 72
ancorché non risultanti in bilancio.
Art. 61
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti
al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi
1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro
termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei
titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore
e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed
aventi uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è
determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni
patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato
dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero
acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione
del capitale per perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4
dell'articolo 9.
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad
azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti
alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano
all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento
delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio
di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge
al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci
della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna
voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero
complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società
emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge
al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente
categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni
di debito effettuate a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio
netto della società emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione,
a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito
fatti a copertura di perdite della società emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione
delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli,
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53.
Art. 62
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione
del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo
di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo
65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese
relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi
di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati
a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria
e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili
per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti
stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di
cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito
la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei
due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili
.
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori
dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare
giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire
500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti
rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero
noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe
di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione,
anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo
pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero,
al netto delle spese di viaggio e di trasporto .
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera
svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori
di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari
partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi
in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e
in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche
se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati
in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle
perdite.
Art. 63
Interessi passivi
1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi .
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati
a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria
che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per
la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo
54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero
ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge
non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi
stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi
formati nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano
nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da
imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate
o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate
separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi
non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare
sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto
ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente
a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma
del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
Art. 64
Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa,
non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio
in cui avviene il pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio
in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili
nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti
o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio
in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale
deliberazione dell'associazione.
Art. 65
Oneri di utilità sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti
o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono
deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione
dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a)l e erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di
ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla
lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare complessivamente non superiore al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione
universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis)le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1
per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo
accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge
per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione
al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni
che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione,
la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre
e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni
fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario,
essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché
per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate
per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato ;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies)le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due
milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle
società sportive dilettantistiche ;
c-octies.1) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni
di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge ;
c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua
con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce
gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata
dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza ;
c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di
parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni
altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate
per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo
dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso
che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto
somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza ;
c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica
nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore,
nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori
e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili
da essi effettuate .
3. abrogato
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e
nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
Art. 66
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiano
o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza
tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4,
del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento,
la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione
di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o
altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi
e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato
a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo
e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti
non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della
partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera
b) del comma 3 dell'articolo 61.
5-bis. abrogato
Art. 67
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del
bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio.
I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale
periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla
più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi,
a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata
all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli
effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di
beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può
essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura
massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto,
in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.
Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento
agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare
il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o
imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima
indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili
negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi.
Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura
massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile,
a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto
a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso
produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono
state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali
si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo
di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale
risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la
deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità
di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi
periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni,
del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra
indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione
dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili,
e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa,
se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal
comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite
della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità
dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8-bis. abrogato
8-ter. abrogato
9.Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili,
o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella
stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio
e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente
è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga
di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla
tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per
il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto .
Art. 68
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno,
dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura
non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa
sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente
alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.
Art. 69
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita,
in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote
costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il
costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero
degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In
caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile è proporzionalmente
ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione
a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile
è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è
verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare
diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.
4. abrogato
5. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche
sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare
sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate
nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in rapporto proporzionale
alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo
nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni
del comma 1 dell'articolo 76.
Art. 70
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono
deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili
nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e
privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31
marzo di ciascun anno .
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni
normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto
le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento
annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato
in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura
in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio
o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se
l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi
ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato
.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo
16.
Art. 71
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni
di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio
nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti
ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a
disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore
nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore
nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo
66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni
e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre
a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione
del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni
italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio
nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio,
aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo
delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti
nei nove esercizi successivi . Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono
al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per
cento , sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti
ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni
di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare
complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio
alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono
anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione
delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri
di cui all'articolo 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore
di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente
alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti
dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo
eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di
cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei
crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del
valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari
si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con
riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.
Art. 72
Accantonamenti per rischi di cambio
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili
nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in
valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli
similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo
degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno
antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono
sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo
o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per
i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di
assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore all'ammontare
del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa
limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del
fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale
eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati
nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che
non trova copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni
e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni
di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti
e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio
dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o
del mese in cui sono sorti.
Art. 73
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori
ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili
nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza
tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta
concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui
ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche
e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti
in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione
dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre
spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun
bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando
il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono
superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso
e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato
concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e
da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente,
al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio,
a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio
di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi
deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale
valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non
utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre
a formare il reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore
del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni
del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo
esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare
delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell'articolo 67.
Art. 74
Spese relative a più esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi
ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli
studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri
enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3 dell'articolo 55.
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo
del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui
sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi,
denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa,
e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette
limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni
di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi
1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione,
comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Art. 75
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali
le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono
a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese
e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione
dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i
beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende,
ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle
clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento
della proprieta vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con
riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione,
mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici,
alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare
il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite
relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur
non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per
disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite
di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle
precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese
e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito,
sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi
e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma
6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne
gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri
proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente
ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi
di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi
di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi,
fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri
componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
6. abrogato
Art. 76
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei
beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo,
fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione,
interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per
la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento
del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono
nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione
o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte
ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare
il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il
costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la
quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento
alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano,
quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti
o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale
data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero
si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio,
dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto
forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità
di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per
le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita
la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi
di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2
dell'articolo 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore
o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati
nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti
nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa
sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati
e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento
del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione
del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità
competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli»
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.
La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati
da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa
esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione
o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente
in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio
delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio
italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi
fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore
a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di
informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente
un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale
hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato
un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire,
nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga
idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis
è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi
dei relativi ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo
127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
Art. 77
Beni relativi all'impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed
ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore
che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto
e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati
nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei
beni ammortizzabili.
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano
relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli
iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio
personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato
in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario
di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo
79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento
sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Art. 78
Imprese di allevamento
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali
oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 il reddito
relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito
agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato
per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le
relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due
anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti
dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono
esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto,
non si configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi
delle disposizioni del presente articolo.
Art. 79
Imprese minori
1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità
semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza
tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui
agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare
delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente
aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui
agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate
ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55
e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.
2. abrogato
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili.
Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma
dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia
gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino
iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
4. abrogato
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni
di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi
1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento
ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur
non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo
18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma
4 dell'articolo 75.
6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore
a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo
80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire .
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui
agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività
indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze
13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979,
il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo
di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle
seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a
12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;
0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il
reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione
forfettaria di spese non documentate, di lire 25 mila per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito
della regione o delle regioni confinanti e di lire 50 mila per quelli effettuati
oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria
annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi . La deduzione spetta una sola
volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero
dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto,
sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della
loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle
di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione
di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della
legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere
di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento
.
9. abrogato
Art. 80
Imprese minime
abrogato
Capo VII
Redditi Diversi
Art. 81
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali
o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla
qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione
di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale,
dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte
del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione ;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale
od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni
di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere
a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli
ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione
al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni
si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni.
La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto
di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti
di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni,
i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto
o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione
al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni
di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonché di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi
di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione e termine
o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano
allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o
conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati
mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare
a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere
o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni
o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci
e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione
della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti
rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero
rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati
mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi
e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici
o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli
dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della
lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di
aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore
non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva
vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito
complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale,
delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi
erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da
essi sia riconosciuto .
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma
1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati
e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente;
in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si
considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in
data più recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio
del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette
giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater)
e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura
delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione
o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
Art. 82
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta,
al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il
prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni
altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis. abrogato
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati
oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo
dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su
terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale
del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello
di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come
prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati,
od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente,
nonché della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate
algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale
le minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo
81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed
alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione,
fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo
81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto
assoggettato a tassazione , aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi
passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura
della successione. Nel caso di acquisto per donazione, si assume come costo il
costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla
base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo
il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni
di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse
da quelle immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi
e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza
dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere
cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti
vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto
è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi
e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo
il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo
76, comma 7, nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze
sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore
di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi
da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle
percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo
di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il corrispettivo
è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi
pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza
è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno
dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze
e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente
o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a
seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere
c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del
comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in
essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma
1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi
pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito
e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi; nonché i redditi di capitale maturati a favore
del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera
f) del comma 6.
9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere
c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 81, nonché
le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia superiore
ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di
cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento
finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare
che si ottiene applicando al loro importo gli elementi di rettifica finalizzati
a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base
alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali
variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa,
dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati
in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione
del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base
alla maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati
sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi
di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni,
l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni
e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati
appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso
o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare
per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi
o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo
decreto, che in ogni caso non può essere anteriore a novanta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale .
Art. 83
Premi, vincite e indennità
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono
reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna
deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono,
altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale .
Art. 84
Redditi di natura fondiaria
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria, non
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati
ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che
non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di
imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione
del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata
nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità
dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel
corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui
redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare
percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese.
Art. 85
Altri redditi
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono
reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento
se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono
costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e
le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate
alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo
54.
Titolo II
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 86
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso
di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo
6.
Art. 87
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute,
i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi
nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario
e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono
comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli
enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base
alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale
si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente
esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso
agli enti non residenti.
Art. 88
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti
locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane,
le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di
enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie
locali.
Art. 89
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le
disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali
di cui alla lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non residenti di
cui alla lettera d).
Art. 90
Periodo di imposta
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 94
e 102.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della
società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata
dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto
costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo di imposta è costituito
dall'anno solare.
3. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle disposizioni
relative alle categorie nelle quali rientrano.
4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di
cui agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio
si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'articolo
67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73.
Art. 91
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36
per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del
35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 .
Art. 91-bis
Detrazione di imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo
pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente
alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi
dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano,
direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano
controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché
dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà,
nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter) .
2. abrogato
Art. 92
Crediti di imposta
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero,
si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Art. 93
Scomputo degli acconti
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute
alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo
19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo
di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo
da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito.
Art. 94
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti
di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti
articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto,
a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi.
1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione
del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti
d'imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta
dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto
tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare
del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite
di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente
ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.
Capo II
Società ed enti commerciali
Art. 95
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato
reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da
52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del Capo VI del Titolo I, relative
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le
società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3 dell'articolo
62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori.
Art. 96
Dividendi esteri
1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili
che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri
previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli
altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società
indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo
di imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti
a formare il reddito ai sensi del presente comma.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti
da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica
europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro
delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis,
gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente
alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione.
Art. 96-bis
Dividendi distribuiti da società non residenti
1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società
non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione
diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente
per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto
importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte
di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE
del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di
opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
una delle seguenti imposte:
- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
- selskabsskat in Danimarca;
- Korperschaftsteuer in Germania;
- dorox eisdematox Nomicon prosopon cherdoscopicu caractera in Grecia;
- impuesto sobre sociedades in Spagna;
- impôt sur les sociétés in Francia;
- corporation tax in Irlanda;
- impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
- corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto
del ministro delle Finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera
c) del comma 2.
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni
in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad
un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello
di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio
di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità
e condizioni per l'applicazione del presente comma .
3. abrogato
4. abrogato
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la
quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili
che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 113 le disposizioni di
cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter .
7. abrogato
Art. 97
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio
1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione
del reddito.
Art. 98
Prestiti obbligazionari
1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione
è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità
al piano di ammortamento del prestito.
Art. 99
Annullamento di azioni proprie
1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie,
acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza
positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota
del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.
Art. 100
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze
delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis,
secondo comma e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo
comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo
7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
Art. 101
Oneri fiscali
abrogato
Art. 102
Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita
è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che
eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi
5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del
reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo
94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità
previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei
periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza
delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto
che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a
titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica
dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al
momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.
La limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto
che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla
il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello
di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello
di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera
A), numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B),
numero 9, lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Art. 103
Imprese di assicurazione
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano
attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo
I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.
2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di
durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti
nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione
sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle
riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei
premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque
non superiore a dieci anni.
3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità
obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo
fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione del
capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse
in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.
4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito
un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si
applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.
Art. 103-bis
Enti creditizi e finanziari
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi
e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio, in
corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per
oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento
per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero
l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli
articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi
non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della
prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente
e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione
di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani
o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i
soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano
le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1 .
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura
dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi
componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso
criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura
di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata
del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi
ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura
quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione
del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.
Art. 104
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'ufficio italiano
dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni
legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro;
b) delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio in base all'andamento
delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del
passivo;
c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti
e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi
e accantonate in apposito fondo del passivo.
2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76,
nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis.
Art. 105
Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti
1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le
società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte
liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2)
del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non
più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le
imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma
si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della
deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli
altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 44, nonché
delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione
dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera
a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo
a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta
dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione.
La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle
riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata
per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il
concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito
ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni
dell'articolo 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
1º gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del
presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della
società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle
del presente comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della
società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo
il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente
ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede
quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa
agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta
ivi indicato, utilizzato in detrazione della società o dell'ente secondo le disposizioni
del citato articolo 94, comma 1-bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo
pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento,
per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e
degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti
ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano
distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi
distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente,
comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera
a).
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e
i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del
comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare
complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il
credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta
limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere
separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma
precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima
legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano
attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.
Art. 105-bis
Versamenti integrativi
1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo,
ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società
e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono
incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105
di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o
fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta
relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata.
Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine
per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi
di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 106
Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni
territoriali
1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti
dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge
29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986,
n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte
di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione
ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà, si considerano
come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro
ammontare.
Art. 106-bis
Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo
1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui
all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i
quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto
il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti
crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2)
del predetto comma.
Art. 107
Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio
1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente accertato
in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento
è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente
alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore
all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi
in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta
prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui
il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a
quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque
non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al
predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell'imposta
dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'articolo 94.
Capo III
Enti non commerciali
Art. 108
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa
e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli
esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali
le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile
rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione
e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo
8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.
Art. 109
Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli
enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in
base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano,
se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo
I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo
di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente
è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per
la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
4. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n.
222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata
in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica
sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate
le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di
legge dagli stessi enti.
Art. 109-bis
Regime forfetario degli enti non commerciali
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro
e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962 (1), n. 66, gli
enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono
optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare
dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente
ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli
54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno
qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando
non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione
nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 110
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere
a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione
è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo
del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.
Art. 110-bis
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis, i),
i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis . La detrazione spetta a condizione
che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri
per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale
l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento
dell'onere rimborsato .
Art. 111
Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati
o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni,
dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi
non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali,
salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento
di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti
corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componente
del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti
per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua,
gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio,
di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene
svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali
e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche
in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro,
nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti
in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano
i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte
a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per
le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda
tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile
e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione
a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non
si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.
Art. 111-bis
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto
degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate
istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità
e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto
alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono
meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere
tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione
nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo
d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
Art. 111-ter
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione
delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo
svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità
di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Capo IV
Società ed enti non residenti
Art. 112
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi prodotti
nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo
20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze
dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel
territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni,
nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87 e le plusvalenze indicate nell'articolo 20, comma 1,
lettera f).
Art. 113
Società ed enti commerciali
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato
secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti
e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre
attività produttive di redditi imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni
del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo
si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo
10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo
110, comma 1, terzo periodo.
2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis . Si applica la
disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle
associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni caso
le disposizioni del comma 2.
4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano
le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non
abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Art. 114
Enti non commerciali
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le
disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri
indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis . La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione
del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica
la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo.
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 3-bis) dell'articolo 109.
2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici
e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza
scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio
ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima
legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui
all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese
le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché
allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento
di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza
la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità
delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione
ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle
agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere
i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate
alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione
degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti
parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima
legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di
cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni
e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati,
affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state
accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati
con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola
volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.
Titolo III
Imposta locale sui redditi
Art. 115
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi fondiari,
di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
2. Sono esclusi dall'imposta:
a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta
di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;
b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma
del comma 4 dell'articolo 5;
d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte
da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei
soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli
apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i
soci, non sia superiore a tre.
Art. 116
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le
società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e
gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti.
2. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 117
Redditi prodotti nel territorio dello Stato
1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo
20.
2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano
prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attività commerciali
esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilità
separate.
3. Nei confronti delle società e degli enti non residenti con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche
i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.
Art. 118
Base imponibile
1. L'imposta si applica:
a) per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi determinati
con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari è assunto
al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
b) per le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
c) per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione
nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti
nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato.
Il reddito complessivo è assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale
sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'articolo 102;
d) per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli
redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I.
2. Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'articolo 63 e all'articolo
75, comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del
comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 119
Periodo di imposta
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi
al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
Art. 120
Deduzioni
1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce
una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore
a 8 né superiore a 16 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il
contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la
sua occupazione prevalente.
2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano
attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di
intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la
pesca marittima o in acque interne, si deduce una ulteriore quota pari al 30 per
cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che
l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente.
L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni né superiore
a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni
di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista
o più apprendisti.
3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio
di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima
e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente
a ciascuno di essi.
4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota
di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa
come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.
5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione
che l'imprenditore o la società attesti, nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei
titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti
l'attività di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalità
previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 602.
Art. 121
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta è applicata con l'aliquota del 16,2 per cento.
Titolo IV
Disposizioni comuni
Art. 121-bis
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni
mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore
indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti
criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture
ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per
la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato
alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza
di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale,
la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente
ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni
di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni
per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente
corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di
locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni
di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione
anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati,
tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture
è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti
di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni
di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione
delle relative quote di ammortamento.
Art. 122
Trasformazione della società
1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e
il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito
del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto
la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle
perdite.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve costituite
prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5,
se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della
loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione
e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'articolo
44.
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite
prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44,
sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi
dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte
in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte
in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in
entrambe le ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione
che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte
dall'articolo 105.
Art. 123
Fusione di società
1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti
dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'articolo 2502 del codice civile
non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante
non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del
rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote
di alcuna delle società fuse possedute da altre, e delle plusvalenze iscritte
in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo
delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione
e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture
contabili.
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione
o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5.
4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società
fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla
fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel
suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in
caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione
o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse
già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o
di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione
sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate si intendono
trasferiti nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante
e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società
incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non
eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice
civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal
conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili,
relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n.1,
del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli
ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita
è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante
alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata
ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa
che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio
della società risultante dalla fusione o incorporante.
6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra
l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato,
secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle
risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti
della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se
più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
Art. 123-bis
Scissione di società
1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova
costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze
dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore
di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione
redatti a norma dell'articolo 2504-octies del codice civile o dalle situazioni
patrimoniali redatte a norma dell'articolo 2504-novies dello stesso codice non
si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione
non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio
delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo
2504-novies del codice civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono a formare
il reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio
fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società
scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente
quota del patrimonio netto della società stessa.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione
di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società
scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 in caso di conguaglio.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni
soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 54,
comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e,
in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle
rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi
del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi
titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie
sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in
caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie
in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società
scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui
risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'articolo 72 si
imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha effetto
la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti.
Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi,
l'attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo alle quote di patrimonio
netto attribuite alle società beneficiarie.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11,
per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4
trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo
di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle
corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società
beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società
preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante
alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono,
in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della
società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino
alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di
cui all'articolo 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla
durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società
beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi
e agli accantonamenti.
9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società
scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali
indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della società scissa
si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che
riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, i fondi debbono
essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi
della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive
quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell'articolo 123 per
la società incorporante o risultante dalla fusione.
10. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma
4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell'articolo
123, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse
o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla
fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui
all'articolo 2504-octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2504-novies.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione
è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2504-decies del codice
civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-bis, numeri
5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale
ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di
imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale
periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta
anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso
di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione
totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti
obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio
delle imposte dirette della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre
società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie,
gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati
i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà
di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi
atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono
indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti
e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria
sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle
parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso
terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui
al comma 10 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi
o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto
o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5
del suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta all'IRPEG beneficiaria della scissione
di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo
tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche,
in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'articolo 122, considerando
a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto
trasferita alla beneficiaria.
16. abrogato
Art. 124
Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa
relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione
è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a
norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto
dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità
alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice
civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini
delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio
delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve
essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione
si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla
residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio
è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma
dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio
in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi,
compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione
del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente
a norma degli articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi
di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano
le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione
è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre
l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di
tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via
provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio
finale; le perdite di esercizi anteriori all'inizio della liquidazione non compensate
nel corso di questa ai sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in
sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi,
compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione
del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi
e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle
somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente
a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per
i periodi di imposta di competenza.
4. Per i redditi degli immobili di cui all'articolo 57, comma 1 compresi nella
liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo
anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi
2 e 3.
Art. 125
Fallimento e liquidazione coatta
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di
impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione
di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base
al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese
individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto
reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari
partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla
data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura
del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi
è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo
e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento,
determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni
di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella
liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci
pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale
sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa
o ai soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo
si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi
relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a
norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi,
in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei
soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo
di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3
ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'articolo
57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento
o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante
nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare,
sul prezzo ricavato dalla vendita.
Art. 126
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi
dalle società.
Art. 127
Divieto della doppia imposizione
1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso
presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
Art. 127-bis
Disposizioni in materia di imprese estere partecipate
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una
impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione
del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in
soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai
soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si
applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e
società collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati,
con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato
in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra
che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale
o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel
quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi
fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma,
il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto
dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati
a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono
determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli
96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli
54, comma 4 e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione,
ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui
al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma
1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili
che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del
presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a
concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi
ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative
del presente articolo.
Art. 128
Accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al
contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
Titolo V
Disposizioni varie, transitorie e finali
Art. 129
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali
di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla
rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella
del canone di affitto.
2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale
di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari
al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città
di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione
è elevata al 25 per cento.
Art. 130
Società civili
1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di
entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo,
del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di
società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano
le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di società.
Art. 131
Eredità giacente
1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso
del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato
in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredità
è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se
il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo
l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito
complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui
si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative
imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredità
è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con
l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo
conguaglio dopo l'accettazione della eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità
sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è applicata
in via definitiva in ciascun periodo di imposta.
Art. 132
Campione d'Italia
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti
in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo
non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio
in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di
cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato
in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera
nello stesso triennio .
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in
lire italiane .
3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono
iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica .
Art. 133
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari
di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come
fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole
categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando
il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli
indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta,
non supera lire 960 mila. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il
predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente
considerato.
3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato
ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando
il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli
indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta,
non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel
comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro
dipendente.
4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera
soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo
di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila
per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti
a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta
e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva
sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in lire 240 mila
o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito
imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento
stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e
di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360
mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati
ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi
di cui all'articolo 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa
o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di lire 360 mila,
imputabile all'interessato.
7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi
di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non
possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore
a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti
dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da
cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve
dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo
di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi
da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche
in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa
dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione
si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio
dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4)
della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di
certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la
situazione reddituale da essa risultante.
Art. 134
Redditi dei fabbricati
1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni
derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo
34 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione
di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari
urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione
censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto
di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata
per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura pari a quella
del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella città
di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente
disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due
quinti anziché di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di
diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si
applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto
del comma 2 dell'articolo 40. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma
2 dell'articolo 129 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore
tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino
allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai
fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione
degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili
vincolati determinano la decadenza dall'agevolazione tributaria, ferma restando
ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà
al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della
quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
Art. 135
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,
e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative
dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni.
Art. 136
Entrata in vigore
Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi
di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987. |
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